Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20597 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/08/2017, (ud. 14/03/2017, dep.31/08/2017),  n. 20597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 5935/13) proposto da:

M.P. (c.f.: (OMISSIS));

S.D. (c.f.: (OMISSIS))

parti entrambe rappresentate e difese, per procura a margine del

ricorso, dall’avv. D’Amato Fabio e con domicilio eletto presso lo

studio del medesimo in (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

B.G. (c.f.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv.

Fulvio Romanelli giusta procura a margine del controricorso;

elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via

Casilina n. 1665, scala B;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di

s.r.l. (OMISSIS);

– parte intimata –

avverso la sentenza n. 4376/2012 della Corte di Appello di Roma, del

15 maggio/13 settembre 2012, non notificata.

Udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 14 marzo 2017 dal

Consigliere dr. Bianchini Bruno;

udito l’avv. Pietro G. Pompeo, con delega dell’avv. D’Amato, per le

parti ricorrenti, nonchè l’avv. G. Stanco, con delega dell’avv.

Romanelli, per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dr. Russo Rosario, che ha concluso per il rigetto del terzo

motivo (richiamata Cass. 15356/06) nonchè del quarto e del quinto;

assorbiti i rimanenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.B. chiese che venisse risolto il contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile di proprietà di M.P. e di S.D. per mancato rispetto del termine essenziale del 31 luglio 2006 – convenuto per la stipula del contratto definitivo – a cagione di una erronea individuazione del bene da trasferire; chiese pertanto la condanna al pagamento del doppio della caparra versata. Citò in giudizio anche la società di intermediazione s.r.l. (OMISSIS), per la restituzione della provvigione versata, ravvisando un inadempimento con riferimento agli obblighi informativi sulla medesima gravanti.

I convenuti negarono un loro inadempimento, evidenziando che l’errore di identificazione catastale era di agevole rettifica come in effetti verificatosi in data (OMISSIS); negarono la essenzialità del termine.

L’adito Tribunale di Tivoli ritenne che l’aver richiesto la “risoluzione” del contratto ed il risarcimento del danno fosse in contrasto con la domanda di versamento del doppio della caparra ai sensi dell’art. 1385 c.c., comma 2; giudicò infondata la domanda costitutiva di risoluzione, non sussistendo il lamentato inadempimento per la non essenzialità del termine e per la agevole emendabilità dell’errore di descrizione catastale dell’immobile.

La Corte di Appello di Roma, pronunciando sentenza n 4376/2012 – per quello che ancora rileva in sede di legittimità- accolse il gravame della B., ritenendo che l’azione esercitata fosse diretta al recesso dal contratto preliminare in relazione all’inadempimento dell’obbligazione della stipula del definitivo entro il mese di luglio 2006, così ravvisando la previsione di un termine essenziale nel preliminare medesimo; giudicò non satisfattiva e comunque tardiva la correzione avvenuta nel successivo settembre 2006; condannò dunque i promittenti venditori al versamento del doppio della caparra, rigettando la domanda di risarcimento di danni ulteriori.

Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i M. – S., sulla base di cinque motivi; la B. ha risposto con controricorso; la (OMISSIS) non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1385 e 1453 c.c., nonchè la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 51 c.p.c.” in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nell’aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che la B. aveva chiesto la risoluzione di diritto del contratto e, contemporaneamente, il versamento del doppio della caparra ed il risarcimento del danno, così che non sarebbe stato corretto escludere l’applicazione dell’art. 1385 c.p.c., comma 3.

2 Con il secondo motivo le medesime censure sopra riportate vengono rivolte alla omessa considerazione della differenza tra natura costitutiva o dichiarativa della risoluzione.

3 – I due mezzi, che possono essere esaminati congiuntamente per lo stretto nesso argomentativo che presentano, sono infondati.

3.1 – Va innanzi tutto messo in evidenza che il profilo attinente al vizio di motivazione è inammissibile in quanto con esso – in disparte all’incongruo richiamo alla norma che sancisce l’obbligo di astensione del giudice: art. 51 c.p.c., – non si fa valere alcuna menda nell’inter logico seguito dal giudice dell’impugnazione – ivi compreso il ricordato “omesso esame” bensì si è sindacata l’interpretazione dei confini applicativi delle norme che disciplinano il discrimen tra azione di risoluzione e quella di recesso dal contratto.

3.2 – Quanto a tale secondo aspetto la censura – relativa al sindacato sui confini applicativi delle norme sopra richiamate – non sfugge ad un giudizio di inammissibilità in quanto si risolve nel sindacato della interpretazione della domanda, condotto in maniera logica e non contraddittoria; dal momento poi che la domanda di risarcimento del danno è stata respinta, la rimanente statuizione di condanna, limitata la versamento del doppio della caparra, sfugge a qualunque rilievo.

4 – Con il terzo motivo si assume la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, laddove la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto della mancanza di specifica censura avverso la statuizione del Tribunale in merito alla incompatibilità tra domanda di risoluzione e quella di recesso: il motivo non può dirsi fondato perchè la Corte di Appello era chiamata a riqualificare la domanda.

5 – Con il quarto motivo si assumono violate le norme di ermeneutica nel ritener accertata l’esistenza di un termine essenziale: il motivo è infondato sia per la genericità delle censure (si citano gli artt. 1462,1363,1366,1369 e 1371 c.c., senza alcuno specifico svolgimento argomentativo) sia perchè la identificazione della essenzialità del termine è stata ragionevolmente motivata non solo con riferimento al ripetuto richiamo nel preliminare all’essenzialità dello stesso ma anche alle esigenze abitative.

6 – Con il quinto motivo si assume la violazione delle norme sulla risoluzione e sull’interpretazione dei contratti in merito alla agevole rettifica dell’atto, come tale incidente sull’inadempimento.

6.1 Il rilievo è infondato perchè la valutazione in merito alle ragioni della rettifica ed alla sua non agevole esecuzione – comunque posta in essere oltre un mese dopo lo spirare del termine del 31 luglio 2006 – vi è stata ed è stata congruamente motivata (al di là dunque della ricostruzione delle ragioni per le quali la rettifica non si sarebbe potuta operare in quanto involgente addirittura un immobile abusivo).

7 – Al rigetto del ricorso consegue, secondo le regole della soccombenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, secondo la liquidazione descritta nel dispositivo.

7.1 – Dal momento che il ricorso è stato notificato il 28 febbraio 2013 e dunque in epoca successiva all’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, che ha introdotto il D.P.R. il 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per condannare le parti ricorrenti al versamento di un’ ulteriore somma, pari all’importo del contributo unificato.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 (duecento), ed agli accessori di legge;; pone a carico delle medesime parti l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il31 agosto 2017

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