Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20597 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 31/07/2019), n.20597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22489/2012 R.G. proposto da

sig.a P.M. in qualità di socio della Società Vanacore

Frutta sas di V.L., società in liquidazione e già

cancellata dal registro delle imprese, nonchè in qualità di erede

dell’altro socio e liquidatore, sig. V.L., rappresentata

e difesa dall’avv. Claudio Giordano, con domicilio eletto nel suo

studio in Roma, alla via Giuseppe Cuboni, n. 12;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio – Sez. 02 n. 39/02/12 depositata in data 21/02/2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio

2019 dal Coigliere Dott. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

Per l’anno d’imposta 2002 la società in liquidazione come rubricata in epigrafe era destinataria di avviso di accertamento a fini Iva, Irap e maggiori redditi attribuiti ai soci, ritualmente notificato alla società ed a tutti i soci.

Solo la società impugnava, peraltro senza trovare favorevole apprezzamento del giudice di prime cure, donde spiccava appello lamentando in via pregiudiziale la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci.

Con sentenza n. 29-7-11 la CTR respingeva il gravame, ritenendo che la soggettività passiva della società e la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci non comporti litisconsorzio necessario.

La predetta sentenza n. 29-7-11 era impugnata per cassazione con ricorso allibrato al r.g.n. 23754/2011.

La stessa sentenza di secondo grado era altresì gravata per revocazione sul motivo che non fosse stato percepito il fatto che l’accertamento oggetto del giudizio elevato nei confronti della società riguardava simultaneamente ed inscindibilmente Iva, Irap e tributi diretti, tale da doversi integrare il contraddittorio.

Sul giudizio di revocazione si pronunciava la CTR per il Lazio con sentenza di n. 39-2-12 depositata il 21 febbraio 2012 di rigetto motivato sull’assunto che la violazione del contraddittorio per mancata integrazione del litisconsorzio costituisce semmai errore di diritto, non l’errore di fatto che legittima all’impugnazione straordinaria.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi ad un univo motivo di ricorso, mentre è rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.

Con istanza depositata il 20 febbraio 2019 la parte contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

La sentenza qui impugnata ha respinto la revocazione di una sentenza che era stata contemporaneamente gravata anche per cassazione e che risulta già cassata da questa Suprema Corte.

Ne consegue l’inammissibilità (rette, improcedibilità) per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, vertendosi del rigetto della revocazione di una sentenza comunque ormai espunta dal mondo giuridico.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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