Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20597 del 12/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 12/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 12/10/2016), n.20597
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20684/2014 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour
presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PROVINCIA PIACENZA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 225/2014 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata
il 26/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2016 dal Consigliere Dott. Relatore VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’avv. G.M. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro l’UTG di Piacenza, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza che ha rigettato l’appello a sentenza del GP di opposizione a verbale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, sul presupposto che venivano riproposti i motivi di opposizione riguardanti 1) l’inesistenza della notificazione; 2) la mancata prova della violazione contestata; 3) l’illegittimità dell’accertamento per la mancata segnalazione del dispositivo di controllo; 4) la mancata prova del perfetto funzionamento del dispositivo di controllo.
L’appello era infondato quanto alla mancata predisposizione della relata in conformità a giurisprudenza della Cassazione sulla notifica a mezzo posta e nel merito si richiamava ulteriore giurisprudenza di legittimità sulla non sussistenza di un onere probatorio a carico dell’amministrazione sulla perdurante funzionalità delle apparecchiature.
Parte ricorrente denunzia col primo motivo violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 e art. 200 C.d.S. e del D.M. Trasporti 15 agosto 2007, perchè non poteva ricadere sul ricorrente la prova negativa della mancata segnalazione del preavviso di controllo.
Col secondo motivo denunzia violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, in ordine all’affermazione che l’appellante non aveva offerto argomenti di prova contrari alle prove documentali.
Col terzo motivo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 204 e 204 bis C.d.S., posta l’inidoneità della prefettura a stare in giudizio per il ministero dell’interno.
Ciò premesso si osserva.
Il giudizio di opposizione viene incardinato attraverso i motivi dedotti nell’atto introduttivo sostanzialmente riproposti in appello e sui quali la sentenza ha dato risposta analitica e puntuale.
A seguito della ordinanza n. 17766/2014 di questa Corte che aveva sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, sulla verifica periodica di funzionalità e taratura del’apparecchio la Corte costituzionale, con sentenza n. 113/2015, ha dichiarato l’illegittimità della norma. Le odierne censure, però, sono sostanzialmente nuove e non risolutive e non ineriscono alla riferita pronunzia che non è rilevante alla fine della decisione.
La terza censura è carente di interesse.
Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.
PQM
La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016