Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20597 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20597 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12906-2017 RG. proposto da:
WORLD SYSTEM SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO
SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE
SANCIIS MANGELLI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SERGIO GERIN;
– ricorrente contro

CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO
ALBERICI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LEONARDO BOTTAZZI;
– resistente –

Data pubblicazione: 07/08/2018

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
di PORDENONE, depositata il 10/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI;

Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, che
chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il
ricorso, indicando quale tribunale competente il Tribunale di
Pordenone, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Pordenone ha dichiarato con ordinanza la propria
incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Milano, a conoscere
della controversia instaurata dalla World System s.r.l. nei confronti della Credit
_\gricole Leasing Italia s.r.1., onde sentire accertare l’acquisto per usucapione

ex art. 1153 c.c. di due levigatrici, acquisite in forza di validi contratti stipulati
fra l’attrice e la AS Home s.r.1., giacché trattandosi di fattispecie per la quale

non sussistevano fori alternativi, trovava applicazione la regola generale del
foro del convenuto ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., in accoglimento
dell’eccezione in tal senso sollevata dalla convenuta, per cui occorreva fare

riferimento alla sede legale in Milano della Credit Agricole Leasing Italia.
La World System ha proposto ricorso per regolamento necessario di
competenza avverso la predetta ordinanza, cui ha resistito la Credit Agricole
Leasing Italia con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c..
Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art.
380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue
conclusioni, presentate nel senso dell’accoglimento del ricorso, ed all’esito del

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lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio.

Considerato che:
con unico articolato motivo la ricorrente censura la decisione del giudice

tenere conto dell’incompletezza dell’eccezione di controparte, giacchè anche a

norma dell’art. 19, comma 1, c.p.c. per le persone giuridiche vi è un doppio
foro generale, nel senso che avrebbe dovuto contestare l’esistenza, nel

distretto del giudice adito, di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio
per l’oggetto della domanda. Di converso dette argomentazioni non risultano

essere state svolte, per cui il Tribunale adito avrebbe dovuto ritenere, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 19 e 38 c.p.c., come non proposta la relativa
eccezione.
Il regolamento di competenza è fondato, in quanto il provvedimento
impugnato non ha fatto alcun riferimento ai criteri di collegamento di cui
all’art. 19, comma 1, c.p.c..

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte in tema di eccezione di
incompetenza per territorio derogabile, sollevata con riguardo a persona
giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza
del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, primo comma, ultima parte,
c.p.c. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno
stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con
riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza
dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza,
sicché l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della
competenza del giudice adito (Cass. n. 26094 del 2014; confonne a Cass. 5725
del 2013).

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pordenonese per avere declinato la propria competenza territoriale senza

Deve infatti rilevarsi che l’eccezione non risulta proposta in modo completo
(in relazione al foro generale delle persone giuridiche di cui all’art. 19, comma
1, c.p.c), in quanto dall’esame della comparsa di costituzione e della comparsa
conclusionale emerge che la Credit Agricole Leasing ha sollevato l’eccezione
di incompetenza prospettando la sola competenza del Tribunale di Milano

ed escludendo il foro del luogo di adempimento dell’obbligazione (per non
trattarsi di obbligazioni), nonché i fori speciali x artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e
28 c.p.c. (per non essere il petitum ad essi correlato), ovvero il foro di cui
all’art. 21 c.p.c. (non sussistendo alcuna controversia avente ad oggetto beni

immobili), ma nulla viene prospettato circa la esistenza o meno nel
circondario di Pordenone del foro dello stabilimento con un rappresentanza
autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda, di cui al secondo
inciso dell’art. 19, comma 1, c.p.c..

L’incompletezza della formulazione dell’eccezione è profilo deducibile e
controllabile anche d’ufficio in sede di regolamento di competenza, in quanto
la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o
meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla
parte ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto
dell’art. 38 c.p.c., comma 3 con riguardo alla rituale e valida proposizione
dell’eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in
senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal
ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza
sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della
competenza territoriale (Cass. n. 9873 del 2009; da ultimo, Cass. n. 11192 del
2010). L’esistenza di una situazione di incompletezza della formulazione

dell’eccezione di incompetenza territoriale sotto il profilo della competenza
territoriale derogabile, rende superfluo ed inutile l’esame della questione della
sussistenza della competenza.
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con riferimento al foro generale del luogo della propria sede legale, in Milano,

Non avendo la convenuta assolto all’onere di precisare i termini esatti della

relativa deduzione (trattandosi di eccezione in senso proprio), contestando
specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la
prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, ne
consegue che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l’eccezione

collegamento indicato dall’attore, con correlativa competenza del giudice adito
(così, tra le tante, Cass. n. 15996 del 2011).
Le spese del giudizio di regolamento vanno rimesse al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte, accogliere il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Pordenone, davanti al
quale rimette le parti, fissando il termine di cui all’art.

50 c.p.c. per la

riassunzione il termine, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della
presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 25
gennaio 2018.

Il Prridente

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doveva essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il

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