Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20596 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/08/2017, (ud. 14/03/2017, dep.31/08/2017),  n. 20596

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 28849/12) proposto da:

D.G.C. (c.f.: (OMISSIS)); rappresentato e difeso, per

procura a margine del ricorso, dall’avv. Gandolfo Blando e con

domicilio eletto presso il suo recapito in Roma (studio dell’avv.

Alessandro Boschi) sito in via (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

C.G. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avv.

Ignazio Mormino giusta procura a margine del controricorso;

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via

Agri n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1400/2011 della Corte di Appello di Palermo,

del 1 luglio/8 novembre 2011, non notificata.

Udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 14 marzo 2017 dal

Consigliere dr. Bianchini Bruno;

udito l’avv Ignazio Mormino per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. RUSSO Rosario, che ha concluso per l’accoglimento dei

primi due motivi, con assorbimento del terzo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.G.C. chiese ed ottenne dal Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, che si ingiungesse a C.G. il pagamento di Euro 3.600 a saldo di lavori di ristrutturazione commissionati dal predetto; a sostegno della richiesta pose: una fattura di pari importo; copia delle corrispondenti scritture contabili ed un computo metrico, non sottoscritto, relativo ai lavori eseguiti.

Il Tribunale accolse l’opposizione del C., ritenendo che la documentazione prodotta in sede monitoria e le prove orali espletate, avessero dimostrato l’esistenza di un accordo sul corrispettivo.

La Corte di Appello di Palermo accolse parzialmente il gravame del D.G., condannando il committente C. al pagamento di euro 207,01 – somma che costui, in sede di opposizione, aveva ammesso di dovere- e compensando per un terzo le spese di lite, con condanna dell’appellante al residuo; confermò per il resto il giudizio di insufficienza dimostrativa dell’assunto del D.G. in merito all’importo concordato per i lavori commissionati ed eseguiti e disattese la richiesta di far eseguire una consulenza tecnica per stimare l’importo delle opere approntate.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso di D.G., sulla base di tre motivi; il C. ha risposto con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal contro ricorrente sulla base della constatazione della erronea indicazione della data di deposito della sentenza gravata (esposta come pubblicata l’8 novembre 2012 anzichè 2011) in quanto trattasi di errore che non ha, all’evidenza, impedito la identificazione della pronuncia impugnata.

1 – Con il primo motivo viene fatto valere un triplice vizio di motivazione, deducendosi la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione laddove la Corte del merito, dopo aver affermato che le prove documentali ed orali poste a base della richiesta monitoria e in sede di merito, si sarebbero appalesate inconcludenti al fine di dimostrare l’ammontare del compenso pattuito, avrebbe poi ritenuto – soprattutto esaminando la rinnovata richiesta di CTU – che il corrispettivo originariamente stabilito sarebbe stato di Euro 12.000 (in realtà: di Lire 12.000.000), pari dunque alla somma indicata nel “preventivo” unilateralmente stilato dall’appaltatore, non pronunciandosi invece sulla prospettazione difensiva del C. secondo la quale dalla somma in questione sarebbero dovuti essere scomputati i costi dei lavori non fatti eseguire, rispetto l’originaria pattuizione di massima.

2 – Con il secondo motivo parte ricorrente assume la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1657 e 2225 c.c., nonchè l’omessa pronuncia in merito alla richiesta di effettuazione di una consulenza tecnica estimativa dei lavori compiuti, al fine di compierne una valutazione secondo i criteri sussidiari di cui all’art. 1657 c.c.; deduce, anche in questo caso, l’esistenza di un triplice vizio di motivazione.

3 – Le sopra descritte censure possono essere esaminate congiuntamente, in quanto a fondamento delle stesse vi è essenzialmente una medesima critica della gestione delle richieste istruttorie fatta dal giudice dell’impugnazione.

3.1 – Sono fondati entrambi i mezzi. Invero la determinazione giudiziale (a mezzo di CTU) del corrispettivo appariva correttamente richiesta sulla base dell’assenza di una controversia sul tipo di opere eseguite (che altrimenti ne sarebbe risultato impedito il ricorso stesso alla determinazione giudiziale: vedi Cass. Sez. 2^ s. 13 settembre 2016 n. 17959); essa era altresì fondata in considerazione dell’ammissione del controricorrente di aver stipulato un contratto di appalto senza precisa determinazione dei prezzi ma rispetto al quale avrebbe pagato dei consistenti acconti (Euro 2.500 prima dell’ingiunzione e Euro 1.100 prima della notifica del decreto ingiuntivo), dovendosi dare applicazione ai criteri di cui all’art. 1657 c.c. anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornita la relativa prova (vedi Cass. Sez. 1^ s. 30 agosto 2004 n. 17386).

3.2 – Ciò posto la Corte territoriale non solo non ha correttamente identificato i limiti applicativi dell’art. 1657 c.c., ma, per respingere il motivo di appello che invocava la determinazione giudiziale del corrispettivo dell’appalto, ha elaborato una motivazione del tutto incongrua rispetto alla fattispecie che le era stata prospettata, ancorando il rigetto alla ritenuta necessità di determinare il corrispettivo come originariamente pattuito.

4 I terzo motivo, attinente alla compensazione parziale delle spese, risulta assorbito dall’accoglimento dei precedenti mezzi.

5 – La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti; il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Palermo, procederà a nuova valutazione delle richieste trasfuse nell’appello ed alla regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il 1 ed il 2 motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa l’impugnata decisione in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della Corte di Appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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