Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20596 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 29/09/2020), n.20596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26940/2014 R.G. e sul ricorso n.

29945/2018 R.G. proposti da:

B.S., C.F. (OMISSIS), res. in (OMISSIS), rapp.to e difeso,

giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Edgardo Ruozzi del

Foro di Modena, elett. dom.to per legge presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia-Romagna n. 1301/01/2014, depositata il 1 luglio 2014,

notificata l’8.09.2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Cons. Nocella Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La CTR dell’Emilia Romagna, con la sentenza oggi impugnata, giudicando in sede di rinvio in seguito alla sentenza 22.04.2009 n. 9496 di questa Corte, respingeva l’appello proposto da B.S. avverso la sentenza n. 156/01/2002 della CTP di Forlì, che aveva respinto il ricorso dal medesimo promosso avverso l’avviso di rettifica ed irrogazione sanzioni N. (OMISSIS), emesso dall’Agenzia per il recupero di maggiore IVA dovuta dalla Ceramiche Forlivesi s.p.a. e per il pagamento di sanzioni dovute dal ricorrente in relazione all’anno d’imposta 1998.

Per quanto di residuo interesse in questa fase, la CTR ha disatteso l’unica questione devolutale da questa Corte in ragione della ritenuta omissione di pronuncia da parte del precedente Giudice d’appello, e cioè quella concernente le statuizioni di merito dipendenti dall’affermata irretroattività del regime sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 e 11, in dipendenza dei necessari accertamenti in ordine all’attribuibilità all’uno o all’altro dei soggetti colpiti da sanzioni delle condotte poste in essere prima o dopo l’entrata in vigore di quel provvedimento legislativo; in particolare ha ritenuto che l’avviso di irrogazione già avesse discriminato le condotte anteriori e successive al 1.04.1998 ed applicato il principio del favor rei in relazione alle condotte consumate anteriormente a tale data, così confermando le sanzioni per entrambi i ricorrenti ad esse assoggettati.

Avverso detta pronuncia B.S. in data 4.11.2014 ha proposto ricorso, articolando tre motivi di censura.

L’Agenzia si è costituita notificando controricorso, nel quale conclude per la reiezione del ricorso.

In data 26.09.2017 il ricorrente ha presentato in via telematica istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, senza versamento di somma alcuna, sul presupposto della pendenza di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate al tributo, originariamente dovuto dalla sola Società Ceramiche Forlivesi s.p.a.. Il processo, su istanza del medesimo ricorrente, veniva pertanto sospeso in attesa del perfezionamento della procedura di definizione agevolata.

Il 5.07.2018 l’Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena ha emesso provvedimento di diniego della definizione agevolata (pervenuto al B. il 14.07.2018) a ragione del mancato versamento delle somme dovute, ritenendo che, non essendo stato in alcun modo “definito” il tributo in correlazione al quale erano state irrogate le controverse sanzioni, e che anzi esso “risulta ancora integralmente da pagare”, non sarebbe ammissibile la definizione senza alcun versamento, prevista per l’ipotesi di controversia afferente le sole sanzioni collegate al tributo.

Con ricorso notificato il 5.10.2018 all’Agenzia delle Entrate il B. ha impugnato il provvedimento di diniego innanzi a questa Corte, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, evidenziando come la questione circa la debenza del tributo non possa ritenersi pendente, sia perchè la definizione del tributo non va intesa come pagamento dello stesso, sia perchè il soggetto debitore dello stesso era già stato dichiarato fallito al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento, e l’Agenzia aveva richiesto vanamente il pagamento del tributo mediante insinuazione al passivo, nonostante chiusura del fallimento per ripartizione integrale del passivo, e pertanto il rapporto d’imposta dovrebbe considerarsi esaurito per la sopravvenuta cancellazione della Società dal registro delle imprese.

Il procedimento impugnatorio del diniego è stato iscritto in autonomo procedimento N. 29945/2018 R.G. di questa Corte, ed anche nel medesimo si è costituita l’Agenzia delle Entrate con controricorso ritualmente notificato.

Con decreto presidenziale del 29.10.2019 veniva disposta la trattazione dei due procedimenti nella medesima udienza in relazione alla stretta connessione oggettiva che li caratterizza.

All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2020 la Corte ha deciso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data odierna, il giudizio n. 29945/2018 R.G. è stato riunito al presente per l’evidente pregiudizialità logica che la sua definizione lo collega al giudizio circa la legittimità della pretesa afferente le sanzioni richieste al ricorrente.

Circa la legittimità del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate reiettivo dell’istanza di definizione agevolata della controversia oggetto del ricorso principale, la tesi del ricorrente non può essere accolta. Il chiaro enunciato normativo del D.L. n. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, distingue invero, al fine di individuare le condizioni di accesso alla definizione agevolata, le ipotesi in cui le sanzioni controverse siano o meno collegate ai tributi ai quali si riferiscono, e nel caso positivo, come è incontroverso trattarsi nel caso di specie, impone che, unitamente alla presentazione dell’istanza, sia versato il quaranta per cento degli importi in contestazione, salvo che “il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”. Poichè il ricorrente riconosce esplicitamente che l’imposta alla quale erano collegate le sanzioni non era stata versata dalla Società debitrice principale, e che la ripartizione dell’attivo fallimentare “ha consentito solo la parziale soddisfazione dei crediti vantati dai dipendenti” (pag. 5 del ricorso), appare insostenibile la tesi che il rapporto d’imposta sia stato “definito” in virtù dell’accertata insolvenza del debitore principale: invero l’incapienza nel patrimonio del soggetto debitore principale, causata dall’inadempimento dell’obbligazione stessa, non equivale a definizione del rapporto tributario nel senso postulato dalla norma, che è invece proprio quello di pagamento o comunque di fatto estintivo, totale o parziale equiparato a quello totale, come fatto chiaro dal riferimento all’ipotesi di “definizione anche con modalità diverse dalla presente”, e quindi di condotta di adempimento idonea ad estinguere totalmente il debito tributario, ancorchè, in tale ultimo caso, mediante forme estintive agevolate dalla legge. In tal senso, del resto, il termine di “definizione” è stato impiegato non solo nella normativa fondamentale in tema di sanzioni amministrative, ma anche nelle numerose norme che hanno consentito l’accesso a “definizioni agevolate” di debiti o controversie tributarie, tra queste inclusa la legge invocata nel caso di specie. Tale lettura s’impone poi anche in coordinamento sistematico con l’ipotesi principale di “definizione agevolata” disciplinata nel medesimo art. 11, comma 1, in virtù del quale nell’ipotesi di avviso di accertamento e contemporanea applicazione di sanzioni soltanto l’integrale versamento dell’imposta dovuta con gli interessi maturati fino a 60 gg. dalla notifica del provvedimento esonera dal versamento delle sanzioni collegate al tributo dovuto.

Esclusa pertanto l’illegittimità del provvedimento reiettivo dell’istanza di definizione agevolata, deve esaminarsi il ricorso principale avverso la sentenza della CTR in sede di rinvio in ordine alle sanzioni irrogate nei confronti del ricorrente.

Con il primo motivo di ricorso il B. deduce violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 111 Cost. per aver totalmente omesso di motivare sulla collocazione temporale di ciascuna delle due violazioni contestategli; con i successivi motivi ha dedotto omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e cioè rispettivamente l’identificazione delle fatture successive al 1^ aprile 1998 nonchè al 16.07.1998 e (limitatamente all’infrazione oggetto del terzo motivo di ricorso) l’identificazione del soggetto dichiarante responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 comma 2; circostanze tutte decisive e controverse in quanto, nel periodo in riferimento al quale erano state irrogate le sanzioni, si erano succedute normative disciplinanti in modo diverso le misure delle sanzioni e la legale rappresentanza della Società era stata affidata a due diversi soggetti, e, in riferimento al terzo motivo, non risultava in relazione a ciascuna violazione chi fosse il dichiarante autore materiale.

Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, siccome fondati su una ratio decidendi del tutto difforme da quella postulata dal ricorrente o privi di autosufficienza o esulanti dalla devoluzione conseguente alla pronuncia di rinvio al Giudice dell’appello.

Invero, quanto ai primi due motivi, vertenti sull’omesso esame circa l’epoca di commissione delle violazioni al fine di determinarne il regime legale (mutato dal 1.04.1998, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 472 del 1997) o violazione di legge relativamente al divieto di applicazione retroattiva della novella come enunciata dalla sentenza di rinvio, la CTR ha effettuato l’accertamento devolutole da questa Corte, specificando che, fin dall’avviso di rettifica impugnato, “le sanzioni sono state distinte per le condotte, rispettivamente anteriori e successive alla data del 1/04/1998, senza alcuna retroazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, ed in conformità al D.Lgs. cit., art. 3, nella esatta applicazione del principio del favor rei, riconoscendo il trattamento sanzionatorio più mite contemplato nell’ipotesi di successione delle leggi nel tempo… omissis… menzionato negli atti tributari gravati da impugnazione…” (pagg. 3-4 della sentenza impugnata).

Tale espresso accertamento in fatto, incensurabile come tale in questa sede di legittimità, è stato investito con il secondo motivo soltanto in relazione al preteso carente esame (ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, entrata in vigore per le impugnazioni per cassazione delle sentenze pubblicate dopo l’11.09.2012) della collocazione cronologica delle singole violazioni contestate rispetto al 1.04.1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 472 del 1997) nonchè rispetto all’entrata in vigore del successivo D.Lgs. n. 203 del 1998 (16.07.1998). Quanto alla prima parte del motivo, avendo accertato che lo stesso avviso di rettifica conteneva l’esplicita menzione del fatto che le sanzioni erano state applicate nel rispetto del favor rei in caso di successione di leggi nel tempo, la CTR dà atto di aver esaminato la quaestio facti circa la cui motivazione la Corte aveva disposto il rinvio, dando motivazione della fonte documentale dalla quale ha tratto il suo convincimento; e tanto è sufficiente ad escludere la violazione del parametro di legittimità imposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione attualmente vigente, ed a considerare rispettato l’obbligo motivazionale, nonchè la verifica del rispetto del principio di irretroattività della norma sanzionatoria meno favorevole alla quale era finalizzato il rinvio.

Quanto invece alla distinzione della cronologia delle sanzioni anche rispetto al termine di entrata in vigore del D.Lgs. n. 203 del 1998, normativa che l’Ufficio ha espressamente dichiarato di applicare (cfr. punto 3.2 pagg. 16-17 del ricorso), per un verso, l’art. 5 di questo, che dettava norme di diritto intertemporale, identificava nel 1 aprile 1998 la data di entrata in vigore dei nuovi meccanismi di computo delle sanzioni per gli illeciti preesistenti alla sua emanazione, quale quella oggetto del motivo, sicchè quella data restava l’unico discrimine cronologico rilevante; per altro verso l’eventuale violazione (od omessa motivazione) dei criteri parametrici di computo delle sanzioni in relazione alla specifica normativa contenuta nel medesimo D.Lgs. n. 203 del 1998, non aveva costituito nè motivo di ricorso per cassazione dal quale è scaturito il successivo giudizio di rinvio, nè motivo specifico di accoglimento del ricorso medesimo e di conseguente devoluzione al giudice di rinvio da parte di questa Corte nella sentenza N. 9496/2009; conseguendone l’inammissibilità della censura in parte qua per eccesso rispetto ai limiti dell’esame rimesso alla CTR quale giudice del rinvio.

Quanto al terzo motivo, incentrato sul tema dell’esame della quaestio facti dell’identificabilità dell’autore materiale delle singole violazioni oggetto di contestazione in relazione all’entrata in vigore della normativa (D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 e 11) che consentiva di irrogare le sanzioni anche nei confronti degli amministratori di società, va ricordato che anche circa tale fatto la CTR ha adempiuto all’onere motivazionale devoluto dalla sentenza di rinvio, affermando che “come si evince dall’avviso di rettifica…allegato anche all’atto di riassunzione, l’amministrazione finanziaria ha applicato le sanzioni nei confronti dei sigg.ri B.S. e M.G., nella qualità di autori materiali delle violazioni tributarie riscontrate individuati nella posizione soggettiva di amministratori di fatto della Società Ceramiche Forlivesi”.

Orbene, anche in tal caso non può assolutamente predicarsi un omesso esame della quaestio facti, evidenziata dal tenore della motivazione con la quale la CTR ha ribadito che l’Agenzia ha ritenuto, sulla scorta degli elementi acquisiti e richiamati nell’avviso, che i due fossero coautori materiali delle singole violazioni, in virtù di una dedotta gestione comune degli affari sociali. Tale criterio identificativo, del resto, è conforme ai principi del concorso di persone nella violazione enucleabili dallo stesso D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2 comma 2, art. 9, prima parte, ed art. 11, comma 1, sì che anche per le violazioni di omesse o infedeli dichiarazioni è concepibile la corresponsabilità anche di soggetti la cui qualifica e posizione all’interno dell’organigramma societario non comporti la presunzione di cui all’art. 11, comma 2; nè la violazione o falsa applicazione di tali norme risulta dedotta nelle precedenti fasi di giudizio o tanto meno accertata da questa Corte nella sentenza di rinvio; conseguendone anche sotto tale profilo l’inammissibilità del mezzo di impugnazione.

In ragione della riscontrata inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, questo deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controricorrente Agenzia, nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto altresì che sussistono le condizioni processuali per determinare, a carico della ricorrente soccombente, l’obbligo di versamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella già versata con l’iscrizione a ruolo.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ex stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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