Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20596 del 07/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20596
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7179-2007 proposto da:
COMUNE DI FIRENZE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato
LORIZIO MARIA ATHENA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PERUZZI SERGIO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ G.S. FLORIAGAFIR in persona del Presidente, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FIDOLINI PAOLO
con studio in FIRENZE VIA NINO BIXIO 2 (avviso postale), giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 221/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 06/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LORIZIO, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Firenze ha richiesto alla società sportiva G. S. Floriagafir il pagamento dell’imposta di occupazione di suolo pubblico in relazione alla manifestazione denominata “Festa dello Sport”, tenutasi nei giardini comunali di (OMISSIS) nella primavera estate (OMISSIS). La CTR della Toscana ha accolto l’impugnazione della società contribuente. Il Comune ricorre avverso la sentenza deducendo violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 49. La contribuente resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su allegazioni di fatto in contrasto con l’accertamento del giudice impugnato e comunque privo di autosufficienza.
Si sostiene che la “Festa dello Sport” è stata tenuta anche al di fuori degli spazi in concessione alla società Floriagafir, che sarebbero esclusivamente quelli occupati dagli impianti sportivi, e che la concessione avrebbe escluso ogni uso degli impianti diverso da quello della pratica sportiva specifica per ognuno di essi. La CTR ha viceversa ritenuto che oggetto della concessione fosse l’intera superficie dei giardini nei quali gli impianti sono installati, e che la società sportiva fosse dalla concessione “autorizzata ad agire liberamente, nel rispetto delle convenzioni e sotto le indicazioni del quartiere (OMISSIS), circostanze che risultano rispettate”. Ha pertanto affermato che “In tale contesto è irrilevante, ai fini dell’occupazione del suolo, che l’attività collegata ai festeggiamenti concordati con lo stesso comune tramite il quartiere 2 abbiano avuto o meno fini di lucro …”.
Tale fondamento della decisione avrebbe dovuto essere contestato dimostrando il diverso, più limitato contenuto dell’atto concessorio, riproducendone il tenore letterale e specificando che esso era stato fatto risultare anche nel giudizio di merito.
Va dunque respinto il ricorso, e condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800 per onorari e 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011