Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20596 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20596 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11601-2017 RG. proposto da:
MELLO MARIO, CEI . ,I,AMMARE ANTONIO, LI-4″,GGIO
SALVATORE, D’AGOSTINO VINCENZO,DF, PASCALIS
ERNESTO, NATALE ANIELLO, TRONCONE GIUSEPPE
ANTONIO, SANSONE MARCIThLO, MORCALDI VITO,
CIOFFI UMBERTO, VARRIAI I. EDUARDO, BOTTA
FRANCISCO, SAVIRIANO VINCENZO, GIIIANESI,
ANTONIO, IACUELLI VITTORIO, ATTRAI CARLO, PUNZI
ADRIANO, CILLEPI CIRINO, SCALESE ROSARIO, ZAPPULLO
MODKSTINO, COI ETTA VITTORIO BRUNO, CAPRI()
GIANFRANCO GIUSEPPI, CISARO LUCIO, COLELLA
GIOVANNI, GARANTE MICI IM IT.ONK FRANCP.SCO,
ININII

AT() FRANO

RNNTI

PASQUALI

NIAGNOLI FRANO
CASTRI GUIDO,

PASQLTAIM., GALLO VINCKNZO, SANNINO GIULIO , FIORI

Data pubblicazione: 07/08/2018

UNII3N11O, MORIA (; I USI 1 3 13 1′., 1)1 NUZZO GIUSNPPV,
.11 ,FANO i11,131,RTO, i li\IAGNA ANTONIO, elettivamente
domiciliati ifi R01\1,1, VIA GlUS11 3 1 3 1′., l’1′,RRARI 4, presso lo studio
dell’avvocato UMBVRTO C( )R( che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato S.A I N \

(0R( )N

P er regolamento di competenza avverso il decreto della CORTN
1)’APP1 1 i 0 di PI RUG 11, depositato il 10/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere 1)ott . M11,1
l’ALASCI 11;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale LUCI() CAPASSO, che conclude
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento di
C( mpetenza.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Perugia, con decreto del Consigliere delegato del
10.04.2017, pronunciando sul ricorso per equa riparazione depositato da
Giulio Sannino ed altri in data 21 marzo 2017, riteneva la propria
incompetenza per essere competente la Corte di appello di Roma avanti alla
quale il procedimento presupposto era iniziato, seppure poi riassunto avanti
alla medesima Corte di appello di Perugia e da cluesta definito, ai sensi dell’art.
3, primo comma, della legge n. 89 del 2001, come modificato dalla legge n.
208 del 2015, alla luce della interpretazione data dalla Onte di Cassazione,
Sez. Un. 16.03.2010 n. 6306 ed altre conf(nmi, quanto alla nozione di “giudice
avanti al quale si è svolto il primo grado del giudizio presupposto”,
assegnando alla parte ricorrente il termine ordinario per la riassunzione.

Ric. 2017 n. 11601 sez. M2 – ud. 25-01-2018
-2-

– ricorrenti –

Avverso tale decreto Giulio Sannino ed altri hanno proposto ricorso per
regolamento di competenza con unico articolato motivo, denunciando la
violazione/la falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 della legge n. 89 del 2001.
Il Pubblico \linistero, dott. Luci() Capasso, ha redatto rcquisitoria scritta,
datata 5 dicembre 2017, COn cui ha chiesto che venisse pronunciata

introdotta dal dl. 22.6.2012 n. 83, conv. in legge 7.8.2012 n. 134, trattasi di
provvedimento contro il quale può essere proposta opposizione al collegio di
cui all’art. 5 tcr della legge 4.3.2001 n. 89 c che diventa definitivo solo in caso
di mancata opposizione, COn l’ulteriore precisazione che il rilievo di ufficio da
parte del Collegio della causa di inammissibilità del regolamento di
competenza è sottratto alla regola espressa dall’art. 384, terzo comma, c.p.c.
(Cass. n. 16806 del 2014; Cass. n. 8137 del 2014; Cass. n. 15964 del 2011).
11 Collegio condivide la richiesta.
sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte di legittimità a
tenore del quale, in tema di equa riparazione per violazione del termine
ragionevole del processo, è inammissibile il regolamento di competenza
proposto avverso il decreto emesso dal magistrato designato dal Presidente
della Corte d’appello, secondo la disciplina introdotta dal di. 22.06.2012 n. 83,
convertito in legge 7.8.2012 n. 134, trattandosi di provvedimento contro il
quale può essere proposta l’opposizione al collegio di cui all’art. 5 ter della
legge 4.3.2001, n. 89, e che, pertanto, diventa definitivo solo in caso di
mancata opposizione (eh – (;ass. n. 12981 del 2017; Cass. n. 12891 del 2017;
Cass. n. 19238 del 2014; Cass. n. 16806 del 2014).
Del pari è da condividere l’assunto del P.G. secondo cui il rilievo d’uffici() da
parte del Collegio della causa di inammissibilità del regolamento di
competenza è sottratto alla regola espressa dall’art. 384 c.p.c., comma 3 (già
Cass. 20 luglio 2011 n. 15964; Cass. 8 aprile 201-111. 8137).

tic. 2017 n. 11601 sez. M2 – ud. 25-01-2018
-3-

declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché secondo la disciplina

Non occorre provvedere al regolarnento delle spese del presente giudizio di
cassazione, posto che il \.linistero della giustizia, intimato, non ha svolto
alcuna attività giudiziale.
:1i sensi dell’art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il
giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. 11 che rende inapplicabile l’art.

dall’art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall’ 1.1.2013) (cfr.
Cass. Sez. Un. 28 maggio 2014 n. 11915).

P. Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V1-2^ Sezione Civile, il 25
gennaio 2018.

Il Presidente

bEPOSItUtot,IN CANCELLERIA

13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (comma I (juater introdotto

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