Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20595 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/08/2017, (ud. 08/03/2017, dep.31/08/2017),  n. 20595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9288-2014 proposto da:

SAPE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZION CLODIA

86 PIANO 1, INT 5, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARTIRE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO PULLI;

– ricorrente –

contro

O.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4328/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO dep.

26/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

1. La SA.PE SrL ha proposto, nei confronti di O.M., ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4328/2013, che aveva respinto l’appello principale della SA.PE e quello incidentale della O., confermando la sentenza n. 11/2012 del Tribunale di Busto Arsizio.

2. Parte intimata non ha svolto difese nel presente giudizio.

3. Il 9 febbraio 2017 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, atto che presenta i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

4. Deve quindi essere dichiarata l’estinzione del processo.

Non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato; infatti il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, che pone a carico del ricorrente soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

PQM

 

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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