Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20595 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20595 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: OLIVA STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 2512-2015 proposto da:
VENTORINO FRANCESCO, domiciliato presso la cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. LUISA
VENTORINO;
– ricorrente contro
MOLINARO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 07/08/2018

CONCA D’ORO 221, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI
GIULIANO;
– con troricorrente avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata
il 30/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

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FATTI DI CAUSA
Con ricorso proposto ai sensi degli artt.170 DPR n.115/2002 e
702b1s c.p.c. e depositato il 2.12.2013 nella cancelleria del
Tribunale di Benevento, Ventorino Francesco proponeva
opposizione avverso due distinti decreti di pagamento emessi

con i quali erano stati liquidati i compensi al CTU ing. Carlo
Molinaro, designato quale ausiliario nel predetto giudizio.
Con ordinanza del 16.7.2014 il Tribunale di Benevento
dichiarava inammissibile l’opposizione in quanto proposta oltre
il termine di 30 giorni previsto dall’art.702bis c.p.c., ritenuto
applicabile anche all’opposizione avverso il decreto di
pagamento del compenso all’ausiliario in base alla nota del
Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari della
Giustizia, Direzione generale della Giustizia civile, del
7.11.2012.
Avverso tale provvedimento interpone ricorso per cassazione il
Ventorino affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il
Molinaro. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art.14 delle preleggi, dell’art.34 comma 17 del
D.Lgs. n.150/2011 e dell’art.24 Cost. perché il giudice a quo

nell’ambito del giudizio civile iscritto al numero R.G.1122/2009,

avrebbe ritenuto inammissibile l’opposizione sulla base di una
semplice nota del Ministero della Giustizia, laddove le
disposizioni di legge applicabili (ed in particolare l’art.170 del
TUSG, nel testo modificato per effetto dell’abrogazione dei
commi 2 e 3 contenuta nell’art.34 comma 17 del D.Lgs.
n.150/2011) non prevederebbero alcun termine decadenziale.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione del DPR n.115/2002, contestando in
Ric. 2015 n. 02512 sez. 52 – ud. 18-04-2018
-2-

\-

particolare il metodo utilizzato dal giudice a quo per il calcolo
dei compensi dell’ausiliario, in quanto non sarebbe dovuto nel
caso di specie il compenso cd. a vacazione.
Il primo motivo è infondato.
Questa Sezione ha affermato che

“Ai sensi dell’art.170 del

del D.Lgs. n.150 del 2011, l’opposizione avverso il decreto di
pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere
proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art.702quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui
disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che
detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla
comunicazione o notificazione del provvedimento”

(Cass.

Sez. 2, Sentenza n.4423 del 21/02/2017, Rv.642866).
La ragione di tale opzione interpretativa va ricercata nell’art.15
del D.Lgs. n.150/2011, che nel disciplinare l’opposizione al
decreto di pagamento delle spese di giustizia stabilisce che le
controversie di cui all’art.170 D.P.R. n.115/2002 “sono regolate
dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente previsto
dal presente articolo”. In forza di tale rinvio, deve ritenersi che
la disciplina del termine per proporre opposizione avverso il
decreto di liquidazione delle spettanze del CTU vada
individuata in quella prevista dall’art.702quater c.p.c., che
costituisce norma generale dettata (appunto) per la
regolamentazione del procedimento sommario di cognizione.
Il rigetto del primo motivo implica l’assorbimento del secondo.
In considerazione della novità della questione, che ha trovato
la sua soluzione solo per effetto della pronuncia da ultimo
richiamata, successiva alla proposizione del ricorso per
cassazione oggi scrutinato, va disposta la compensazione delle
spese del presente giudizio.
Ric. 2015 n. 02512 sez. 52 – ud. 18-04-2018
-3-

D.P.R. n.115 del 2002, come modificato dall’art.34, comma 17,

Poiché il

ricorso per cassazione è stato proposto

successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.1 comma 17 della
Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma

1-quater

all’art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte respinge il primo motivo del ricorso e dichiara
assorbito il secondo.
Compensa per intero le spese del grado.
Ai sensi dell’art.13 comma

1-quater del D.P.R. n.115/2002,

inserito dall’art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.1-bis dello
stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, in data 18 aprile 2018.
Il Presidente
(L. Matera)

DEPOSITATO IN CANCEUER

sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,

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