Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20594 del 30/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 30/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.30/08/2017), n. 20594
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18821/2012 proposto da:
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LIVORNO 51, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PERFETTI,
rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO NOVARA, MASSIMILIANO
GENCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE
7, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GABRIELE SILVETTI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
COOPERATIVA SOCIALE AGORA’ SAN CARLO BORROMEO ONLUS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 408/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 27/04/2012 R.G.N. 614/2011.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza in data 25/05/2012, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1/2011 ha dichiarato il diritto di P.M. ad essere assunta a tempo indeterminato e pieno presso la Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. – Onlus, con inquadramento nel livello E1 del c.c.n.l. per le cooperative sociali del 30/07/2008, e per effetto di tale statuizione ha condannato la Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. a corrispondere alla dipendente il risarcimento del danno sofferto per le differenze retributive maturate dalla data di effettiva utilizzazione fino alla presa di servizio, con rivalutazione e interessi nel frattempo maturati detratto l’aliunde perceptum e ricostruzione della posizione contributiva;
Che entro i termini di legge è pervenuto a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritto dalle parti e dai loro legali rappresentanti, col quale si dà atto che avendo le stesse conciliato ogni reciproco rapporto concernente il presente giudizio, non hanno più interesse alla sua prosecuzione.
Che stante l’intervenuta accettazione della rinuncia nulla occorre provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Udienza Camerale, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017