Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20594 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 29/09/2020), n.20594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11733-2012 proposto da:

IMMOBILIARE IL GUERCINO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIO

LAVITOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 18/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Immobiliare Il Guercino s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 15/15/2011, depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna il 18 marzo 2011, con la quale era stato rigettato l’appello avverso la sentenza del giudice di prime cure, adito dalla società per impugnare gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate, con i quali, relativamente agli anni d’imposta 2003 e 2004, era stato rettificato il reddito imponibile della società secondo i criteri automatici stabiliti per le società di comodo ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30.

Ha rappresentato che con processo verbale di constatazione del 23 maggio 2006 l’Agenzia aveva contestato alla società il mancato raggiungimento degli specifici livelli di ricavi rispetto ai capitali immobilizzati, e dunque l’inoperatività per gli anni d’imposta sottoposti a verifica. Nonostante le motivazioni addotte dalla contribuente l’Amministrazione finanziaria aveva notificato due atti impositivi.

Era seguito quindi il contenzioso, esitato tanto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, con sentenza n. 43/11/2008, quanto dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la pronuncia ora impugnata, con il rigetto del ricorso.

La contribuente ha censurato la sentenza con tre motivi:

con il primo per violazione della L. 23 dicembre 1974, n. 724, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver escluso che la prova dell’operatività della società possa risultare dai risultati economici ottenuti dalla società negli anni successivi a quelli oggetto di accertamento;

con il secondo per omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla denunciata crisi del settore immobiliare negli anni oggetto di accertamento;

con il terzo per violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essersi pronunciata sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento in ordine alle osservazioni svolte dalla contribuente nella fase del contraddittorio endoprocedimentale.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza.

Si è costituita l’Agenzia delle entrate, che ha contestato il ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Dopo il rinvio della trattazione del giudizio per consentire alla contribuente la definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10 (ord. comunicata il 21 dicembre 2018) e il successivo deposito di istanza di trattazione per il venir meno dell’interesse alla definizione agevolata, era fissata la nuova adunanza camerale.

La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Deve premettersi che in considerazione degli anni d’imposta -2003/2004 – e del momento in cui l’accertamento è stato eseguito, al caso di specie trova applicazione la disciplina della L. n. 724 del 1974, art. 30, anteriore alle modifiche portate dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248.

Ciò chiarito, è infondato il primo motivo, con il quale la società, invocando l’errore di diritto, si duole dell’erroneità della sentenza per aver affermato che non può ritenersi “valida prova (contraria) il confronto coi ricavi degli anni successivi, poichè le argomentazioni valide devono riguardare l’esercizio oggetto di accertamento.”.

La disciplina sulle società non operative, di cui si occupa l’art. 30 cit., fu introdotta per disincentivare l’utilizzo dello strumento societario per finalità diverse da quelle previste dal legislatore, in primo luogo per amministrare i patrimoni personali (anche e soprattutto per conseguire consistenti risparmi fiscali, con le cd. società di comodo).

Per evitare l’uso distorto della forma sociale fu pertanto previsto un meccanismo deterrente, che richiede il conseguimento di un reddito minimo, sulla base di coefficienti di redditività del patrimonio, in assenza del quale si presume la non operatività della società, con conseguente rideterminazione dell’imposta. E’ tuttavia riconosciuto che la contribuente possa fornire prova contraria, dimostrando e giustificando il mancato raggiungimento di quel reddito per motivi indipendenti dalla propria volontà.

L’impianto generale è rimasto quello descritto, pur con gli interventi legislativi che hanno modificato l’art. 30 cit. nel 2006 e successivamente.

Ciò chiarito, la contribuente sostiene l’erroneità della decisione impugnata, per aver disatteso le ragioni addotte dalla società nella fase del contraddittorio endoprocedimentale, in particolare per non aver valorizzato che i risultati degli anni sottoposti a verifica erano quelli immediatamente successivi all’inizio dell’attività sociale, tanto che il reddito dichiarato dalla contribuente aveva superato il minimo richiesto già dagli anni d’imposta seguenti.

La sentenza sul punto ha affermato che la prova contraria non può emergere dal confronto con i ricavi conseguiti negli anni successivi perchè le argomentazioni devono riguardare l’anno sottoposto ad accertamento.

La censura non coglie nel segno perchè, pur considerando che sul piano espositivo il passaggio motivazionale del giudice regionale poteva prestarsi ad equivoci interpretativi, esso è corretto e coerente con i limiti entro cui deve circoscriversi l’onere della prova contraria del contribuente.

La prova infatti è finalizzata a giustificare il dato economico del mancato raggiungimento del reddito minimo nell’anno d’imposta verificato. Ciò impone allora la indicazione di ragioni, oggettive e sufficientemente inequivoche, che dimostrino l’impossibilità del raggiungimento di quel reddito minimo, in quello specifico anno, indipendenti dalla volontà del contribuente medesimo.

Quest’onere si traduce nell’indicazione di fatti obiettivi, riconducibili anche alle difficoltà di avvio di una attività economica (a solo titolo d’esempio, specifiche spese non esattamente conteggiate, ostacoli anche di natura amministrativa, impossibilità di mettere a regime la produttività del patrimonio sin dall’inizio dell’anno d’imposta), ma che proprio per questo devono afferire e incidere su quello specifico anno d’imposta. Non possono ridursi dunque ad affermazioni generiche, lontane dall’allegazione quanto meno di presunzioni dotate dei requisiti prescritti dall’art. 2729 c.c.

Sotto tale aspetto allora era anche possibile evidenziare che negli anni successivi il reddito conseguito aveva superato quello minimo che la disciplina impone, ma ciò poteva costituire un indizio di conferma, nella comparazione con i risultati dell’anno verificato. Poteva cioè costituire un ulteriore elemento, da utilizzare unitamente ad altri fatti o indizi, afferenti l’anno in contestazione, ai fini di una prova presuntiva, ma non assurgere da solo a quella dignità probatoria evidentemente reclamata dalla contribuente.

In conclusione la valutazione espressa dal giudice regionale è corretta alla luce dell’onere della prova contraria gravante sul contribuente e richiesta dall’art. 30 cit.

Neppure fondato è il secondo motivo, con il quale la sentenza è criticata per aver omesso di considerare la denunciata crisi del settore immobiliare negli anni oggetto di accertamento quale ragione giustificativa del mancato raggiungimento del reddito minimo.

Premesso che in materia di vizio di motivazione, nella formulazione anteriore alle modifiche intervenute con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, questa Corte ha affermato che la sua deduzione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento (Cfr. Cass., ord. n. 12967/2018; 19547/2017; 17477/2007), nel caso di specie la commissione regionale ha ritenuto che nessuna valida prova contraria è stata fornita dalla parte “che si è limitata a ribadire la correttezza delle scritture contabili e la crisi del settore.”.

Ebbene, il motivo sfiora già l’inammissibilità per l’impropria formulazione – omessa motivazione -, considerato che, al contrario della doglianza, il giudice d’appello aveva esplicitato la ragione addotta dalla contribuente – la crisi di settore – ed aveva espresso un giudizio negativo sommario – fatto non costituente una valida prova contraria -.

In ogni caso il controllo in sede di legittimità sul vizio motivazionale deve tener conto della puntualità e capacità di circoscrizione del fatto, di cui si lamenta l’omessa considerazione da parte del giudice di merito. Nel caso di specie la contribuente aveva invocato la “crisi del settore”, cioè una condizione generica quando non incomprensibile per essere slegata da elementi più aderenti alla vicenda concreta. Ebbene a fronte di una ragione giustificativa così aspecifica ben poteva la commissione esprimere un giudizio di valore negativo così sintetico.

Nè è stato addotto che alla denunciata “crisi di settore” erano stati allegati fatti e circostanze più specifiche e non esaminate, così che non emergono elementi capaci di evidenziare l’incoerenza logico-formale della decisione.

Infondato infine è il terzo motivo, con il quale si invoca la nullità della sentenza per non essersi pronunciata sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento in ordine alle osservazioni svolte dalla contribuente nella fase del contraddittorio endoprocedimentale.

Dalla lettura della motivazione della pronuncia impugnata si evince che la commissione regionale ha dedicato l’intero penultimo capoverso della seconda pagina alla trattazione del motivo d’appello afferente il lamentato difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, concludendo per l’infondatezza della suddetta critica. Al di là della opinabilità del contenuto del passaggio motivazionale nel quale la questione è stata affrontata, va comunque esclusa l’omessa pronuncia o una motivazione apparente, sicchè la fattispecie esula dalla nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1-bis, la contribuente ha insistito nella rilevanza che ai fini della presunzione di inoperatività dovevano assumere i risultati economici degli anni successivi a quelli di avviamento, valorizzando la circostanza che la società era stata costituita solo nel 2002 e che dunque non dovesse trovare applicazione la presunzione per le annualità 2003 e 2004.

A parte la irrilevanza della questione rispetto all’anno 2004, per il quale opera senz’altro il confronto con il biennio precedente, nel quale la società aveva iniziato ad operare, ed a parte che l’ipotesi di esclusione dalla operatività della presunzione afferisce solo ai “soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;” (art. 30, comma 1, ultimo periodo, n. 3, ratione temporis vigente), esulante da caso di specie, la difesa insiste sulla valorizzazione dei risultati economici degli anni successivi, di per sè non significativi per quanto già chiarito.

Il ricorso va dunque rigettato e alla soccombenza della contribuente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di Euro 7.800,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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