Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20594 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 12/10/2016), n.20594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20257/2014 proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO LANCELLOTTI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1232/2014 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Giovanni Iaria difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Direzione provinciale del lavoro di Brescia propone ricorso per cassazione contro M.C., che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha accolto l’appello annullando il verbale di accertamento affermando l’incompetenza della Direzione provinciale – Ispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 C.d.S., a seguito dell’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo attesa, in linea col principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative, la individuazione in termini tassativi dei soggetti legittimati ad irrogare le sanzioni a violazioni del C.d.S..

Parte ricorrente denunzia violazione dell’art. 12 C.d.S., art. 174 C.d.S., commi 2, 3 e art. 11 C.d.S. e dei Reg. CEE 561/2006 e 3280/85.

Ciò premesso si osserva.

L’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all’accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell’orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore.

I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal C.d.S. in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro, con la conseguenza che l’accertatore è legittimato alle relative contestazioni.

La contestazione, come accertata e non sostanzialmente contestata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore che quella della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione per cui il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni. il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione. anche in relazione alle competenze degli ispettori del lavoro riconosciute, sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 7.5.2003 n. 13364).

Va al riguardo osservato che, nell’ambito delle rispettive attribuzioni i componenti della LIPU, se nominati guardie particolari ex art. 133 TULPS (Cass. 16.12.1997 n. 157), gli ispettori delle poste (Cass. 19.5.1990) e gli ispettori dell’Enel (Cass. 12.2. 1985) sono considerati agenti di PS ed autorizzati ai relativi controlli.

In definitiva, il ricorso va accolto con la cassazione ed il rinvio atteso il dichiarato assorbimento dell’esame delle ulteriori questioni.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di altro Magistrato anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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