Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20594 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24608-2007 proposto da:

G4 SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN LIQUIDAZIONE in persona

dei Commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato POMPA

VINCENZO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato POMPA, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato TIDORE, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con quattro ricorsi alla commissione tributaria provinciale ai Roma la società G4 srl in amministrazione straordinaria, poi dichiarata fallita, proponeva opposizione avverso altrettanti avvisi di rettifica per imposta di registro relativamente a pari numero di sentenze per revocatoria fallimentare di pagamento di utili in favore di soci. Essi si basavano sul presupposto che si trattava di provvedimenti contenenti condanna alla restituzione di Quella commissione accoglieva i ricorsi introduttivi.

Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate/proponeva appello, cui la contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale accoglieva il gravame, sul.

presupposto che le sentenze erano di condanna e non di risoluzione, con la conseguenza che l’imposta andava pagata in misura proporzionale e non in termine fisso. Contro questa pronuncia G4 ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, ed ha depositato memoria, mentre l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di varie norme di legge, e vizio di motivazione, in quanto la CTR non considerava che il ricorso in appello, in quanto notificato a mezzo di messo speciale autorizzato dello stesso ente, peraltro parte in causa, se non proprio inesistente, quanto meno era affetto da nullità, posto che semmai tale procedimento è previsto solo per il primo grado e non anche per l’appello.

Il motivo più che infondato è inammissibile, atteso che la ricorrente non ha riprodotto integralmente la relata di notifica e l’indicazione del messo speciale autorizzato, sicchè il mezzo è carente di autosufficienza al riguardo. Inoltre in esso non è indicata la norma specifica inerente al contenuto del ricorso e che riguarda la violazione di quelle processuali, e cioè l’art. 360 c.p.c., n. 4, giusta il richiamo di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge e vizi di motivazione, poichè il giudice di appello pronunciava sull’applicazione dell’imposta proporzionale, che invece non era stata invocata in primo grado, e che perciò costituiva domanda nuova.

Anche tale censura pecca di genericità, giacchè la ricorrente non ha riportato integralmente la parte del ricorso in appello con cui la doglianza dell’appellante sarebbe stata prospettata. Nè al riguardo può sopperire la pretesa descrizione del punto nella parte espositiva del ricorso. Tuttavia – e ciò viene osservato solo “ad abundantiam” – la doglianza è infondata. Invero in tema di imposta di registro, la sentenza che accoglie l’azione revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni, producendo l’effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti, e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), come nella specie, mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l’imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto (dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore) (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4537 del 25/02/2009, n. 13315 del 2006). Su tale punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.

3) Il terzo motivo, attinente alla dedotta inefficacia della distribuzione degli utili rispetto alla massa dei creditori, e non piuttosto alla traslazione di ricchezza con contestuale incremento della capacità contributiva, rimane assorbito dal precedente.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in Euro 8.000,00 (ottomila) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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