Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20593 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.30/08/2017),  n. 20593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6358-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato MARCO MELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DORA DE ROSE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1162/2011 della CORTE D’APPELLO ROMA,

depositata il 02/03/2011 R.G.N. 8643/2009.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 2/03/2011, confermando la sentenza del Tribunale stessa sede n. 17235/2008, dichiarava illegittima la riammissione in servizio – in esecuzione della pronuncia giudiziale che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra I.A. e Poste Italiane – dall’originario Ufficio postale di (OMISSIS) alla sede di (OMISSIS), ove sarebbe risultata una scopertura in organico;

Che avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione Poste Italiane S.p.A. affidando le sue ragioni a tre censure cui resiste con tempestivo controricorso, illustrato da memoria, I.A..

Diritto

CONSIDERATO

Che con la prima censura parte ricorrente si duole per non avere la sentenza gravata considerato che, all’epoca in cui la controricorrente era stata riammessa in servizio (16/01/2007), le sedi romane erano sature di personale, e che, come prevedeva l’accordo sindacale del 29/07/2004 in ossequio al principio di correttezza, tale eccedentarietà dovesse essere valutata al momento della riammissione in servizio del dipendente;

Che nel secondo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione sulla valutazione della documentazione ritualmente prodotta da Poste Italiane S.p.A., relativa all’attestazione delle esigenze sottese al trasferimento, con particolare riguardo alla situazione di saturazione di personale del Comune di Roma e dei Comuni limitrofi;

Che nel terzo e ultimo motivo si deduce insufficiente motivazione sul rigetto dell’istanza di ammissione di prova testimoniale – ritenuta decisiva dalla Società – da parte del Giudice d’Appello, il quale non avrebbe esplicitato nè le ragioni per le quali la richiesta non era meritevole d’accoglimento, nè per quali motivi, le allegazioni dell’appellante siano state ritenute mancanti di specifiche indicazioni circa il numero dei dipendenti previsti in organico e il numero di quelli effettivamente in servizio in ciascun Ufficio Postale della Capitale;

Che il primo motivo è inammissibile, poichè, fondandosi sull’interpretazione dei dati acquisiti nel giudizio di merito riguardanti il periodo esatto al quale dovesse ritenersi riferita l’eccedenza di organico presso il Comune di Roma, astrattamente individuato dall’accordo sindacale del 29/07/2004 nel momento della riammissione in servizio del dipendente (punto 2), tende a sollecitare da parte di questa Corte una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità;

Che il secondo e il terzo motivo di censura devono essere esaminati congiuntamente, così come riferiti entrambi all’omessa e insufficiente motivazione sulla valutazione di prove documentali e testimoniali da parte della Corte territoriale;

Che le predette censure sono infondate, in quanto, anche con specifico riguardo alla valutazione delle allegazioni e delle istanze probatorie di parte ricorrente, dalle quali si ricava l’assenza di prova da parte di Poste Italiane della mancata eccedenza di personale stabile addetto al recapito, rispetto alla soglia del 109% posta dall’accordo sindacale, la sentenza gravata risulta esente da vizi logico argomentativi; che nel caso in esame, essa ha ritenuto che la Società non abbia in definitiva dimostrato come dal confronto tra la percentuale dei dipendenti in organico e quella dei dipendenti effettivamente in servizio addetti al recapito presso l’Ufficio postale di (OMISSIS) nonchè presso gli altri uffici di Roma il predetto limite numerico del 109% non fosse stato superato;

Che le doglianze formulate da parte ricorrente nel secondo e terzo motivo non si rivelano in grado di disattendere la decisione della Corte territoriale là dove questa ha motivato che Poste Italiane S.p.A. non avesse assolto l’onere, su di essa gravante, di provare le esigenze tecniche, organizzative e produttive necessarie a garantire la legittimità del trasferimento di I.A., così come indicate al punto 3) dell’Accordo sindacale del 24/07/2004, in modo tale da consentire al giudice di merito l’accertamento della circostanza che, nell’adibizione del personale addetto al recapito presso l’Ufficio di (OMISSIS) e presso gli altri Uffici Recapito della Capitale, la percentuale del 109% indicata nell’accordo sindacale fosse stata superata.

Che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che fissa in Euro 4000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, più il 15% per spese generali, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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