Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20593 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 547-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GLOBECO SPA ORA ITALMARE S.P.A., in persona dell’Amministratore Unico

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI RE, giusta procura in calce;

CIUCIOLO SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in ROMA VIA

COSSERIA 2 presso lo studio dell’Avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LIPANI ALESSANDRO e RE

GIOVANNI, giusta procura a margine;

– controricorrenti –

e contro

CIUCIOLO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8643/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato RE GIOVANNI che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate effettuava una verifica nei confronti della società Globeco spa con sede in (OMISSIS), avente ad oggetto, tra l’altro, l’esercizio, la commercializzazione e la locazione non finanziaria di motonavi e natanti in genere, nonchè la pulizia e disinquinamento delle acque marine e dei litorali; la verifica era finalizzata ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dei crediti di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate i sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, di cui la società verificata aveva beneficiato negli anni 2008 e 2009. Secondo i verificatori la Globeco spa non aveva mai avuto la disponibilità dei beni acquistati in regime di agevolazione fiscale, costituiti da due rimorchiatori destinati alla pulizia e al disinquinamento delle acque marine, poichè essi erano stati utilizzati ab origine, a titolo di noleggio – locazione, da terzi soggetti che operavano in territori diversi da quelli compresi nelle aree svantaggiate, e precisamente in Regioni del Nord Italia Friuli e Veneto, ovvero all’estero. Pertanto l’Agenzia delle Entrate notificava a Globeco srl e alla società Ciuciolo srl in qualità di cessionaria di ramo di azienda, responsabile in solido, D.Lgs. n. 472 dei 1997, ex art. 14. I provvedimento di revoca del crediti di Imposta per Euro 1.856.182 utilizzati da Globeco in compensazione nell’anno di imposta 2011, oltre interessi e sanzione amministrativa pari al 200% del credito revocato, utilizzato in compensazione.

Contro l’atto di recupero Globeco spa e Ciuciolo srl proponevano ricorso cumulativo alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 10123 del 2014, annullando le sanzioni e confermando per il resto l’atto di recupero. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e le società si costituivano in giudizio proponendo appello incidentale. Con sentenza n. 8643 del 2 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello principale dell’Ufficio ed accoglieva l’appello incidentale delle società annullando integralmente l’atto impugnato. In particolare il giudice di appello dava atto i due rimorchiatori acquistati beneficiando del credito di imposta erano stati ceduti, con contratto di noleggio a termine, a ditte terze non operanti nelle acque territoriali di aree svantaggiate; tuttavia riteneva che non si era in presenza di una dismissione dei beni, in quanto “il vantaggio per l’economia della zona depressa può aver luogo anche attraverso il vantaggio economico che la società armatrice trae dal godimento indiretto del bene, peraltro noleggiato completo di operatori tecnici. Il vantaggio per l’occupazione delle aree svantaggiate è palese, come pure il ritorno economico per l’impresa”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La società Italmare spa, già Globeco spa, resiste con controricorso. Deposita memoria.

La società Ciuciolo srl resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia: “Violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la Globeco spa ha acquisto due rimorchiatori e li ha concessi in noleggio ad altre società non operanti nelle aree svantaggiate.

Il motivo è infondato. La L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 2, definisce la nozione di “nuovi investimenti” agevolabili, stabilendo che essi devono avere ad oggetto “l’acquisizione di beni strumentali…destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono Impiantate nelle aree svantaggiate”; quindi per l’attribuzione della agevolazione fiscale occorre la concorrenza del duplice requisito della natura strumentale del bene rispetto alla attività di Impresa (non deve trattarsi di un bene-merce) e dell’Inserimento del bene acquistato in condizioni agevolate nella struttura produttiva operante sul territorio svantaggiato. Nel caso in esame il giudice di merito ha accertato in fatto che non vi è stata una semplice locazione dei natante a terzi, ma la società proprietaria ha fornito l’equipaggio ed il personale tecnico operante a bordo, oltre a riservarsi il servizio di manutenzione del natante. Il tal modo il giudice di merito ha rilevato, con argomentazione che non incorre ne denunciato vizio di violazione di legge, che il natante non è stato oggetto di dismissione ma è stato utilizzato quale bene strumentale dell’attività di impresa della società Globeco spa, e che la fornitura di equipaggio, personale tecnico e macchinari necessari per lo svolgimento dell’attività propria del natante (disinquinamento e monitoraggio delle acque marine), anche se non effettuata nelle acque marine antistanti il litorale campano, ha avuto un sicuro ritorno economico in favore dell’area svantaggiato in cui ha sede la Globeco spa, sia in termini di aumento dell’occupazione che in termini di incremento del volume di affari della società campana.

2. Il secondo motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di legge: D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 18, come modificato dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7, comma 2, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente dal D.L. 1 luglio 2009, n.78, art. 10, comma 1, lett. a), n. 8, convertito dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, art. 5, comma 1, e dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, commi 2 e 4; L. n. 212 del 2000, art. 10 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto “la deducente Agenzia delle Entrate ritiene che all’accertamento della legittimità dell’atto di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione, debba seguire de plano la conferma delle sanzioni.

Il motivo attinente alla applicabilità delle sanzioni diviene Irrilevante a seguito dell’accoglimento dei primo motivo.

Alla soccombenza segue la liquidazione delle spese come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica il raddoppio del contributo previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate a rimborso delle spese in favore delle controricorrenti Italmare spa (già Globeco spa) e Ciuciolo s.r.l., liquidate In Euro 15.000 per ciascuna, oltre Euro 200 per esborsi, spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.

Si dà atto che II presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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