Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20593 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 07/10/2011), n.20593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2526-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.I., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 44,

presso lo studio dell’avvocato GESSINI AGOSTINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEONE ALBERTO, giusta delega in

calce;

GA.DA., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA

670, presso lo studio dell’avvocato GRADARA RITA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GRASSOTTI AMEDEO, giusta delega in

calce;

– controricorrenti –

e contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 388/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 23/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO, che insiste per

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GRASSOTTI, che insiste nel

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso: accogliere il terzo motivo del ricorso

principale, assorbiti e/o rigettati gli altri motivi, dichiarare

inammissibili gli altri controricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In seguito ad indagini condotte dalla Guardia di Finanza dalle quali era emerso che operazioni aventi ad oggetto il commercio di bestiame e carni macellate tra esportatori francesi ed importatori italiani – tra cui G.I., Ga.Da. e P.F., venivano fittiziamente interposte dalle società commerciali sottoposte a verifica (La Generale s.r.l., Emiliana Carni di Tamassia Leardo, Best Linea s.r.l.) le quali agivano quali società cd.

“cartiere” acquistando formalmente i prodotti dai fornitori d’oltrealpe con aliquota IVA al 9% e rivendendoli a distributori italiani con applicazione di aliquota IVA al 19%, omettendo di riversare la imposta all’Erario e consentendo alle ditte acquirenti di portare in detrazione l’IVA al 19%, gli Uffici di Mantova e di Suzzara della Agenzia delle Entrate emettevano avvisi di accertamento (ai fini IVA per gli anni da 1994 al 1997. ai lini ILOR per gli anni 1994, 1995 e 1996. ai fini IRPEG per l’anno 1996, ai fini IRPEF per gli anni dal 1994 al 1996 per contributi SSN relativi agli anni 1994 e 1995, nonchè cartella di pagamento IRPEF per l’anno 1995) nei confronti dei predetti contribuenti G., Ga. e P. “in proprio e n.q. di soci delle società di fatto che, secondo la ricostruzione dei verbalizzanti, operavano in collegamento con le società cartiere, recuperando a carico di tali società di fatto un reddito imponibile corrispondente ai ricavi delle società interposte ed accertando nei confronti dei singoli soci le maggiori imposte indicate.

Nei confronti del P. veniva in particolare accertato dall’Ufficio di Suzzara, per l’anno 1996, la indebita deduzione di costi sull’importo fatturato di oltre lire 700.000.000 relativo ad acquisiti di merce effettuati fittiziamente dalla La Generale s.r.l.

ma in realtà direttamente dal l’importatore francese ETS Lavai; la indebita deduzione di L. 8.940.886 per spese non ritenute inerenti;

il recupero a tassazione di oltre lire 90.000.000 per operazioni non fatturate e di oltre L. 130.000.000 per ricavi attribuiti in base a presunzione legale in quanto risultanti da movimenti bancari non altrimenti giustificati; un maggior reddito di partecipazione per L. 47.653.000 dovendo ritenersi il P. socio della ditta Emiliana Carni.

All’esito del giudizio di primo grado, svoltosi sui ricorsi proposti dai contribuenti avverso gli avvisi e le cartelle emesse dagli indicati Uffici finanziari, la CTP di Mantova con sentenza in data 10.2.2005 n. 82 riteneva fondate le difese svolte dai contribuenti in ordine alla insussistenza di elementi probatori attestanti la costituzione tra essi di società di fatto. Riteneva tuttavia parzialmente legittimi gli avvisi emessi nei confronti del P. relativamente all’accertamento del maggior reddito presunto dalle movimentazioni bancari ingiustificate ed alla debenza di maggiore IVA per l’anno 997.

Con sentenza della CTR della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 388 in data 23.1.2007:

– veniva disposta la riunione “dei due appelli”:

– veniva confermata nel merito la sentenza di prime cure, ravvisando i Giudici, nella specie, una interposizione reale – desunta dalla regolarità cartolare delle operazioni commerciali – e non una interposizione fittizia che presupponeva la prova dell’accordo trilaterale tra le parti contraenti ed il soggetto fittiziamente interposto; inoltre rilevavano la mancanza di prova degli elementi costitutivi delle società di fatto (fondo comune; affectio societatis; partecipazione ad utili e perdite), dovendo al più configurarsi nella specie “una situazione di partecipazione occulta” dei contribuenti alle società commerciali verificate;

– veniva confermata la sentenza di prime cure anche in relazione alle statuizioni concernenti il P., non avendo questi fornito prova documentale dell’utilizzo delle somme prelevate dai c/c bancari per il mantenimento della famiglia.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi, dei quali i primi due corredati dei quesiti di diritto richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

Hanno resistito con controricorso G.I. e Ga.Da..

Non si è costituito P.F. al quale il ricorso principale è stato notificato in data 23.1.2008 presso il domicilio eletto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi formulati in via gradatamente condizionata:

1) omessa pronuncia sull’appello proposto dall’Ufficio di Suzzara;

violazione dell’art. 112 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Sostiene la ricorrente che nè dalla intestazione, nè dalla esposizione delle vicende processuali, nè dalla motivazione della sentenza di appello risulta menzionato e deciso il ricorso in appello proposto dall’Ufficio di Suzzara, essendosi limitati i Giudici territoriali a disporre la riunione “dei due appelli” ritenuti entrambi infondati, riferendosi però nella sentenza esclusivamente all’appello proposto dall’Ufficio di Mantova ed all’appello incidentale del P..

Indica gli elementi a riscontro della effettiva proposizione del gravame da parte dell’Ufficio di Suzzara, producendo ai sensi dell’art. 369 c.p.c. i relativi atti e documenti processuali (attestazione della segreteria della CTR della Lombardia sez. staccata di Brescia in data 6.12.2007 di deposito del ricorso in appello iscritto al n. 1470/2006; verbali di udienza 12.12.2006 nei quali sono stati chiamati i procedimenti in appello ad iniziativa dei due distinti Uffici finanziari);

2) in caso di mancato accoglimento del primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su uno specifico motivo di appello proposto dall’Ufficio di Suzzara.

Espone la ricorrente che, in relazione ai capi della sentenza di primo grado concernenti il P., i Giudici di primo grado avevano ritenuto:

– deducibili i costi esposti per L. 731.331.264 derivanti dalle operazioni intrattenute con La Generale s.r.l., in quanto tali operazioni dovevano ritenersi “oggettivamente” esistenti, ed il recupero a tassazione dei costi in questione presupponeva invece la prova, nel caso assente, della inesistenza “soggettiva ed oggettiva” delle operazioni;

– deducibili le spese di L. 8.940.886 per prodotti veterinari e ristrutturazione della stalla, in quanto inerenti alla attività svolta dalla ditta individuale;

– non provata dall’Ufficio la omessa indicazione di ricavi per L. 91.061.099. “non essendo risultato con certezza” che i bovini venduti dall’esportatore francese alla ditta Emiliana Carni siano stati poi da questa rivenduti al P., non potendosi ritenere idonea a tal fine la indicazione, sulle fatture emesse dalla società francese, del luogo di destinazione del bestiame corrispondente ai locali delle stalle del P..

L’Ufficio di Suzzara nell’atto di appello aveva impugnato la decisione di primo grado: In punto di riconoscimento della effettività delle operazioni intrattenute tra La Generale s.r.l. ed il P., con conseguente ammissione della deducibilità dei costi, sebbene gli stessi giudici avessero “implicitamente riconosciuto” la fittizietà della società, in tal modo rendendo opponibile all’Ufficio la simulazione in violazione dell’art. 1415 c.c.;

2 – in punto di omessa motivazione in ordine alla statuizione di annullamento dell’avviso, relativamente all’IVA non versata per le operazioni “realmente” effettuate dal P. con la società francese.

La sentenza della CTR ha omesso di pronunciare su tali motivi di appello, esaminando la posizione del P. soltanto in relazione all’appello incidentale da questi proposto sul capo di sentenza (concernente il recupero ad imponibile degli importi prelevati dai c/c bancari) che lo aveva visto soccombente;

3) in caso di mancato accoglimento del precedente motivo, omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Sostiene la ricorrente che la sentenza della CTR (ove dovesse ipotizzarsi un rigetto implicito anche dei motivi di appello proposti dall’Ufficio di Suzzara) non spiega le ragioni per cui il P. avrebbe diritto a dedurre costi in presenza di operazioni “soggettivamente” inesistenti ovvero le ragioni per le quali le operazioni con La Generale s.r.l. dovrebbero ritenersi effettivamente eseguite dal contribuente.

2. Ga.Da. resiste rilevando che gli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio di Suzzara riguardavano il P. e controdeduce sui motivi del ricorso principale osservando che nella sentenza di appello sono presi in considerazione non solo gli avvisi emessi dall’Ufficio di Mantova in relazione alle verifiche effettuate nei confronti di La Generale s.r.l. e Best Linea s.r.l., ma anche la verifica effettuata nei confronti della società di fatto Emiliana Carni che l’Ufficio di Suzzara ipotizzava costituita tra i contribuenti persone fisiche, attuali resistenti ed intimati.

Rileva altresì che il ricorso per cassazione non ha investito i capi della sentenza concernenti la inesistenza delle società di fatto, confermativi della sentenza di prime cure, che debbono intendersi pertanto passati in giudicato.

Anche il G. chiede il rigetto del ricorso principale deducendo che, non occorrendo un provvedimento di riunione in seguito alla proposizione dell’appello incidentale, necessariamente la riunione disposta dalla CTR Lombarda non poteva che avere ad oggetto gli appelli principali proposti dai due Uffici finanziari. La mancata indicazione dell’Ufficio di Suzzara nella intestazione della sentenza era da imputarsi a mero errore materiale e dal riferimento in motivazione alla società Emiliana Carni, oggetto degli avvisi emessi dall’Ufficio di Suzzara, doveva intendersi che i Giudici territoriali avevano deciso anche sull’appello proposto da tale Ufficio, di tenore peraltro identico a quello proposto dall’Ufficio di Mantova come era dato verificare dal confronto dei due atti. Quanto agli altri motivi del ricorso principale il resistente ne rileva la infondatezza, avendo espressamente confermato la CTR la pronuncia di primo grado, con ciò implicitamente rigettando i relativi motivi di gravame, nonchè avendo in particolare motivato sulla inesistenza di una compravendita simulata tra il P. e la Generale s.r.L..

3. Entrambi i controricorsi debbono ritenersi ammissibili – in punto di legittimazione passiva dei resistenti e di interesse a svolgere le proprie difese – in quanto, se pure i motivi proposti dalla agenzia delle Entrate sono rivolti a censurare le statuizioni della sentenza di appello concernenti la posizione di P.F.L., dette censure coinvolgono un punto di diritto comune a tutti gli intimati, qual è l’accertamento – da parte dei giudici di merito – della inesistenza della società di fatto che, secondo la tesi sostenuta dagli Uffici finanziari con la emissione degli avvisi di accertamento impugnati, sarebbe stata costituita dai contribuenti al fine di porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti con le società verificate La Generale s.r.L. Emiliana Carni Best Linea s.r.L..

Sussiste quindi l’interesse degli intimati G. e Ga. a resistere al ricorso principale eccependo il giudicato interno ex art. 329 c.p.c., comma 2 formatosi per mancata impugnazione del capo della sentenza di prime cure concernente l’accertamento della inesistenza della predetta società di fatto tra i contribuenti.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, presupponendo il necessario raffronto tra le statuizioni contenute nella sentenza impugnata della CTR della Lombardia e gli specifici motivi di gravame dedotti con l’atto di appello dell’Ufficio di Suzzara, imponeva alla ricorrente di trascrivere entrambi gli atti a confronto evidenziando in particolare se e quali motivi di gravame non erano stati considerati e decisi dal Giudice di appello, non assolvendo al requisito di autosufficienza x art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) la mera allegazione della pretermissione dell’esame del gravame proposto dall’Ufficio di Suzzara fondata su elementi formali non dirimenti (omessa indicazione dell’Ufficio di Suzzara come parte appellante nella intestazione della sentenza) e sulla mera soggettiva interpretazione dei passi espositivi e motivazionali della sentenza di appello prospettata a supporto de motivo, peraltro contrastata dalla opposta interpretazione del contenuto della medesima sentenza fornita nei controricorsi dalle parti resistenti.

Come, infatti, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura (Corte cass. 1 sez. 20.9.2006 n. 20405), e quanto alla sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa” di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3). “E’ necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate” (Corte cass sez. lav. 12.6.2008 n. 15808).

La Corte deve essere, dunque, in grado di acquisire dalla mera lettura del ricorso – e senza dover accedere ad atti del giudizio di merito, ivi inclusa la sentenza impugnata – una sufficiente conoscenza del fatto sostanziale o processuale che, se fondato su atti o documenti prodotti nel processo, impone alla parte ricorrente di trascriverne integralmente il contenuto in modo di consentire alla Corte di valutare immediatamente la ammissibilità e fondatezza del motivo dedotto (cfr. Corte cass. SU 24.9.2010 n. 20159; id. 6 sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. 3 sez. 4.9.2008 n. 22303; id. 3 sez. 31.5.2006 n. 12984; id. 1 sez. 24.3.2006 n. 6679; id. Corte cass. 3 sez. 25.2.2005 n. 4063; id. sez. lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez. lav. 12.6.2002 n. 8388).

5. Il secondo motivo – con il quale si denuncia l’errore processuale in cui sarebbero incorsi i Giudici territoriali omettendo di pronunciare “su un motivo di appello” proposto dall’Ufficio di Suzzara, è ammissibile – rispondendo ai requisiti di autosufficienza del ricorso previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – ma infondato.

La sentenza del Giudice di prime cure, infatti, aveva escluso che la Generale s.r.l. si fosse fittiziamente interposta nella operazione commerciale tra l’acquirente P. ed il rivenditore società ETS Lavai, annullando in parte qua gli avvisi di accertamento e ritenendo quindi legittima la deduzione dei costi inerenti per gli importi fatturati a La Generale s.r.l.. Aveva inoltre ritenuto deducibili altri costi relativi ad acquisti di prodotti veterinari ed a lavori di ristrutturazione delle stalle, ed aveva infine ritenuto non provata la pretesa fiscale per maggiori ricavi non dichiarati dal contribuente rilevando (cfr. motivazione sentenza CIP di Mantova n. 82/01/2004 nella parte trascritta alle pag. 9-11 ricorso).

Il motivo di appello proposto dall’Ufficio di Suzzara (trascritto alle pag. 11-12 del ricorso) è interamente incentrato sulla critica della motivazione della sentenza della CTP concernente il disconoscimento del carattere simulato della operazione intercorsa tra il P. e La Generale s.r.l., e ad affermare la “soggettiva” inesistenza di tale operazione commerciale con conseguente diritto dell’Erario di recuperare l’imposta evasa.

Più specificamente viene sottoposta a critica l’affermazione del Giudice di prime cure secondo cui “solo nel caso in cui e operazioni siano oggettivamente ed oggettivamente inesistenti si può procedere alla ripresa a tassazione dei costi “, sostenendosi la erroneità di tale argomentazione in quanto contrastante con il principio della inopponibilità alla Amministrazione-terza della simulazione tra il P. e La Generale s.r.L..

Orbene la sentenza di appello – oltre a confermare la decisione del primo giudice in punto di inesistenza della società di fatto tra i contribuenti- dopo aver dato atto che la pretesa tributaria era fondata “sulla fittizietà delle società verificate dalla Guardia di Finanza di Legnago, “La Generale”, “Best Linea” e “Emiliana Carni” … che si “sarebbero interposte fittiziamente tra i venditori e gli effettivi acquirenti”, ha poi esplicitamente ritenuto insussistente tale ricostruzione dei fatti operata dall’Amministrazione finanziaria, in mancanza di prova dell’accordo trilatero (tra i soggetti acquirente, interposto e venditore) affermando che in mancanza di tale accordo l’interposizione è reale, con la conseguente, necessaria, imputazione di responsabilità fiscale al soggetto interposto. Nel caso che ci occupa, perciò, risultano acquirenti effettive le società verificate … .

Manifestamente infondata risulta, pertanto, la censura di omessa pronuncia mossa dalla Agenzia delle Entrate ai Giudici territoriali con il secondo motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata specificamente esaminato e statuito (confermando il capo della sentenza di primo grado) sulla questione della assenta simulazione del negozio giuridico di compravendita tra il P. e La Generale s.r.L., pronunciando esplicitamente sul motivo di gravame proposto dall’Ufficio di Suzzara.

Nè può ravvisarsi una omessa pronuncia, avendo la CTR della Lombardia esaminato il detto rapporto sotto il profilo della deducibilità dei costi inerenti e non anche in relazione alla questione, oggetto del motivo di appello proposto dall’Ufficio di Suzzara, del “recupero IVA per operazioni soggettivamente inesistenti” in quanto “una fatturazione effettuata in favore di un sotto diverso da quello effettivo è da considerarsi inesistente …

e dunque sorge l’obbligo di corrispondere la relativa imposta ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 (cfr. pag. 12 ricorso).

E’ appena il caso di osservare in proposito come la CTR della Lombardia ha esplicitamente ravvisato, nella fattispecie, una interposizione reale e non fittizia. quindi ha affermato che le operazioni tra La Generale s.r.l. ed il P. dovevano considerarsi vere e reali.

Tale pronuncia si sostituisce a quella del Giudice di primo grado in quanto esclude alla radice la inesistenza (anche solo soggettiva) delle operazioni commerciali (mentre il Giudice di primo grado aveva asserito che la sola interposizione fittizia non era sufficiente a ritenere le operazioni inesistenti) ed è idonea a decidere implicitamente su tutto il motivo di appello dedotto dall’Uffizio di Suzzara in quanto se non vi sono soggetti “fittiziamente interposti”:

1 – non vi è luogo a contratto simulato ed a violazione dell’art. 1415 c.c.;

2 – non viene in questione il rilievo concernente la inesistenza meramente soggettiva delle operazioni (che presuppone una società cedente “fantasma”);

3 – viene ad essere travolta la pretesa della Amministrazione finanziaria, meramente consequenziale alla tesi della interposizione fittizia. di liquidare la imposta IVA per omessa fatturazione degli scambi tra la società tornitrice francese ETS Lavai ed il P., stante la interposizione (reale) negli scambi di un soggetto fiscalmente esistente (La Generale s.r.l.) tanto in relazione ai contratti di fornitura, quanto ai successivi contratti di rivendita della merce.

Dunque la indicata motivazione della Commissione tributaria della regio Lombardia, sulla quale è fondata la statuizione di conferma della sentenza di primo grado, è pienamente esaustiva ed idonea a sostenere la pronuncia di rigetto del motivo di appello dell’Ufficio di Suzzara.

6. Il terzo motivo – con il quale la ricorrente riproduce gli stessi argomenti svolti nel secondo motivo ma censurando la sentenza sotto il diverso vizio di omessa motivazione in ordine al punto decisivo della simulazione del rapporto per interposizione soggettiva fittizia – è inammissibile in quanto la critica – formulata riproducendo il motivo di gravame dell’Ufficio di Suzzara – è interamente rivolta all’argomento logico sostenuto dal Giudice di primo grado (secondo cui la operazione è reale in quanto la mera interposizione soggettiva fittizia non la rende inesistente sul piano oggettivo), e dunque risulta del tutto priva di pertinenza rispetto al decisum della sentenza di appello che, diversamente dal primo giudice, ha escluso del tutto la stessa configurabilità nella fattispecie concreta di una interposizione fittizia, difettando la prova di un accordo trilaterale tra le parti contraenti ed il soggetto interposto.

Trova pertanto applicazione il principio di diritto enunciato da questa Corte e ribadito dal Collegio secondo cui “la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata èassimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità’ – rilevabile anche d’ufficio – del ricorso stesso” (cfr. Corte cass. sez. lav. 13.10.1995 n. 10695; id.

2 sez. 9.10.1998 n. 9995; id. 1 sez. 24.2.2004 n. 3612; id. 5 sez. 3.8.2007 n. 17125 “La proposizione, mediatile il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della semenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione dei capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate”).

7. In conseguenza il ricorso deve essere rigettato e la Agenzia delle Entrate condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, in favore del parti resistenti.

P.Q.M.

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida, per ciascuno dei resistenti, in Euro 7.500,0 per onorari, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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