Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20592 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.30/08/2017),  n. 20592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6354/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato STELLARIO VENUTI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 214/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/03/2011 R.G.N. 1052/2009.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’Appello di Catanzaro in data 14/03/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1241/2009, ha accolto il ricorso di O.R., dipendente di Poste Italiane S.p.A. cessata dal servizio nel 2003, accertando il suo diritto alla corresponsione delle differenze sul trattamento di fine rapporto maturato dovute a titolo di maggiorazione retributiva per lavoro festivo ricadente di domenica;

Che avverso questa decisione interpone ricorso in Cassazione Poste Italiane con due censure, mentre O.R. rimane intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con la prima censura la parte ricorrente deduce omessa o erronea motivazione sul punto decisivo della controversia, consistente nell’avere, la sentenza gravata, erroneamente ritenuto che le parti espressamente avessero voluto escludere il t.f.r. dalle materie oggetto della transazione con la quale, nel 2003, decretando la cessazione del rapporto, avevano inteso tacitare ogni pretesa direttamente o indirettamente inerente al rapporto di lavoro, dovendo il t.f.r. ritenersi maturato già nel corso dello stesso, pur essendo esigibile soltanto alla sua cessazione;

Che nella seconda censura Poste Italiane contesta la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 2120 c.c., in quanto, l’art. 70 del c.c.n.l. di settore prevede il diritto dei lavoratori a percepire le indennità per il lavoro notturno e festivo, ma non anche le maggiorazioni nel caso di ricaduta del lavoro festivo nella giornata di domenica, e inoltre si riferisce unicamente ai cd. turnisti, mentre la controricorrente era retribuita in misura fissa;

Che il primo motivo è infondato, in quanto la previsione di un compenso aggiuntivo per il lavoro svolto nelle festività nazionali infrasettimanali – civili e religiose – quando queste coincidano con la domenica costituisce un diritto di natura retributiva di derivazione legislativa (L. n. 90 del 1954, art. 2) e, pertanto, la corrispondente indennità va computata nella retribuzione base per il calcolo del t.f.r., non rilevando l’occasionalità della sua ricorrenza;

Che la sentenza gravata ha correttamente argomentato l’inclusione di tale indennità nel calcolo del t.f.r., attraverso il richiamo delle fonti normative di derivazione del diritto (L. n. 260 del 1949, art. 2, modificata dalla L. n. 90 del 1954) e facendo corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la previsione di tale compenso trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente avrebbe diritto a fruire di un giorno di riposo in più (Cass. n. 17724/2011);

Che anche il secondo motivo è infondato, perchè in richiamo alla violazione dell’art. 70 del c.c.n.l. si rivela inconferente rispetto alla menzione delle fonti originarie dalle quali discende l’applicazione della maggiorazione in capo ai lavoratori retribuiti in misura fissa da parte del giudice del gravame (D.P.R. n. 1029 del 1960, che ha recepito le clausole dell’Accordo interconfederale 3/12/1954);

Che l’applicazione dell’aliquota giornaliera maggiorata in caso di coincidenza di lavoro festivo con la domenica, per costante orientamento di questa Corte al quale s’intende dare continuità, si rivela vieppiù giustificata nell’ipotesi di lavoratore remunerato in misura fissa che, in quel giorno, avrebbe normalmente fruito di un altro giorno di riposo.

Che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza provvedere sulle spese in difetto di difesa dell’intimata.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso infondato e lo rigetta. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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