Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20592 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 07/10/2011), n.20592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20077-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CASEIFICIO PASQUALE PETTINICCHIO SPA;

– intimato –

sul ricorso 24130-2007 proposto da:

CASEIFICIO PASQUALE PETTINICCHIO SPA in concordato preventivo in

persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in

ROMA P.LE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato SARAGO’

TIBERIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 169/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 09/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO, che si riporta al

ricorso e insiste per l’accoglimento del ricorso principale;

udito per il resistente l’Avvocato SARAGO’, che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Caseificio Pasquale Pettinicchio s.p.a. nel corso dell’anno 1996 stipulava con diversi intermediari – che provvedevano ad acquistare in concessione i prodotti caseari riforniti dalla predetta società che poi venivano rivenduti ai distributori finali – contratti di fornitura aventi ad oggetto tra l’altro l’impegno degli intermediari- acquirenti di commercializzare i prodotti con applicazione di sconti speciali sul prezzo (denominati “promozione 3×2”).

In relazione alla attivazione di tali sconti sul prezzo, gli intermediari-acquirenti emettevano fatture nei confronti del Caseificio con la causale “contributo per la promozione vs. prodotti applicando sull’importo fatturato l’aliquota IVA del 19% che veniva portata in detrazione dal Caseificio ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.

A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza l’Ufficio finanziano competente emetteva avviso di rettifica della dichiarazione IVA presentata dalla società per l’anno 1996, oltre applicazione di sanzioni, pene pecuniarie ed interessi, rilevando la indebita detrazione dell’imposta per L. 445.680.000 – relativa alle fatture predette – sostenendo che le operazioni fatturate con la indicata causale non dovevano qualificarsi come prestazioni di servizi (assoggettate ad aliquota IVA de 19%) ma come “operazioni qualificabili come “omaggi alla clientela” (assoggettate ad aliquota IVA del 4%)”, oppure come “riduzioni dell’originario imponibile fatturato con le operazioni di cessione beni tra il Caseificio ed i soggetti intermediari, per le quali l’imposta poteva essere portata in detrazione secondo le forme e le modalità prescritte dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26 (emissione di nota di variazione in accredito non assoggettata ad IVA e registrazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 25 che la società non aveva osservato).

Il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di rettifica era accolto con sentenza CTP di Latina n. 1060/1/2002, confermata dalla sentenza 9.6.2006 n. 169 emessa dalla CTR del Lazio sez. staccata di Latina che rigettava l’appello proposto dall’Ufficio di Latina della Agenzia delle Entrate.

I Giudici territoriali, rigettata la eccezione, riproposta dalla società appellata, di nullità dell’avviso di rettifica motivato “per relationem” ritenevano che la clausola negoziale contenuta nei contratti di fornitura contemplasse “il diritto dei concessionari …

di pretendere il corrispettivo delle loro prestazioni nei promuovere le vendite” e di addebitare quindi al Caseificio il compenso per la loro opera di commercializzazione e promozione dei prodotti.

Con atto notificato in data 4.7.2007 presso il domicilio eletto dal contribuente, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo quale unico motivo la omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ha resistito la società intimata depositando controricorso con contestuale ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è inammissibile.

L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) nonchè l’analogo onere di formulazione del “momento di sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (“chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello stesso decreto (e fino al 4.7.2009. data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett., d)).

Nella specie la sentenza della CTR del Lazio sez. staccata di Latina n. 169/39/2006 oggetto di ricorso per cassazione risulta pubblicata mediante deposito in segreteria in data 9.6.2006, ricadendo pertanto il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nell’ambito di efficacia della norma processuale sopra richiamata.

A corredo della illustrazione del motivo dedotto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la Agenzia delle Entrate non ha svolto la “sintesi conclusiva” dei rilievi critici mossi alla sentenza impugnata attraverso la quale avrebbe dovuto evidenziare in modo immediato – ed autonomo rispetto allo svolgimento degli argomenti in fatto e diritto: Corte cass. 3 sez. 8.7.2007 n. 16002; id. 3 sez. 7.4.2008 n. 8897; id. li sez. 20.5.2010 n. 12421 – l’elemento o gli elementi del fatto controverso assunti come decisivi per dimostrare i vizi della argomentazione logica svolta dai Giudici di merito e sostituire ad essa quella asseritamente corretta (cfr. Corte Cass. SU 18.6.2008 n. 16528).

Il motivo è, comunque, inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Costituisce massima consolidata di questa Corte che “il ricorso per cassazione – in ragione del principio di “autosufficienza” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità, l’insufficienza o contraddittorietà della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti e di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso – e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, inclusa la sentenza impugnata – di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti” (cfr. Corte cass. 3 sez. 24.5.2006 n. 12362; id. 3 sez. 28.6.2006 n. 14973 ; id. 1 sez. 17.7.2007 n. 15952;

id. sez. lav. 27.2.2009 n. 4849; id. 2 sez. 14.10.2010 n. 21224).

La parte ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere, infatti, di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Corte cass. 6 sez., ord. 30.7.2010 n. 17915. Cfr. sull’onere di integrale trascrizione del documento: Corte cass. SU 24.9.2010 n. 20159; id. 6 sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. 3 sez. 4.9.2008 n. 22303; id. 3 sez. 31.5.2006 n. 12984; id. 1 sez. 24.3.2006 n. 6679;

id. sez. lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez. lav. 12.6.2002 n. 8388).

Il ricorso, relativamente al dedotto vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), risulta del tutto carente sotto il profilo della autosufficienza in quanto la critica motivazionale è interamente incentrata sulla interpretazione di clausole contrattuali, ma la ricorrente ha omesso del tutto di riportare per esteso il contenuto dei contratti (peraltro neppure specificamente individuati), rendendo in conseguenza impossibile (non avendo accesso diretto la Corte agli atti e documenti del giudizio di merito, in relazione a tipo di vizio denunciato) la verifica della erronea valutazione del documento da parte dei Giudici di appello in ordine alla qualificazione giuridica delle clausole pattizie.

2. Il controricorso ed il ricorso incidentale debbono essere dichiarati inammissibili in quanto il difensore della parte resistente, nei predetti atti, ha formulato le proprie deduzioni difensive ed ha impugnato un provvedimento giurisdizionale (sentenza in data 30.8.005 n. 268 della Commissione tributaria della regione Lazio sez. distaccata di Latina – concernente avviso di rettifica – emesso nei confronti della Pettinicchio s.p.a. – per maggiore imposta di L. 75.866.000 relativa ad IVA anno 1997) del tutto diverso da quello depositato in giudizio e nei confronti del quale ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate (sentenza della CTR del Lazio sez. staccata di Latina in data 9.6.2006 n. 169, concernente avviso di rettifica parziale – emesso nei confronti della medesima società – per il maggior importo di L. 993.744.000 dovuto a titolo di IVA anno 1996 oltre sanzioni pecuniarie).

3. In conseguenza il ricorso principale, il controricorso ed il ricorso incidentale debbono essere dichiarati inammissibili, sussistendo in ragione della reciproca soccombenza giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE – dichiara inammissibile il ricorso, il controricorso ed il ricorso incidentale, compensando interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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