Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20592 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20592 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25855-2013 proposto da:
BAGNO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, piazza dei Prati
degli Strozzi n. 30 presso lo studio dell’avvocato Francesco Molfese, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Diego Molfese;
– ricorrente contro
PAGANI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, piazza Adriana n. 15,
presso lo studio dell’avvocato Massimo Coccia, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Mario Monteverde;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

0,

(.

2AT39/1

e

Data pubblicazione: 07/08/2018

e contro
BOVIO GIOVANNI, GALLO GIOVANNA e MARTELLI ADRIANA, quale titolare
della Agenzia Alda;
– non intimati avverso la sentenza n. 1718/2013 della Corte di appello di Torino
depositata il 6 agosto 2013 e notificata il 30 settembre.2013;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8 novembre

udito l’Avv.to Diego Antonio Molfese, per parte ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte, osserva in fatto e rileva in diritto
– Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2007 Massimo BAGNO
evocava, dinanzi al Tribunale di Vercelli – Sezione distaccata di Varallo
Sesia, Mario PAGANI esponendo di avere formulato proposta irrevocabile
di acquisto relativamente ad immobile di proprietà del convenuto sito in
Borgosesia, sottoscritta anche da quest’ultimo, ma non seguita dalla
stipulazione del contratto a causa del rifiuto opposto dallo stesso
proprietario per avere, a suo dire, concluso con riferimento al medesimo
bene contratto preliminare con terzi; per l’effetto chiedeva emettersi
pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. di trasferimento dell’immobile in suo
favore, oltre alla condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti
in conseguenza del “grave inadempimento ed al fatto illecito commesso”;
in via subordinata, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei
danni conseguenti all’inadempimento del predetto;
– instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto che negava
valore di preliminare alla proposta irrevocabile sottoscritta, scaduto
peraltro il termine ivi previsto per la stipula del preliminare per causa a lui
non imputabile, per cui legittimamente riteneva di avere stipulato dopo la
scadenza il contratto con terzi ed anzi arrecando l’iniziativa attorea un
danno per avere limitato la piena disponibilità del bene oggetto di contesa,
spiegava riconvenzionale per il risarcimento ed anche ex art. 96 c.p.c.;

2017 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

- il convenuto, inoltre, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa
l’Agenzia Immobiliare ALDA, che aveva mediato l’affare sia con il Bagno
che con i Bovio – Gallo, per essere garantito da ogni effetto
pregiudizievole che poteva derivargli dalla domanda attorea;
– si costituiva l’Agenzia, che chiedeva il rigetto della domanda di manleva,
oltre ad intervenire volontariamente Gianni BOVIO e Giovanna GALLO
domandando che la pronuncia ex art. 2932 c.c. fosse emessa in loro

chiedere la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni, integrate
dal convenuto le proprie difese chiedendo accertarsi la nullità dell’atto di
intervento, con rigetto della domanda di questi ultimi nei suoi confronti o,
in via subordinata, di essere manlevato dall’attore e dall’Agenzia;
– il giudice adito, espletata adeguata istruttoria, respingeva la domanda
attorea principale, ritenendo l’atto concluso fra le parti il 1 marzo 2007
nullo per difetto di causa, mentre accoglieva la domanda degli
intervenienti, giacchè il contratto stipulato il 10.3.2007 doveva
pacificamente essere qualificato quale preliminare e per l’effetto
pronunciava in loro favore sentenza ex art. 2932 c.c., respinta la domanda
risarcitoria di questi ultimi; di converso, accoglieva la domanda attorea
subordinata di risarcimento dei danni per avere il convenuto tenuto una
condotta contraria ai canoni di buona fede e correttezza stipulando il
preliminare con i Bovio-Gallo perchè offrivano un prezzo maggiore, danni
che venivano liquidati equitativamente in C 30.000,00; respingeva le
domande in manleva del convenuto;
– in virtù di rituale impugnazione interposta dal PAGANI, la Corte di
appello di Torino, nella resistenza del BAGNO, che proponeva anche
appello incidentale, nonché degli altri appellati, accoglieva parzialmente il
gravame principale e per l’effetto respingeva anche la domanda attorea
subordinata, eliminando il capo della sentenza di primo grado di condanna
al risarcimento dei danni in favore del Bagno, per il resto, respinto
l’appello incidentale, confermava la decisione del giudice di prime cure;
quanto alle spese processuali, condannava l’originario attore a rifondere
all’appellato principale le spese di primo e di secondo grado, nonché quelle

favore, contro il pagamento del prezzo nei confronti del Pagani, oltre a

di secondo grado dei Bovio-Gallo, interamente compensate quelle
dell’Agenzia Immobiliare;
-avverso la sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso
per cassazione il BAGNO, sulla base di quattro motivi, cui ha resistito il
PAGANI con controricorso, contenente anche ricorso incidentale
prospettando sette motivi, mentre non hanno svolto difese gli intimati
Bovio, Gallo e Agenzia Alda;

dell’art. 378 c.p.c. parte ricorrente principale, oltre a dare prova di avere
notificato ‘ai fini conoscitivi’ al curatore del fallimento di Pagani Mario la
pendenza della causa;
– atteso che manca agli atti la prova che la notifica del ricorso sia stata
tentata o comunque andata a buon fine nei confronti di Gianni Bovio,
Giovanna Gallo e Adriana Martelli quale titolare della Agenzia Immobiliare
ALDA, intervenuti volontariamente i primi due, originariamente chiamata
in garanzia dal convenuto evocato nel giudizio introdotto dal Pagani, la
terza, i quali sono state parti in tutto l’iter del giudizio, tant’è che anche
nei loro confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata, i primi
limitatamente alle spese processuali, la terza anche quanto alla
responsabilità nel ruolo di mediatore, per cui risultano essere litisconsorti
processuali;
– ne consegue che risulta necessario disporre la integrazione del
contraddittorio nei loro confronti quanto meno ai sensi dell’art. 332 c.p.c..

P.Q.M.

– La Corte, visti gli artt. 331 e 332 c.p.c., dispone l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di Gianni Bovio, Giovanna Gallo e Adriana
Martelli quale titolare della Agenzia Immobiliare ALDA, assegnando
termine perentorio ad entrambe le parti di giorni novanta a decorrere dalla
comunicazione della presente ordinanza;
– rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per le
comunicazioni d’ufficio.

– in prossimità della pubblica udienza ha depositato memoria ai sensi

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, 1’8
novembre 2017.

TI Frà.

rio GiUdiZilth
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

0 7 AGO. 2018

?1 Presidente

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