Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20591 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25376/2014 R.G. proposto da:

D.N. COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore; D.S.P.P.; e N.M., tutti

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in atti,

dall’Avv. Domenico Visone ed elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avv. Andrea Caranciin in Roma, Viale Somalia, n. 35;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 298/47/2011, depositata il 14 dicembre 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Cataldi Michele;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La D.N. Costruzioni s.r.l. (già D.N. Costruzioni s.a.s. di D.S. & C.), D.S.P.P. e N.M., con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 298/47/2011, depositata il 14 dicembre 2012, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale, previa riunione, aveva a sua volta accolto parzialmente i ricorsi degli stessi contribuenti avverso gli atti di accertamento con i quali l’Ufficio aveva rideterminato, ai fini IVA,IRPEF ed IRAP, per l’anno d’imposta 2005, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis).

2. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, atteso il carattere unitario dell’Agenzia delle entrate e la natura impugnatoria del processo tributario, in cui è attribuita la qualità di parte all’ente organo che ha emesso l’atto, e non alle sue singole articolazioni (Cass., 23/10/2015, n. 21593), deve ritenersi valida la notifica del ricorso effettuata presso la Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, pur essendo costituita nel grado precedente (senza la difesa dell’Avvocatura dello Stato) la Direzione provinciale di Napoli della medesima Agenzia, dalla quale provengono gli accertamenti impugnati.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, in quanto, in contrasto con il requisito di contenuto-forma previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, è totalmente privo della formulazione di uno dei motivi d’impugnazione tassativamente elencati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-4, e quindi non presenta censure nei confronti della sentenza impugnata (Cass., 13/11/2018, n. 29093).

Infatti, dal ricorso è possibile estrarre unicamente la censura relativa all’asserita mancata comunicazione del dispositivo della sentenza d’appello ai contribuenti, i quali sarebbero venuti a conoscenza del medesimo provvedimento solo il 3 aprile 2014.

Per effetto di tale circostanza i ricorrenti, citato l’art. 153 c.p.c., nella parte in cui prevede la rimessione in termini della parte che sia decaduta da termini processuali per causa che non le sia imputabile, chiedono la cassazione della sentenza impugnata.

Tuttavia, la rimessione in termini (della quale, come infra si dirà, neppure ricorrono i presupposti) non è un provvedimento processuale fine a se stesso, ma è strumentale al valido, oltre che tempestivo (cfr. Cass., S.U., 18/12/2018,n. 32725, in motivazione, sul principio generale che impone alla parte interessata di attivarsi con immediatezza), successivo compimento dell’atto dal quale la parte istante sia decaduta per causa che non le sia imputabile.

Non hanno pertanto alcun apprezzabile interesse alla mera richiesta di essere rimessi nei termini per impugnare la sentenza d’appello i ricorrenti, i quali, anche dopo essere venuti comunque a conoscenza della sentenza della CTR, hanno proposto un ricorso per cassazione che non ha i requisiti minimi ed indispensabili richiesti dal relativo modello legale (disciplinato, per quanto qui più interessa, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, e dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 14), poichè hanno omesso i motivi per i quali si chiede la cassazione del provvedimento impugnato.

Nè, del resto, potrebbe ritenersi che l’allegazione dei motivi in questione possa coincidere con la dedotta mancata comunicazione ai ricorrenti della sentenza d’appello impugnata, trattandosi di un assunto vizio processuale successivo al deposito del medesimo provvedimento, la cui pretesa rilevanza è dagli stessi ricorrenti circoscritta al decorso del termine per proporre il ricorso per la cassazione.

Peraltro, neppure sussistono i presupposti per l’invocata rimessione nel termini per la proposizione del ricorso per la cassazione, atteso che la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell’udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass. 08/03/2017, n. 5946).

Pertanto, il ricorso per il quale si procede è inammissibile, oltre che per la mancanza dei requisiti minimi di forma-contenuto richiesti dal relativo modello legale, anche perchè tardivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis, essendo stato spedito per la notifica il 14 ottobre 2014, dopo che la sentenza impugnata è stata pubblicata, a mezzo del deposito in cancelleria, il 14 dicembre 2011. 2. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’Ufficio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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