Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20591 del 30/09/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 20591 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 19029-2009 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE,

C.F.

80078750587,

in persona del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
2014
2155

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta
delega in atti;

Data pubblicazione: 30/09/2014

- ricorrenti contro

SILCA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA
CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO

all’avvocato DANTE DURANTI, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

SERIT S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 452/2008 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 23/08/2008 r.g.n. 744/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

GOBBI, che la rappresenta e difende unitamente

1
R.G. n. 19029/09
Ud. 17.6.14
INPS c. SILCA S.r.l. + 1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 23.8.08 la Corte d’appello di Perugia rigettava il
gravame interposto dall’INPS contro la pronuncia con cui il Tribunale di Terni
aveva accolto l’opposizione proposta dalla SILCA S.r.l. alle cartelle esattoriali
notificatele dalla SERIT S.p.A. per il pagamento di euro 6.076,26 a titolo di

all’insufficiente versamento dei contributi relativi alla dipendente Graziella Galli,
assunta a tempo parziale con contratto pattuito oralmente nel 1979.
Affermavano i giudici di merito che a tale rapporto, sebbene stipulato prima
dell’entrata in vigore dell’art. 5 co. 5 0 d.l. n. 726/84, convertito con modificazioni
in legge n. 351/84. doveva applicarsi il regime contributivo che prevedeva il
minimale contributivo orario sancito per i contratti part time stipulati ai sensi della
predetta disciplina.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS — in proprio e quale mandatario
della S.C.C.I. – affidandosi a due motivi.
La SILCA s.r.l. resiste con controricorso.
La SERIT S.p.A. — anche nei confronti della quale si sono svolti i gradi di merito
— è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione od erronea applicazione dell’art. 5 co.
50 d.l. n. 726/84, convertito con modificazioni in legge n. 351/84, per avere la Corte
territoriale ritenuto applicabile il regime contributivo di favore previsto da tale
norma anche ai contratti a tempo parziale stipulati verbalmente (come quello con la
Galli) prima della sua entrata in vigore.
La stessa doglianza viene sostanzialmente fatta valere con il secondo motivo sotto
forma di vizio di motivazione contraddittoria.
2- I due motivi — da esaminarsi congiuntamente perché connessi — sono fondati.
Per ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. 11584/11; Cass. n.
52/09; Cass. n. 11011/08; Cass. n. 16670/04; Cass. S.U. n. 12269/04), cui va data
continuità, al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur
essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di
1

omissioni contributive, somme aggiuntive e sanzioni, debito conseguente

2
R.G. n. 19029/09
Ud. 17.6.14
INPS c. SILCA Sri. + 1

contribuzione previdenziale prevista dall’art. 5 co. 5° d.l. n. 726/84, convertito in
legge n. 863/84, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione che
prevede i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi.
Infatti, il sistema contributivo regolato dal predetto art. 5 co. 5° d.l. n. 726/84 è
applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i

dall’osservanza dei prescritti requisiti formali. D’altro canto, sarebbe irrazionale un
sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge
l’osservanza del principio del minimale, con l’applicazione ad essi di criteri
contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto
corrisposte al lavoratore, e nel contempo esentasse da tali vincoli quanti, nello
stipulare il contratto di lavoro part time, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di
legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non
istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare.
Né può sostenersi che tale principio non sia applicabile quando il contratto a
tempo parziale sia stato validamente pattuito in forma verbale in epoca anteriore
all’entrata in vigore del d.l. n. 726/84, che ha sancito per il part time la forma scritta
ad substantiam.
Infatti, al di là della validità o meno di tale contratto, permane la ragione di fondo
del principio giurisprudenziale sopra ricordato, che è quella di consentire
l’applicazione del minimale contributivo orario solo in presenza di validi contratti
part time stipulati ai sensi del cit. d.l. n. 726/84, poiché tale regime di favore in
tanto si giustifica in quanto si sia in presenza d’un contratto stipulato per iscritto,
che indichi le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno, affinché gli organi amministrativi di controllo — cui
deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo — possano
effettuare le dovute verifiche.
Tale ratio risulterebbe frustrata se il minimale contributivo orario si potesse
applicare anche a contratti il cui contenuto, proprio perché non risultante da atto
scritto, restasse di incerta individuazione.
Milita per la soluzione qui accolta anche l’esegesi complessiva del d.l. n. 726/84,
che delinea una normativa speciale compiuta ed autonoma, che poco si presta ad
estrapolazioni delle sole disposizioni di vantaggio per le parti.
2

presupposti previsti dai commi precedenti ed è condizionato, in particolare,

3
R.G. n. 19029/4
Ud 17.6.14
INPS c. SILCA S.r.l. + 1

Né ciò impedisce ai contratti a tempo parziale stipulati verbalmente prima
dell’entrata in vigore del d.l. n. 726/84 di fruire del summenzionato regime
contributivo, ben potendo le parti interessate riprodurlo per iscritto e, solo da quel
momento, vedersi applicare il minimale contributivo orario.
Dunque — per riprendere l’icastica sintesi contenuta nella citata sentenza n.

dell’entrata in vigore del d.l. n. 726/84 era valido anche se intervenuto oralmente,
principio rimasto intatto anche dopo, ma con la precisazione che ai fini del
conseguimento del regime contributivo ridotto si richiede il requisito della forma
scritta.

3- In conclusione, il ricorso è da accogliersi e la sentenza impugnata da cassarsi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 co. 2° c.p.c.
decidendo la causa nel merito questa S.C. rigetta l’opposizione della SILCA S.r.l.
alle cartelle esattoriali notificatele dalla SERIT S.p.A. per il pagamento di euro
6.076,26 a titolo di omissioni contributive, somme aggiuntive e sanzioni.
Le spese del giudizio di legittimità in favore di parte ricorrente, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza; ar-Lalt9 2,1AA-ture.,1vt. orw-t-Le ,9 (1-1 fu-Aii-r Si
Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo alla SERIT S.p.A., rimasta intimata.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
l’opposizione della SILCA S.r.l. nei confronti dell’INPS. Condanna la società
controricorrente a pagare le spese in favore di parte ricorrente, liquidate per il primo
grado in euro 1.500,00 di cui euro 700,00 per diritti, per il secondo grado in euro
2.000,00 di cui euro 500,00 per diritti e per il giudizio di legittimità in euro 100,00
per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
legge. Nulla per spese riguardo alla SERIT S.p.A.
Così deciso in Roma, in data 17.6.14.

(Ad”

11584/11 di questa S.C. – può dirsi che il contratto a tempo parziale prima

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