Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20591 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.30/08/2017),  n. 20591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. DE FELICE Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5583/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 129/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/02/2011 R.G.N. 2030/2008.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 26/11/2010 la Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale stessa sede n. 4274/2007, ha rigettato il ricorso di Poste Italiane S.p.A. contro B.F., addetta al recapito postale con contratto di lavoro a termine presso la sede di (OMISSIS), convertito nel 2005 in contratto a tempo indeterminato dopo l’esito vittorioso del giudizio d’impugnativa del termine instaurato dalla lavoratrice;

Che la Corte d’Appello ha ritenuto illegittima l’assegnazione della B. alla sede di (OMISSIS) proposta dalla datrice in assenza di posti disponibili nell’ufficio di (OMISSIS), rilevando che nel verbale di conciliazione del 20/04/2006 le parti avevano concordemente indicato proprio la sede di (OMISSIS);

Che Poste Italiane, ricorre a questa Corte per la cassazione della sentenza, affidando le sue ragioni a due censure illustrate da memoria, mentre B.F. rimane intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che nella prima censura parte ricorrente deduce violazione e falsa interpretazione degli artt. 1362, 1363 c.c. e segg., ritenendo che la sentenza gravata abbia omesso di considerare quale mero errore materiale il riferimento testuale all’ufficio recapiti di (OMISSIS) quale sede di lavoro, contenuto al punto 7 dell’accordo di conciliazione, e non abbia ritenuto che, da una lettura complessiva delle condizioni della conciliazione, nonchè dalle precedenti comunicazioni e dagli accordi intercorsi tra le parti dovesse giungersi alla diversa conclusione che la sede assegnata era quella di (OMISSIS);

Che nella seconda censura la sentenza d’Appello è contestata sotto il profilo del mancato o insufficiente esame di un punto decisivo della controversia la cui valutazione avrebbe condotto a una decisione diversa da quella adottata, per non avere valutato, la sentenza, gli esiti dei contatti intervenuti tra le parti riguardanti sia la comunicazione della nuova sede di servizio, sia le ragioni di tale scelta da parte della datrice, da cui emergeva che la controricorrente non soltanto era stata informata, ma non aveva espresso riserve circa l’assegnazione alla nuova struttura di (OMISSIS);

Che la prima censura è infondata, avendo la sentenza gravata pienamente motivato come, un’interpretazione complessiva della conciliazione così come auspicata da Poste Italiane non avrebbe, comunque, condotto alla conclusione da quest’ultima prospettata; che le parti, le quali in esecuzione dell’accordo sindacale del 13/01/2006 conseguente all’esito del giudizio sulla legittimità del termine, avevano consensualmente convenuto che il contratto si sarebbe consolidato nella sede di (OMISSIS), in un definitivo accordo (20/04/2006) che aveva definito ogni specifica condizione contrattuale, avevano indicato espressamente la diversa sede di (OMISSIS), e che tale circostanza si è rivelata sufficiente alla Corte d’Appello per ritenere consensualmente revocata la precedente volontà dei contraenti;

Che la Corte d’Appello, nel ricostruire la sequenza negoziale che ha condotto all’istaurazione del nuovo rapporto di lavoro, non incorre in vizi logico-argomentativi, dando precisamente conto della definitiva formazione della volontà dei contraenti sul merito dell’assegnazione della “nuova” sede alla controricorrente;

Che, inoltre, non ritiene provata da parte di Poste Italiane s.p.a. l’erroneità della menzione della sede di (OMISSIS), non avendo la datrice neanche dedotto l’errore materiale o, quanto meno, l’esistenza di un fraintendimento tra i contraenti;

Che la seconda censura è infondata perchè tende a sollecitare da parte di questa Corte una valutazione di merito del giudizio nel senso prospettato dalla ricorrente, preclusa in sede di legittimità.

Che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato senza provvedere sulle spese in difetto di difesa dell’intimata.

PQM

 

La Corte dichiara infondato il ricorso e lo rigetta. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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