Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20591 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 07/10/2011), n.20591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22767-2008 proposto da:

GRUPPO ZEPPIERI COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 11,

presso lo studio dell’avvocato IOANNUCCI MATTIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato IANNARILLI BRUNO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE FINANZE DELLO STATO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE, DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI

FROSINONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 375/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 25/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Gruppo Zeppieri Costruzioni srl impugna con ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, la sentenza della CTR del Lazio, sez. stacc. di Latina, n. 375 del 30.5.2007, con la quale veniva rigettato l’appello della medesima contro quella resa dalla commissione tributaria provinciale di Frosinone, che a sua volta aveva respinto il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento per Irpeg ed Ilor relative all’anno 1995, recuperando a tassazione un maggior reddito. Il giudice del gravame osservava che l’atto impositivo si basava su dati emersi dalla stessa contabilità della contribuente, cui era stato applicato un ricarico maggiore corrispondente a quello praticato dalla stessa Gruppo Zeppieri Costruzioni per altre vendite effettuate in diversa annualità. Il Ministero dell’economia, resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Preliminarmente va esaminata la prima eccezione, avente carattere pregiudiziale, sollevata dal controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, perchè proposto solo nei confronti del Ministero, che non era parte nel giudizio di appello.

La questione è fondata, dal momento che l’avere la ricorrente evocato in giudizio soltanto il Ministero, che non era parte in quello di appello, comporta la inammissibilità del ricorso, che tuttavia non rimane sanata dalla costituzione dell’agenzia, l’unica legittimata passiva in quello presente, non verificatasi. Invero anche il Supremo Collegio ha più volte statuito che in tema di contenzioso tributario, qualora il giudizio di appello si sia svolto nei confronti dell’agenzia delle entrate, in epoca successiva al 1 gennaio 2001, con la conseguente estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, costituito in primo grado, la notifica del ricorso in cassazione effettuata solo a questo è da considerarsi inesistente. L’eventuale costituzione in giudizio dell’agenzia delle entrate, soggetto avente effettiva legittimazione, ha efficacia sanante ma soltanto “ex nunc”, e pertanto l’inammissibilità del ricorso non è esclusa dalla notifica del controricorso, ove questa sia avvenuta oltre il termine previsto per l’impugnazione. Nel caso in esame tuttavia il controricorso risulta si tempestivo, ma proposto dal soggetto non legittimato, che giustamente ha sollevato l’eccezione in argomento (V. pure Cass. Sentenze n. 26321 del 29/12/2010, n. 1123 del 2009). Anche questa Corte più specificamente al riguardo ha statuito che a seguito dell’istituzione dell’agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, la quale, posta anche in relazione con l’assunzione da parte dell’agenzia stessa della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11 agli uffici periferici del dipartimento delle entrate, comporta che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001, nei quali l’ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell’avvocatura dello Stato, spetta all’agenzia l’esercizio di tutti i poteri processuali. Pertanto la proposizione dell’appello, dopo la predetta data, da parte (o nei confronti) dell’agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo, con l’ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in grado di appello nei confronti dell’agenzia è inammissibile se proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, ormai privo di legittimazione sostanziale e processuale, senza che possa essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agenzia delle entrate, presupponendo siffatto provvedimento la sussistenza di una legittimazione passiva, sia pure concorrente, del Ministero stesso (V. pure Cass. Sentenza n. 9004 del 16/04/2007, Sezioni Unite: n. 3116 del 2006).

B) L’altra eccezione relativa alla inidoneità del quesito, perchè formulato in modo generico, rimane assorbita.

Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio a favore del controricorrente, liquidate in Euro 700,00 (tremilasettecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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