Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20591 del 07/08/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20591 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 07/08/2018

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22757/11) proposto da:
PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
– ricorrente contro

CARPENTIERI MARIO, rappresentato e difeso in appello dall’avv. Giusi
Scordino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giuseppe
Mazzetta, in Reggio Calabria, alla via Fiorentino, 5;
– intimato avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1169 depositata il
4 agosto 2011;

2017 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Lucio Capasso, che – in assenza di parte ricorrente – ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 novembre 2007, Mario CARPENTIERI
evocava, dinanzi al Giudice di pace di Bianco, la Prefettura di Reggio
Calabria, deducendo di aver ricevuto la notificazione di una cartella
esattoriale, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative
riguardanti verbale d’infrazione del codice della strada, commesse
attraverso un’autovettura già di proprietà di esso attore e di aver chiesto
invano alla Prefettura l’emissione di un provvedimento di discarico, in
quanto la violazione contestata risaliva a data successiva al trasferimento
del veicolo, per cui chiedeva l’accertamento dell’insussistenza di
responsabilità a suo carico per la violazione contestata con il verbale n.
Z/404516, con la declaratoria di non essere tenuto al pagamento della
cartella esattoriale n. 094 2005 0030915775001, e condanna della
Prefettura ad emettere il provvedimento di discarico, oltre a risarcire i
danni subiti.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Prefettura, che eccepiva
preliminarmente l’incompetenza per territorio del giudice adito, in favore
del Giudice di pace di Reggio Calabria, luogo ove era stata accertata la
violazione contestata, nel merito contestava la pretesa, ed il giudice adito,
con sentenza depositata in data 26 febbraio 2009, accoglieva la domanda,
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udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8 novembre

condannando la Prefettura, altresì, al risarcimento del danno, quantificato
in € 500,00.
In virtù di rituale appello interposto dalla Prefettura, con il quale
lamentava la violazione dei principi informatori della materia e
l’insussistenza del diritto dell’appellato al risarcimento del danno, il
Tribunale di Reggio Calabria, nella resistenza del Carpentieri, dichiarava
l’appello improcedibile e compensava le spese di lite tra le parti, rilevando

atto di citazione in copia, non contenente la relata di notificazione del
gravame alla controparte, essendo privo di effetti sananti l’eventuale
deposito tardivo dell’atto notificato, dovendo ritenersi avvenuto oltre il
termine perentorio stabilito dagli artt. 165 e 347 c.p.c..
Per la cassazione della sentenza d’appello agisce l’Ufficio Territoriale del
Governo di Reggio Calabria, sulla base di un motivo, con il quale censura
la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 348, 347, 165 e 156 c.p.c. in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. assumendo che la costituzione
dell’appellante avvenuta con la sola copia dell’atto di citazione in appello
integrerebbe una mera irregolarità (per avere peraltro alla prima udienza
depositato l’atto notificato in originale), il quale pone la questione della
efficacia della cosiddetta iscrizione a ruolo “con velina”, relativa all’ambito
applicativo dell’art. 348 c.p.c. nel testo novellato dalla legge n. 353 del
1990 al momento della costituzione dell’appellante.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Fissata pubblica udienza il 19.01.2016, la causa veniva rinviata a nuovo
ruolo per essere stata la questione rimessa alle Sezioni Unite di questa
Corte con ordinanza interlocutoria di questa seconda sezione n. 25529 del
18 dicembre 2015.
In prossimità della udienza pubblica fissata dopo la pronuncia delle Sezioni
Unite, la Prefettura ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo la ricorrente nel denunciare — ex art. 360, comma 1,
n. 3 c.p.c.

la violazione e la falsa applicazione degli artt. 348, 347, 165
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che all’atto della iscrizione della causa a ruolo l’appellante aveva deposito

e 156 c.p.c., contesta l’erroneità della sentenza di appello per aver
dichiarato improcedibile l’appello proposto in quanto, all’atto di
costituzione dell’appellante, risultava depositata la sola copia dell’atto di
citazione in appello priva della notifica alla controparte, anziché l’originale
notificato.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, a Sezioni Unite (sentenza 5 agosto 2016 n. 16598), ha

di citazione (c.d. velina) in luogo dell’originale non determina
l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, primo comma, c.p.c.,
ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165
c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di
comparizione di cui all’art. 350, secondo comma, c.p.c. mediante deposito
dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione
dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale (e
sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del
termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l’appellante di chiedere
la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla,
dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile
l’appello.
Ciò chiarito, nel caso di specie il giudice a quo ha dato atto che la velina
non conteneva alcuna indicazione in ordine alla notifica e che l’appellato
aveva depositato l’originale dell’atto di appello notificato oltre l’udienza di
comparizione (“comunque fuori dai termini previsti”).
In questo contesto il Tribunale, all’udienza ex art. 350 c.p.c., era
nell’impossibilità di verificare la tempestiva costituzione dell’appellante
(entro 10 gg. dalla notifica dell’appello a controparte), non essendo
conoscibile a detto momento la data di notificazione dell’atto di appello, né
dalla copia dell’atto di appello prodotta dall’appellante, né da quella
notificatagli prodotta dall’appellato, la cui costituzione è avvenuta ormai
scaduti i termini di cui all’art. 166 c.p.c..
Alla luce delle predette considerazioni, in linea con quanto statuito dalle
Sezioni unite a definizione di un contrasto, il ricorso deve essere rigettato.
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statuito che la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto
attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile

Il Presidente

Il consigliere relatore

\

Ftixionario Giudiriark,
-VÌ
NERJ

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

07 AGui 2018

dell’8 novembre 2017.

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