Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20590 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 07/10/2011), n.20590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29090-2006 proposto da:

GRUPPO ZEPPIERI COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato IOANNUCCI MATTIA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato IANNARILLI BRUNO,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 853/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 22/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Gruppo Zeppieri Costruzioni srl impugna con ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, che si articola in più doglianze, la sentenza della CTR del Lazio, sez. stacc. di Latina, n. 853 del 19.9.2004, con la quale veniva rigettato l’appello della medesima contro quella resa dalla commissione tributaria provinciale di Frosinone, che a sua volta aveva respinto in parte il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento per Irpeg ed Ilor relative all’anno 1992, recuperando a tassazione costi per operazioni inesistenti. Il giudice del gravame osservava che nessuna prestazione era stata svolta dal geom. S.E. a favore della contribuente, posto che già egli era stato dichiarato fallito;

aveva cessato ogni attività alla fine del 1990; da allora non teneva più registri contabili; non annotava più alcuna operazione attiva, e perciò non poteva emettere fatture. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Preliminarmente va esaminata la prima eccezione, avente carattere pregiudiziale, sollevata dalla controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, perchè proposto solo nei confronti del Ministero, che non era parte nel giudizio di appello.

La questione non è fondata, dal momento che l’avere la ricorrente evocato in giudizio soltanto il Ministero, che non era parte in quello di appello, comporta la nullità del ricorso, che tuttavia rimane sanata dalla costituzione dell’agenzia, l’unica legittimata passiva in quello presente. Invero anche il Supremo Collegio ha più volte statuito che in tema di contenzioso tributario, qualora il giudizio di appello si sia svolto nei confronti dell’agenzia delle entrate, in epoca successiva al 1 gennaio 2001, con la conseguente estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, costituito in primo grado, la notifica del ricorso in cassazione effettuata solo a questo è da considerarsi inesistente. L’eventuale costituzione in giudizio dell’agenzia delle entrate, soggetto avente effettiva legittimazione, ha efficacia sanante una soltanto “ex nunc”, e pertanto l’inammissibilità del ricorso non è esclusa dalla notifica del controricorso, ove questa sia avvenuta oltre il termine previsto per l’impugnazione. Nel caso in esame tuttavia il controricorso risulta tempestivo (V. pure Cass. Sentenze n. 26321 del 29/12/2010, n. 1123 del 2009).

B) Indi va delibata la seconda questione relativa alla inammissibilità del ricorso per mancanza di autosufficienza e genericità delle censure, giacchè la ricorrente si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni enunciate col ricorso introduttivo e ad indicare norme di legge asseritamene violate, senza specificare i vari punti della sentenza impugnata investiti da critica.

Anche tale eccezione va disattesa, dal momento che, a prescindere dalla fondatezza o meno delle doglianze, tuttavia la contribuente ha indicato i vari punti della decisione gravata investiti da censura, peraltro specificata.

Tutto ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione di varie norme di legge, nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacchè il giudice di appello non considerava che l’accertamento si basava unicamente su presunzioni, che invece erano smentite dalla prova documentale fornita dalla Gruppo Zappieri mediante la produzione delle fatture; delle ricevute di pagamento rilasciate da S.; dalla lettera di ingaggio del tecnico; dalla comunicazione alla società Cogesy, committente dei lavori in appalto; dalle bolle di consegna firmate da quel geometra per i materiali impiegati; dalla fotocopia degli assegni emessi a favore del professionista e da altra varia documentazione, senza che potesse avere alcun rilevo la dichiarazione di S.A., fratello di questi, che non costituiva confessione stragiudiziale, e nemmeno deposizione testimoniale, non prevista in materia fiscale.

Le censure vanno condivise quasi tutte, alla luce di quanto si rileva di seguito.

1) In ordine alla dedotta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento va osservato che sul punto la doglianza è priva di autosufficienza, atteso che la Gruppo Zeppieri non ha riportato la parto specifica del ricorso introduttivo e di quello di appello che non sarebbe stata delibata dalla CTR, con conseguente vizio di motivazione sotto il profilo di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..

2) Con la seconda censura la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacche il giudice del gravame riteneva che le dichiarazioni di S.A., fratello del direttore del cantiere, costituissero confessione stragiudiziale, e che comunque la prova delle prestazioni rese da S.E. era stata acquisita agli atti, ed era costituita da tutta la varia documentazione indicata in ricorso.

La doglianza è fondata. Invero la CTR osservava come i vari elementi acquisiti, come la cessazione di ogni attività di S. a dicembre 1990; la totale mancanza di contabilità; la mancata presentazione di dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento;

l’assenza di versamento di Iva, nonchè le stesse dichiarazioni del fratello A., secondo cui il geometra aveva cessato già ogni attività, costituivano tutti elementi tali da fare fondatamente ritenere inesistenti le operazioni passive indicate dalla contribuente limitatamente a quel geometra. L’assunto non è esatto, atteso che le dichiarazioni di un terzo come il fratello del collaboratore della contribuente non potessero qualificarsi confessione, trattandosi di soggetto terzo rispetto alle parti del processo. Inoltre le deduzioni della Gruppo zeppieri trovavano riscontro nelle fatture; negli assegni; nelle ricevute e nella dichiarazione rilasciate da S.E.; nè poteva pretendersi di più ai fini della sussistenza di quelle operazioni sospettate di inesistenza, ancorchè fosse stato dichiarato fallito, e non avesse tenuto più una contabilità regolare, non potendo la sua posizione avere riflessi negativi nei confronti della committente dell’incarico professionale.

4) Con la quarta doglianza la ricorrente deduce violazione di legge, in quanto la CTR non valutava tutta la documentazione prodotta a difesa della sua posizione. La doglianza rimane assorbita da quanto enunciato relativamente alla terza teste esaminata.

Ne discende che il ricorso va accolto (per quanto di ragione), con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, altra sezione, per nuovo esame, e che in particolare dovrà indicare perchè mai la eventuale non corretta contabilità di S., ancorchè dichiarato fallito, debba fare ritenere inesistenti le operazioni portate in detrazione dalla committente dei lavori, e cioè la Gruppo Zeppieri.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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