Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20590 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20590 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 10634-2016 proposto da:
MANCINI GIUSEPPE, rappresentato e difeso da se medesimo
ex art.86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA
CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE;
– ricorrente contro

RANALLI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato
FEDERICA CASAGNI, rappresentata e difesa dagli avvocati
ISABELLA DI BENEDETTO, MAURIZIO DIONISIO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/2016 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 26/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 07/08/2018

consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere PASQUALE
D’ASCOLA;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO, che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatti di causa e ragioni della decisione

1)

Nel gennaio 1996 l’avv. Anna Maria Ranalli otteneva decreto ingiuntivo

per circa quindici milioni di lire nei confronti del collega avv. Mancini, quale

Il pretore de L’Aquila rigettava l’opposizione proposta dall’ingiunto.
La Corte di appello del capoluogo nel 2006 accoglieva l’appello del Mancini,
poiché riteneva nulla la domanda per vizio dell’editio actionis,

attesa la

genericità delle ragioni di credito esposte.
Questa pronuncia veniva cassata dalla Corte Suprema con sentenza n.
7786/2013.
In sede di rinvio la Corte di appello di Ancona con sentenza 26 febbraio 2016
ha rigettato l’appello dell’avv. Mancini.
Ha ritenuto “l’idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla Ranalli”
per documentare l’attività svolta quale “Avvocato domiciliatario con mandato”
e ha disatteso le istanze istruttorie di controparte.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 aprile 2016 e
illustrato da memoria.
Parte intimata ha resistito con controricorso.
2)

Il ricorso, dopo aver premesso che parte ingiungente non aveva sanato il

difetto di genericità della domanda che aveva condotto il primo giudice di
appello alla declaratoria di nullità della citazione, espone tre motivi.
Il primo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e e degli artt. 163 e 112 c.p.c.

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compenso per prestazioni professionali svolte su suo incarico.

Il ricorso riepiloga le doglianze circa la inconsistenza delle prestazioni svolte da
controparte e invita la Corte di cassazione a trovarne elenco nella comparsa di
risposta di appello del 2013, allegata al ricorso “ai fini dell’autosufficienza”
Lamenta che la Corte di appello non abbia trattato le questioni ivi poste e che

legittimità aveva limitato il proprio esame al profilo processuale della nullità del
ricorso epì ingiunzione, cosicchè era onere di parte ingiungente integrare la
pretesa creditoria.
La censura è infondata.
E’ certo che non si può ravvisare alcuna omessa pronuncia sul merito delle
pretese dell’intimata, giacchè la Corte dorica ha avuto ben presente il tema del
decidere e, come rileva lo stesso ricorso alla tredicesima pagina, nel
confermare il giudizio di fatto reso dal pretore ha considerato idonea
probatoriamente la documentazione prodotta, consistente in numerosi verbali
di udienza relativi a venti procedimenti in cui l’ingiungente aveva precisato le
conclusioni, argomentato rispetto alle difesae, avversarie, chiesto rinvii per
trattative etc.
La congruità della valutazione di merito non può essere qui riesaminata
invocando un nuovo giudizio di fatto della Suprema Corte, la quale potrebbe
solo sindacare l’omesso esame di un fatto controverso, qualora fosse stato
specificamente denunciato. La censura, che lamenta la mancanza di
assolvimento dell’onere della prova e addirittura omessa pronuncia, si risolve
in una generica doglianza sulla motivazione che risulta inammissibile.

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quindi sia viziata anche da omessa pronuncia. Deduce che la sentenza di

La Corte di cassazione quale giudice di legittimità non può infatti rifare il
giudizio di appello, come il ricorso sostanzialmente la invita a fare allegando la
comparsa di risposta in appello e chiedendole di riconsiderare il contenuto dei
verbali di causa (cfr pag. 9 del ricorso) per stabilire se vi sia stata

intellettuale” e svolgimento di prestazioni che non meriterebbero l’appellativo
di “attività defensionali” , come vorrebbe il ricorso.
Questo apprezzamento di merito, insindacabile in questa sede, è stato già
svolto dai due giudici di merito, il pretore e la Corte di appello del 2013, che
hanno dato concorde risposta favorevole alle ragioni dell’ingiungente circa la
sufficienza della prova, pur avendo dato atto che a seguito di smarrimento dei
fascicoli questi ultimi erano incompleti. La Corte di appello ha tuttavia precisato
che parte ingiungente ha depositato copie integrali dei fascicoli delle cause per
le quali aveva prestato la propria attività di collaborazione professionale, il
parere di congruità del consiglio dell’Ordine e la corrispondenza intercorsa con
il committente.
Resta quindi accertata la congruità della motivazione e la inammissibilità della
pretesa di giudizio sulla validità intrinseca delle prestazioni della domiciliataria.
3) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 233 e
394 cpc e omesso esame fatti decisivi
Parte ricorrente si duole della mancata ammissione del giuramento decisorio
deferito dal ricorrente alla controparte. Asserisce che basta confrontare il testo
del giuramento con le argomentazioni sostenute dalla corte di appello per
rendersi conto che esse sono «fuori luogo» e che la Corte di appello
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inadeguatezza dell’attività difensiva, mancanza di “un minimo di applicazione

avrebbe omesso in tal modo <

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