Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2059 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2059 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

CC

ORDINANZA
sul ricorso 17925-2015 proposto da:
ENTE FIERISTICO CITTA’ DI SARNO , in persona del
1.r.p.t., Sig. ANTONIO CALABRESE CRESCENZO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSES1A 40,
presso lo studio dell’avvocato ANIELLO MARIA
D’AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GAETANO D’AMBROSIO giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE SARNO , in persona del Sindaco p.t., Dott.
GIUSEPPE CANFORA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CIVITELLA D’AGLIAN0,22, presso lo studio

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Data pubblicazione: 29/01/2018

dell’avvocato BARBARA BALBONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE TROISI giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 475/2014 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 01/09/2014;

consiglio del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1°/9/2014 la Corte d’Appello di Salerno, in
accoglimento p.q.r. del gravame in via principale interposto dal Comune di
Sarno e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Nocera Inferiore
n. 806/06, ha rideterminato in diminuzione l’ammontare dal giudice di prime
cure liquidato in favore dell’Ente Fieristico Città di Sarno a titolo di risarcimento

Mercato Ortofrutticolo, destinata ad eventi fieristici ed autoritativamente dal
primo utilizzata a seguito degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 per
finalità di accoglienza delle famiglie e per l’insediamento delle associazioni di
enti intervenuti a prestare i necessari soccorsi.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’Ente Fieristico Città
di Sarno propone ora ricorso per cassazione affidato a 3 motivi, illustrati da
memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Sarno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° e il 3° motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 111
Cost., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Con il 2° motivo denunzia violazione degli artt. 115, 345 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Con il 3° motivo denunzia violazione degli artt. 115 c.p.c., 1223 c.c., in
riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta anzitutto formulato in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6,
c.p.c., atteso che il ricorrente pone a suo fondamento atti e documenti del
giudizio di merito [ es., «l’espletata CTU», la «documentazione
depositata», il «calendario», le «note d’incasso», le «relazioni
tecnico finanziarie di volta in volta formate e depositate» ] limitandosi
meramente a richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in
questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire
puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla

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dei danni subiti in conseguenza del danneggiamento dell’area libera del

documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al
fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ),
con precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in
quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche)
in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,

rendendo il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016,
n. 7701 ).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle
chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte
nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n.
1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass.,
25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 )
sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n.
3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non
seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).
Va ulteriormente posto in rilievo che nell’ambito delle dedotte censure di
violazione di principi di diritto il ricorrente altresì prospetta ( in particolare
laddove si duole «degli errori marchiani tali da inficiare irrimediabilmente
l’integrità del processo logico-argomentativo prescelto e finanche la logicità
dell’intero provvedimento impugnato» e dell’asserita impossibilità di
«individuare l’effettivo percorso argomentativo seguito dal Giudice
dell’appello … per la scarsa o nulla chiarezza del primo passaggio» o per
«una rappresentazione dei fatti di causa del tutto errata, giungendo a
dichiarare la in conferenza della documentazione precedentemente utilizzata e
ritenuta, correttamente, pertinente dal Giudice di primo grado per la corretta
liquidazione del danno risarcibile» ) doglianze di vizi di motivazione al di là
dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
(v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053) sostanziantesi nel mero omesso esame

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6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni

di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le
parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storicofenomenica, e non anche come nella specie l’erroneità, la contraddittorietà o
l’insufficienza della motivazione o l’omesso e

a fortiori erroneo esame di

determinati elementi probatori (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da
ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

inammissibilmente richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie
(«appare evidente come la Corte d’Appello abbia … fatto palese malgoverno
delle risultanze probatorie pacifiche»), laddove solamente al giudice di merito
spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le
prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della
sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente,
oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato
all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa
la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi
valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative ( v. Cass.,
20/10/2005, n. 20322 ), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto
probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass.,
18/4/2006, n. 8932).
Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del
giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo
principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio
di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici
della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici
di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.
Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.

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Va al riguardo ulteriormente sottolineato che risulta dal ricorrente invero

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00,
di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per
legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif.

il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.

Roma, 5/4/2017

dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per

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