Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2059 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19451/2005 proposto da:

M.A. (OMISSIS), M.O.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato PARISI CRISTOFORO, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUGLIANO RENATO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2749/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 8/3/2004, depositata il 09/06/2004, R.G.N.

3510/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. FEDERICO Giovanni;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A., R.R. e M.O. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina l’Assitalia s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., chiedendo il ristoro del danno a seguito dell’incidente stradale nel quale era rimasta vittima M.A., figlia dei primi due e sorella della terza e quantificando in L. 400.000.000 l’ammontare del danno morale e di quello biologico.

Esponevano gli attori che la notte del (OMISSIS) la M.A. alla guida della propria autovettura, per evitare il veicolo del fidanzato Me.Vi., che aveva improvvisamente rallentato onde impedire l’impatto con altra vettura, rimasta sconosciuta, che si era immessa all’improvviso sulla carreggiata, ne perdeva il controllo finendo nel fossato sul lato destro della strada.

L’Assitalia si costituiva eccependo l’improcedibilità della domanda per violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22, nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva.

L’adito Tribunale rigettava la domanda e, proposto appello da M.A. ed O., in proprio e quali eredi di R. R., deceduta nelle more, gravame resistito dall’Assitalia, la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 9.6.04, rigettava l’impugnazione.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i M., con tre motivi, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata Assitalia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo la Corte di merito tenuto conto di tutti gli elementi probatori acquisiti in atti ed avendo comunque erroneamente valutato quelli presi in esame.

Con il secondo motivo deducono insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia.

Con il terzo motivo deducono infine omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 o, in subordine, la violazione dell’art. 41 c.p. e art. 2054 c.c., nonchè incompleta e contraddittoria motivazione su punti decisivi.

1. Il primo ed il secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono manifestamente infondati.

Premesso, infatti, che spetta solo al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento e valutare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la congruenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare il fondamento o meno della pretesa, si rileva che l’esposizione, da parte della Corte territoriale, dei motivi del convincimento espresso nel caso di specie, appare indiscutibilmente il risultato di un processo logico immune da lacune e contraddizioni insanabili, che ha investito i punti decisivi della controversia.

E’ innanzitutto inesatto che la sentenza abbia posto a base della decisione un solo elemento probatorio, di rango presuntivo, e cioè la stessa condotta di guida della vittima M.A., in quanto il primo elemento di prova che risulta valorizzato dai giudici d’appello è costituito proprio dalla testimonianza resa da Me.Vi., fidanzato della vittima, che precedeva con la propria auto quella condotta dalla ragazza.

Rileva, infatti, la Corte di merito che proprio dalle dichiarazioni del Me. si evince, in primo luogo, la sostanziale estraneità alla causazione del sinistro, in cui ha perso la vita la M., del comportamento del conducente dell’auto, rimasta sconosciuta, che – stando alle suddette dichiarazioni – sì era all’improvviso immesso nella semicarreggiata opposta al senso di marcia tenuto dal teste provenendo da una strada privata laterale.

Ha chiarito, quindi, il teste che, nonostante il suo ripetuto lampeggiare al fine di far desistere l’automobilista sconosciuto dalla repentina manovra di immissione sulla sede stradale, tale manovra era stata portata a termine, ma che egli era riuscito ad evitare l’impatto con una pronta frenata che, peraltro, non lasciò tracce sull’asfalto.

Il fatto poi che la frenata in questione abbia costretto l’auto della M. ad una manovra d’emergenza che ne cagionava l’uscita dalla sede stradale ed il suo capovolgimento ha indotto correttamente la Corte romana a ritenere che la condotta di guida tenuta nella circostanza dalla M. abbia da sola cagionato la sua uscita da strada con il conseguente esito letale.

E’ evidente, infatti, che se la vittima avesse tenuto la regolamentare distanza di sicurezza dall’auto del fidanzato, avrebbe agevolmente potuto arrestare la propria marcia evitando sìa l’impatto con l’auto del Me. che la manovra d’emergenza che ne ha determinato la fuoriuscita dalla strada.

Si rileva ancora che nella parte della motivazione che attiene alla ricostruzione fattuale del sinistro de quo la sentenza gravata, oltre a valorizzare la testimonianza del Me., ha fatto riferimento agli accertamenti compiuti dalla Polstrada di Latina (ad esempio, circa il ruolo svolto nella vicenda de qua dall’automobilista rimasto ignoto ovvero la mancanza di tracce di frenata da parte dell’auto condotta dal Me.).

In ordine a tali accertamenti va rilevato che i ricorrenti contestano che un documento qualificato come “rapporto redatto dalla Polstrada di Latina” sia stato mai prodotto dalle parti; certo è però che gli stessi ricorrenti menzionano “accertamenti della dinamica dell’incidente, resi dalla Polizia Stradale..” (v. pag. 5 del ricorso), “rappresentazione grafica della Polstrada”, “rilevamenti della Polstrada” e “planimetria della Polstrada” (v. pagg. 8-9 dello stesso), per cui non si riesce a capire il significato di tale contestazione, essendo evidente il riferimento, da parte della sentenza impugnata, agli stessi rilievi ed accertamenti di polizia richiamati dalla difesa dei ricorrenti.

2. Il terzo motivo deve ritenersi invece inammissibile. Ed invero, con motivazione immune da vizi logici ed errori giuridici, la Corte di merito, attraverso una interpretazione assolutamente corretta degli elementi probatori sopra indicati, in primo luogo la decisiva testimonianza resa dal Me. ed i rilievi eseguiti dagli agenti della Polstrada, è pervenuta, come si è detto, ad escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del conducente dell’auto rimasta sconosciuta e l’evento verificatosi.

Trattasi indubbiamente, in caso di indagine circa la sussistenza o meno del rapporto di causalità tra un fatto colposo ed un evento di danno, di accertamento in punto di fatto che, in quanto tale, si sottrae al sindacato di legittimità, quando sia sorretto – com’avviene nel caso di specie – da congruo e coerente impianto motivazionale.

Ne consegue che le censure addotte, sebbene impropriamente rappresentate sotto il profilo della violazione di norme processuali e sostanziali e sotto quello del vizio motivazionale, costituiscono in realtà doglianze in punto di fatto, risultando dirette a conseguire unicamente il riesame del merito della causa.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre nulla va statuito circa le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione della soc. Assitalia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla da statuire circa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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