Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2059 del 27/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilia – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16786-2011 proposto da:

D.P.A., in proprio, INTERVINI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

sul ricorso 4412-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2010 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 10/05/2010 e avverso la sentenza n. 482/2010 della

COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, depositata il 22/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il n. r.g. 16786/11 ricorrente l’Avvocato DI GIOIA che si

riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito per il n. r.g. 4412/12 ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si

riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI GIOIA che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il n. r.g. 16786/11 il

rigetto del ricorso, per il n. r.g. 4412/12 ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso NGR 16786/11, Inteervini srl e D.P.A., legale rappresentante e socio, ricorrono per l’annullamento della sentenza della CTR della Campania n. 180/5/2010 dep. 10.5.2010, che in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello dell’Ufficio.

L’Agenzia delle entrate, a seguito di ispezioni e verifiche (della GGFF di Cerignola e della polizia giudiziaria nei confronti di società fornitrice di Intervini srl, Morra srl, che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti), notificava alla società contribuente ai fini Iva, Irpeg, Irap oltre sanzioni, per l’anno d’imposta 1998, e al legale rappresentante pro tempore D.P.A., titolare del 60% delle quote sociali, ai fini dell’Irpef e addizionale regionale 1998, due avvisi di accertamento, che venivano impugnati separatamente davanti alla CTP di Salerno. Questa, previa riunione, li accoglieva, ritenendo non integrare presunzioni legali le rilevazioni eseguite presso altro soggetto (società Morra srl) e accertando la natura finanziaria delle operazioni intercorse con la società Mavial srl, appartenente allo stesso gruppo industriale della Intervini srl (società del gruppo Marrone).

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle entrate, che veniva accolto, sulla base di altre sentenze emesse dalla stessa Commissione per cause analoghe. In particolare la CTR ha ritenuto, quanto ai rapporti con la Morra srl, la sussistenza “di una finalità evasiva, in quanto consentiva agli utilizzatori della documentazione effettuata su modelli falsi di ottenere vantaggi fiscali; parimenti per i rapporti intercorsi con la Mavial srl, società del gruppo Marrone, le operazioni di finanziamento non hanno trovato alcun riscontro nell’oggetto sociale e non sono stati rinvenuti documenti idonei a comprovare tali operazioni”. La CTR ha altresì considerato che i rilievi dei verificatori costituiscono un valido fondamento probatorio, non adeguatamente contestato dalla società contribuente.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

2. Con ricorso NGR 4412/12 L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia n. 482/25/2010, dep. il 22 dicembre 2010, che in impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 1998 notificato a C.M. nella qualità di socio al 40% della Intervini srl, in relazione ai maggiori redditi accertati nei confronti della società (costi non deducibili e cessioni non fatturate), sulla base di altro accertamento nei confronti della Morra srl., ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

La CTR, posto che l’accertamento nei confronti del socio ha come presupposto l’accertamento in capo alla società, annullato con sentenza della CTP di Salerno (n. 43/15/07 dep. il 28.2.2007), e in mancanza di prova sulla percezione di somme da parte del C. provenienti dalla società, ha ritenuto l’atto impugnato carente del presupposto impositivo.

C.M. si costituisce con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c., deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

In data 25.7.2014 veniva depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.; In data 22.12.2014 con ordinanza interlocutoria n. 27269/14 veniva rinviato a nuovo ruolo il presente ricorso per trattazione congiunta con il ricorso RGN 16786/11.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso NGR 16786/11, la società deduce violazione di legge (art. 2909 c.c.), essendosi la CTR limitata a ritenere applicabili al rapporto tributario oggetto di contestazione le sentenze della stessa Commissione regionale della Campania (n. 205, n. 372 e n. 374 del 2005) relative ad altre parti (Marra s.r.l., Mavial s.r.l., Sasriv s.r.l., Sapis s.r.l.), ad altri periodi d’imposta (1993 e 1996), ed aventi ad oggetto diversi petita e causae petendi, essendo peraltro l’efficacia del giudicato esterno ancor più limitata nel giudizio tributario, D.P.R. n. 907 del 1986, ex art. 7.

2. Col secondo motivo si denunzia Illogica e contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), non avendo la CTR specificato in che modo le indicate sentenze, relative ad altre parti e a diversi rapporti, costituirebbero giudicato esterno e i motivi della loro applicabilità al caso di specie, essendosi la Commissione limitata ad apodittiche e generiche considerazioni.

3. Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e illogica e contraddittoria motivazione, avendo la CTR genericamente invocato il giudicato esterno con statuizioni astratte e generiche e con motivazione soltanto apparente.

4. Col primo motivo del ricorso RGN 4412/12, l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61), avendo la CTR attribuito efficacia vincola di giudicato alla sentenza di primo grado che aveva annullato l’accertamento nei confronti della società, non definitiva, avendo l’Agenzia interposto appello; e non potendo estendersi il giudicato nei confronti della società nell’autonoma controversia nei confronti del socio.

5. Col secondo motivo si denunzia violazione di legge, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 62, comma 1 e dei principi in materia di giudicato, avendo la CTR affermato che “l’appello dell’Agenzia allo stato è infondato”, con espressione interlocutoria di per sè estranea alla natura della sentenza.

6. Col terzo motivo si deduce omessa pronuncia (art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1), sulla sussistenza di un maggior reddito di partecipazione contestato al socio per effetto dell’asserita esistenza di redditi sociali extra contabili occultamente distribuiti fra i soci.

7. Col quarto motivo si denunzia error in procedendo (art. 295 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3 e art. 62), per non avere la CTR sospeso il giudizio instaurato dal socio, stante la pendenza della controversia relativa all’accertamento del maggior reddito in capo alla società (2214/11: 14814/2008).

8. Col quinto motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1; artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 41, comma 1, lett. e) Tuir), per avere la CTR ritenuto mancante il presupposto per l’accertamento in capo al socio posto che l’Ufficio non ha dato prova che il socio, a prescindere dall’accertamento in capo alla società, abbia percepito somme da quest’ultima. Prova che l’Ufficio non può essere in grado di fornire, stante la ristrettissima base sociale e la presunzione di occultamento della ridistribuzione del maggior reddito fra i soci.

1. Pregiudizialmente va riunito al presente ricorso NGR 16786/11, il ricorso NGR 4412/12, stante l’evidente connessione fra le due cause (di cui sono parte la società Intervini srl e i due soci D.P. e C., rispettivamente nella quota del 60% e del 40%), che traggono origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento notificati all’esito di una verifica fiscale effettuata nei confronti della società, dando luogo a cause legate a quella promossa dalla società da un vincolo di consequenzialità-pregiudizialità.

2. Verificata l’ammissibilità dei ricorsi, non sussistendo i vizi denunciati dai contro ricorrenti, vanno esaminati prioritariamente il primo motivo del ricorso NGR 16786/11 e il primo e il quarto motivo del ricorso NGR 4412/12, che sono fondati e vanno accolti.

2.1. Nel ricorso NGR 16786/11, la CTR della Campania ha motivato per relationem rispetto ad altre sentenze, relative ad altre società, limitandosi alla mera indicazione della fonte di riferimento, senza riprodurre i contenuti mutuati al fine di farne oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa sub iudice, non consentendo così di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione.

Giova in proposito ricordare che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite – Cass. S.U. n. 14814/2008 – “…quando la motivazione di una sentenza si limiti a rinviare ad altra motivazione, in maniera che non sia possibile individuare le ragioni che stanno a fondamento del dispositivo… la sentenza è nulla”. Si è ancora aggiunto che “…la motivazione deve essere “autosufficiente”, nel senso che dalla lettura della stessa, e non aliunde, deve essere possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno a base della decisione. Fino a quando non si formi il giudicato, la decisione produce effetti soltanto all’interno di ciascun separato, distinto processo. L’indipendenza dei rispettivi processi (da non confondere con la eventuale dipendenza dei rapporti dei quali si controverte in ciascun processo) rende necessario che ciascuno approdi ad una propria decisione, sorretta da motivazione che non sia eterodipendente, ma autonoma ed autosufficiente”. Se, per converso, come nelle fattispecie in esame, la motivazione della sentenza si limita a rinviare ad altra motivazione, in maniera che non sia possibile individuare le ragioni che stanno a fondamento del dispositivo, la sentenza è da considerarsi nulla (Cass. n. 107 del 08/01/2015; Cass. n. 3340 del 12/2/2013).

2.2. Nel ricorso NGR 4412/12, la CTR ha erroneamente affermato che in ordine alla determinazione del reddito di partecipazione del socio si sarebbe formato il giudicato esterno nel giudizio relativo alla società partecipata, che quindi andava esteso al socio, mancandone i presupposti (motivo n. 1); ed è incorsa nel denunciato error in procedendo, per non avere sospeso il giudizio instaurato dal socio in pendenza di quello della società (motivo n. 4).

2.3.Orbene nel caso di specie il giudice di appello, riconoscendo portata decisiva alla pronuncia, emessa dalla CTP, che in altro, separato, procedimento, aveva parzialmente annullato l’accertamento dei maggiori utili della società di capitali che costituivano il presupposto dell’accertamento della maggiore Irpef a carico dei soci per reddito di partecipazione – ha attribuito efficacia vincolante a tale sentenza che, però, non era ancora passata in giudicato.

2.4. Deve al riguardo rilevarsi che sussiste effettivamente rapporto di pregiudizialità dipendenza tra la causa avente ad oggetto la statuizione sui maggiori utili della società e quella, conseguente, relativa all’accertamento dei redditi di partecipazione dei soci. Considerato peraltro che le cause non erano riunite, la CTR ha erroneamente esteso, in via automatica, alla causa “dipendente” l’efficacia di una pronuncia, pregiudiziale, che non era ancora definitiva, in violazione dei principi in materia di giudicato esterno, che attribuisce tale efficacia “riflessa” alle sole sentenze definitive.

2.5. In attesa della definizione della causa pregiudiziale la CTR avrebbe dovuto piuttosto sospendere il giudizio nei confronti dei soci ai sensi dell’art. 295 c.p.c., norma che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, si applica anche al processo tributario e ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un vincolo di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di “giudicato”, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati (Cass. n. 16615 del 2015; n. 2214 del 2011; n. 1865/2012).

3. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi dei contribuenti, vanno accolti gli indicati motivi, con assorbimento dei restanti, e le sentenze vanno cassate con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania per nuovo esame, provvedendo anche sulle spese.

PQM

La Corte riunisce al presente ricorso NGR 16786/11, il ricorso NGR 4412/12;

accoglie i ricorsi; cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA