Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2059 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7366-2010 proposto da:

F.N. ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del

Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 588/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto

APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. F.N. ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dall’Appello di Campobasso, depositata il 13.11.2009, con la quale è stato accolta l’opposizione proposta dall’Agenzia delle Entrate avverso il decreto ingiuntivo reso inter partes in data 8.4.2006 dal Tribunale di Campobasso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso.

A seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

2. Il ricorso non risulta essere stato depositato.

Trova quindi applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibiiità de ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibiiità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr, Cass., nn. 6824/1988; 21969/2008).

3. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

Non è luogo tuttavia a pronunciare sulle spese, stante la tardività del controricorso; risulta infatti dal certificato negativo della Cancelleria di questa Corte che il ricorso, come da copia esibita, è stato notificato il 12.1.2010, mentre il controricorso è stato notificato in data 5.3.2010, perciò oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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