Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20589 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 19/07/2021), n.20589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13581/2015 R.G. proposto da:

Novolegno Spa, incorporante Xilopack Srl, rappresentata e difesa

dagli Avv.ti Salvatore Capomacchia e Cesare Persichelli, con

domicilio eletto presso il secondo in Roma via Crescenzio n. 20,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 10140/12/2014, depositata in

data 21 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile

2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Xilopack Srl impugnava l’avviso di accertamento, ai fini Iva, Ires e Irap per l’anno 2008, notificato dall’Agenzia delle entrate in relazione alla mancata regolarizzazione Iva delle fatture per il distacco di personale effettuato presso la Novolegno Spa, integrante una prestazione di servizi, nonché per l’indeducibilità di quote di ammortamento di costi per studi e ricerche e per l’emissione di una nota di credito oltre il termine D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 26.

L’impugnazione, accolta dalla CTP di Avellino quanto alla ripresa Iva per il distacco di personale e all’emissione della nota di credito, era parzialmente riformata dalla CTR in epigrafe sul primo rilievo.

Novolegno Spa, incorporante Xilopack Srl, propone ricorso per cassazione con due motivi limitatamente alla pretesa per il distacco di personale. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, per aver la CTR ritenuto il distacco di lavoratori, dalla Xilopack Srl alla Novolegno Spa, soggetto ad Iva in quanto prestazioni di servizi sull’asserita assenza di un interesse del distaccante per l’operazione, non considerando che si era trattato di un mero ribaltamento di costi tra distaccante e distaccatario, privo di vantaggio economico per il primo.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e nullità della sentenza per motivazione apparente.

3. Il secondo motivo, da esaminare per priorità logica, è inammissibile.

La motivazione della CTR, infatti, si diffonde ampiamente sui caratteri del distacco e dell’operazione in concreto posta in essere tra le parti, concludendo, attesa la ritenuta assenza di un interesse del distaccante (“né al raggiungimento di un vantaggio per la sua attività produttiva, né alle sue esigenze tecniche, produttive ed organizzative”), per l’esclusione del regime di non imponibilità.

La motivazione, in evidenza, non è né apparente, né assente, risolvendosi la censura – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – in una contestazione sull’interpretazione del giudicante dei documenti e delle prove, in vista di un riesame di merito, mai consentito in sede di legittimità.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. La CTR, con accertamento in fatto, ha escluso che la vicenda sia inquadrabile nell’ambito della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, ed ha concluso, come rilevato, che la l’operazione si traduceva in una prestazione di servizi, come tale soggetta ad Iva.

4.2. Anche ammettendo una diversa soluzione, peraltro, occorre dare atto che, nelle more del giudizio, è intervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza 11 marzo 2020, in C-94/19, San Domenico Vetraria Spa, la quale ha stabilito che “la Sesta Dir. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, art. 2, punto 1, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale” nella specie proprio la L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, – “in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente”.

Occorre sottolineare che di nessun rilievo è la circostanza che il distaccante e il distaccatario siano, effettivamente, in posizione di controllante e/o controllata, che attiene alla fattispecie concreta e non al fenomeno giuridico ed economico oggetto di considerazione da parte della Corte di Giustizia.

E’ invece importante che la prestazione di servizi, come definita dalla Sesta Dir., art. 2, punto 1, (che si specchia nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3), sia da ritenere onerosa, e quindi imponibile, condizione che ricorre ove sia ravvisabile un nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività.

E’ dunque irrilevante l’importo del corrispettivo, ossia che sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto nell’ambito della fornitura della sua prestazione.

Orbene, dallo stesso ricorso emerge che una tale condizione, ove si acceda alla stessa prospettazione della ricorrente, deve ritenersi sussistente (pag. 3 “evidenziava come fosse fatto pacifico… che nel caso in esame vi era stato un mero n’addebito dei costi sopportati dal distaccante”; pag. 7 e 8 “costituisce fatto pacifico… che la distaccataria… abbia corrisposto … solo ed esclusivamente il costo complessivo del personale;… si limita a distaccare il personale in favore dei altro imprenditore, ribaltando allo stesso il mero costo dei dipendenti, con piena neutralità della prestazione”), ponendosi, dunque, il pagamento dei costi come condizione per il distacco dei lavoratori.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

L’intervento, chiarificatore, della Corte di Giustizia giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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