Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20588 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 31/07/2019), n.20588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12042-2014 proposto da:

FILOTRADE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA BODRITO,

GIOVANNI MARONGIU;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati MAURIZIO CIMETTI, SANTE RICCI, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2013 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,

depositata il 25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 89/13/08, la C.T.P. di Genova respingeva il ricorso di Filotrade S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatale da S.R.T. Lucca e Cremona S.p.A. e il ruolo in essa indicato; la ricorrente aveva sostenuto l’illegittimità – a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, dell’iscrizione a ruolo dell’intero dazio doganale accertato con avviso di rettifica già oggetto di impugnazione (seppure respinta in primo grado), nonchè il difetto di legittimazione dell’agente della riscossione;

– la C.T.R. della Liguria, con la sentenza 25 marzo 2013, n. 35, (a seguito di decisione assunta nella camera di consiglio del 12 aprile 2011), respingeva l’appello della Filotrade con la seguente motivazione: “con riguardo alla questione concernente la carenza di legittimazione attiva del concessionario per la riscossione di Cremona, anche tale motivo appare ad avviso di questa commissione infondato. Invero la normativa di riferimento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, così come sostituito dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 4, prevede esplicitamente che il concessionario deputato alla riscossione sia quello del domicilio fiscale del contribuente.

Nel caso di specie la cartella esattoriale risulta essere stata formata dal concessionario per la riscossione territorialmente competente… avendo la società Filotrade domicilio fiscale in Cremona…. Risulta da non condividersi il motivo di gravame concernente la presunta violazione del D.Lgs. n. 246 del 1992, art. 68 e dell’art. 244 CDE, sulla base di una supposta lesione del principio della riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo. In virtù di tale principio, ad avviso dell’odierna ricorrente, l’A.F., davanti ad un ricorso verso un atto impositivo, non avrebbe il potere di iscrivere a ruolo alcuna somma fino a quando non sia stata pronunciata la sentenza di primo grado. Tale norma, che ha carattere generale, non può però, ad avviso di questa Commissione, essere applicata la materia doganale per la quale non solo non è prevista tale ipotesi, ma vige un principio diametralmente opposto. In proposito, infatti, l’art. 244 del Codice Doganale Comunitario prevede che la presentazione di un ricorso non possa portare ad un’automatica sospensione dell’esecutività dell’atto impositivo oggetto di controversia. Al contrario tale norma prevede che la sospensione debba dipendere esclusivamente dall’autorità doganale, la quale è l’unica ad avere facoltà di sospendere l’esecuzione.”;

– avverso tale decisione la Filotrade propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane, la quale deduce l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il 30/6/2011 la cartella è stata annullato in autotutela (cd. “sgravio”) a seguito delle sentenze d’appello (fatte oggetto di ricorso per cassazione) che hanno visto soccombente l’Agenzia nell’impugnazione dell’avviso di rettifica (atto presupposto);

– resiste con controricorso anche Equitalia Nord S.p.A. (subentrata a Equitalia Esatri S.p.A., a sua volta succeduta a S.R.T. Lucca e Cremona S.p.A.).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente – dando atto del sopravvenuto annullamento degli avvisi di rettifica dai quali era scaturita la cartella – richiede preliminarmente “l’annullamento del ruolo-cartella di pagamento”.

2. Lo sgravio della cartella – già disposto dall’Agenzia conseguentemente all’annullamento dell’atto presupposto (seppure non in via definitiva, stante l’impugnazione della relativa decisione della C.T.R. da parte dell’Ufficio) – comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (in applicazione dei principi espressi da Cass., Sez. U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv. 650327-01).

Devono comunque esaminarsi i motivi di ricorso originariamente proposti ai fini della statuizione sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14267 del 08/06/2017, Rv. 644637-01).

3. La Filotrade lamenta (va) la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del Reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice Doganale Comunitario), art. 244 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, per avere il giudice d’appello ritenuto ammissibile l’iscrizione a ruolo dell’intero importo indicato nell’atto impositivo doganale nonostante la pendenza di giudizio tributario sulla sua legittimità.

4. La doglianza è infondata.

Questa Suprema Corte, infatti, ha già statuito che “In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il contribuente abbia impugnato l’avviso di rettifica e non sia ancora intervenuta la decisione di primo grado, non è precluso all’Amministrazione finanziaria iscrivere a ruolo gli interi importi dovuti, in quanto, da un lato, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, nel prevedere una diversa modulazione dell’ammontare del tributo dovuto in relazione alla progressione dei gradi di giudizio, trova applicazione nella fase post decisum e non in quella ante decisum, mentre, dall’altro, non vi è, in materia doganale, una norma analoga al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, che, per la riscossione delle imposte dirette sui redditi, limita, a seguito dell’impugnativa, l’importo iscrivibile a ruolo a quello pertinente alla “fase amministrativa” del procedimento, ossia dalla notifica dell’atto impositivo sino alla decisione in primo grado, tanto più che una limitazione dell’iscrizione a ruolo dell’importo accertato anteriormente alla decisione giurisdizionale, si porrebbe in contrasto con l’art. 244 del codice doganale comunitario.” (ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 01/10/2014, Rv. 632919-01).

5. La ricorrente deduceva altresì la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 4, per avere la C.T.R. ritenuto legittimata a formare e notificare la cartella la S.R.T. Lucca e Cremona S.p.A., agente della riscossione di Cremona, sebbene la pretesa impositiva provenisse dall’Agenzia delle Dogane – Ufficio di Genova.

6. Anche tale doglianza è infondata.

Infatti, “in tema di riscossione di dazi e diritti doganali, la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell’ufficio doganale che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l’ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12 e 24, s’instaura un rapporto diretto, nonchè in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell’attività amministrativa.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 01/10/2014, Rv. 632921-01).

A tale principio si sono attenuti i giudici di merito che hanno dato atto della coincidenza tra l’ambito territoriale della S.R.T. Lucca e Cremona (agente della riscossione per la provincia di Cremona) e il domicilio fiscale (in Cremona) della Filotrade S.r.l.

7. In conclusione, in base al criterio di soccombenza virtuale il ricorso della Filotrade sarebbe stato respinto.

Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio – liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia dell’8 marzo 2018, n. 37 (in proposito, e con riguardo all’applicabilità dei parametri fissati dal previgente D.M. n. 55 del 2014, Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21205 del 19/10/2016, Rv. 641672-01) – in favore dell’Agenzia delle Dogane.

Non si fa luogo a condanna alle spese in favore di Equitalia Nord S.p.A. in quanto è inammissibile il controricorso, la cui notificazione è da reputarsi inesistente in ragione della mancata produzione dell’avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413-01).

8. La pronuncia di cessazione della materia del contendere esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte:

dichiara cessata la materia del contendere;

condanna la ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Dogane le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA