Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20588 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 19/07/2021), n.20588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 13483/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

C.A. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso da se

stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Cosenza

via Mario Mari 1/c.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 3484/03/2016 della Commissione Tributarla

Regionale della Calabria, depositata il giorno 7 dicembre 2016.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14

aprile 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate e la relativa cartella di pagamento, con cui vennero ripresi a tassazione maggiori redditi, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, per l’anno d’imposta 2007.

L’impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza resa il giorno 7 dicembre 2016, lo dichiarò inammissibile.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso C.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1 e 2, poiché la commissione tributaria regionale ha ritenuto inammissibile l’appello, ancorché dagli atti risultasse una notifica del ricorso eseguita direttamente presso il difensore dell’appellato, che aveva rifiutato di riceversi il plico giacché in precedenza revocato dall’incarico.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione con cui si denunci l’errore del giudice di merito in relazione alla percezione di documenti acquisiti agli atti del processo e menzionati dalle parti, non corrisponde ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; si tratta, piuttosto, di una inesatta percezione da parte del giudice delle circostanze poste a base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile quindi di essere denunciata esclusivamente con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), (Cass. 09/10/2015, n. 20240).

Orbene, a fronte dell’allegata mancata percezione da parte del giudice d’appello, circa l’esistenza di una pregressa notifica dell’atto di appello eseguita presso il difensore dell’appellato nel domicilio eletto, era onere della odierna ricorrente impugnare con revocazione la pronuncia in esame, per fare valere l’errore di lettura degli incartamenti processuali in cui sarebbe incorso il giudice.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, e art. 53, comma 2, avendo il giudice di merito erroneamente dichiarato inammissibile l’appello, solo perché l’amministrazione aveva omesso di depositare la ricevuta di spedizione del plico postale.

1.1. Il motivo è fondato.

Com’e’ noto, sul tema della notifica nel processo tributario dell’appello a mezzo del servizio postale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello, il fatto che l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.

Invece, in mancanza della ricevuta di spedizione, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione ella sentenza (Cass. S.U. 29/05/2017, n. 13452; conforme Cass. 11/05/2018 n. 11559).

2.2. Orbene, nella vicenda che ci occupa, è incontroverso, da un lato, che la notifica a mezzo del servizio postale dell’atto di appello venne ricevuta dall’appellato il (OMISSIS) (essendo il precedente (OMISSIS) giorno di sabato), dall’altro, che la costituzione in giudizio dell’amministrazione intervenne il successivo (OMISSIS), restando conseguentemente rispettato sia il termine lungo semestrale per l’appello (risalendo pacificamente il deposito della sentenza appellata al 31 luglio 2013 e dovendosi tenere conto della sospensione feriale fino al successivo 15 settembre), sia il termine di trenta giorni, decorrente appunto dalla ricezione del plico raccomandato, per la costituzione in lite.

4. In definitiva, dichiarato inammissibile il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA