Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20588 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 07/10/2011), n.20588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19939-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

IRCAC ISTITUTO REGIONALE CREDITO COOPERAZIONE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato SIVIGLIA

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato SAMMARTINO SALVATORE

con procura speciale notarile del Not. Dr. CRISCUOLI ROSALIA in

PALERMO, rep. n. 388 del 03/08/2007;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 24/2005 della COMM. TRIB. REG. di

PALERMO, depositata il 07/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato SAMMARTINO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro l’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha confermato l’annullamento, già deciso in primo grado, di un avviso di accertamento IRPEG – ILOR 1986 relativo al trattamento fiscale di una sopravvenienza attiva risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 1986 e derivante dall’utilizzo per l’importo di L. 7.108.642.000 di utili maturati negli esercizi precedenti ed erogati a fondo perduto nell’ambito di operazioni di credito agevolato alla cooperazione.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate si fonda su un unico complesso motivo, contenente sia una censura riferita all’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione e falsa applicazione degli artt. 2423 e 2424 c.c. e dei principi generali in materia di formazione del bilancio, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53 e segg. in relazione alla L.R. siciliana n. 12 del 1963 ed allo statuto dell’IRCAC adottato con D.P.Reg. n. 6 del 1963). sia una censura riferita all’art. 360 c.p.c., n. 5 (motivazione insufficiente e illogica su punti decisivi della controversia).

Il contribuente si è costituito con controricorso e ha depositato memoria.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.5.2011. in cui il PO ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per la comprensione della questione sottoposta all’esame della Corte va premesso che l’IRCAC è un ente economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con L.R. Sicilia n. 12 del 1963 il quale, per obbligo statutario, destina parte dei propri utili alla erogazione di contributi in conto interessi sui crediti agevolati concessi da banche convenzionate a società cooperative, al fine di ridurre il costo del denaro per queste ultime.

Quando per l’erogazione di detti contributi vengono impiegati non gli utili maturati nell’anno di esercizio ma quelli accantonati negli anni precedenti e iscritti nell’apposito “Fondo contributi interessi credito agevolato” (di seguito semplicemente “Fondo”), l’IRCAC da evidenza contabile all’utilizzo del Fondo facendo transitare dal conto economico le somme che vengono dal medesimo prelevate per essere erogate ai beneficiari: “Istituto, cioè, iscrive delle somme nel conto economico sia tra le poste di ricavo (sopravvenienze attive) che tra le poste di costo (interessi versati a banche convenzionate).

L’odierna controversia nasce perchè, secondo l’IRCAC, fatto che le somme prelevate dal fondo per l’erogazione dei contributi vengano iscritte nel conto economico come sopravvenienze attive non giustifica l’inclusione di dette somme nell’imponibile dell’imposta sui redditi, in quanto si tratta di utili già tassati nell’anno della relativa percezione, il cui transito nel conto economico è necessario al solo fine di dare evidenza contabile all’utilizzo del Fondo medesimo: fermo restando, peraltro, che l’impiego di tali somme nell’erogazione dei contributi costituisce contabilmente una perdita da detrarre ai fini della determinazione del reddito imponibile, in quanto è qualificabile come eliminazione di attività iscritte in bilancio nei precedenti periodi di imposta.

Conviene ancora precisare, per chiarire i contorni fattuali della vicenda, che nella dichiarazione dei redditi per il 1986 l’IRCAC non aveva detratto dall’imponibile la somma di L. 7.108.642.000 erogata in quell’anno per i contributi de quibus in quanto l’ammontare dell’imponibile dichiarato discendeva dalla evidenziazione contabile di della somma non solo come perdita ma anche come sopravvenienza attiva; successivamente, quindi. L’Istituto aveva avanzato una istanza di rimborso della eccedenza d’imposta versata, chiedendo la riliquidazione dell’imposta dovuta all’esito della detrazione dall’imponibile della suddetta somma di L. 7.108.642.000. A fronte del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria a detta istanza. l’IRCAC ha introdotti) un giudizio di rimborso, tuttora pendente. Nelle more del giudizio di rimborso l’Ufficio ha emanato un avviso di accertamento contenente l’espresso disconoscimento della suddetta richiesta di detrazione, senza alcun recupero di imposta (già a suo tempo versata) o irrorazione di sanzioni, ed è sul ricorso proposto dall’IRCAC contro tale avviso di accertamento che si è formata la sentenza di appello oggetto dell’odierno giudizio di legittimità.

Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale ha accolto la tesi dell’IRCAC affermando che “la sopravvenienza attiva derivante dall’utilizzo del Fondo contributi interessi credito agevolato, costituito da utili tassati nell’esercizio precedente, è legittimamente detraibile in quanto è da considerare alla stregua di una perdita patrimoniale e, come tale, deducibile dal reddito dell’esercizio” (pag. 2. penultimo capoverso).

la difesa erariale censura la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, affermando che l’utilizzo delle somme accantonate nel Fondo per l’erogazione dei contributi de qui bus implica la movimentazione di poste patrimoniali e non di poste reddituali;

cosicchè il transito di tali partite sul conto economico deve restare fiscalmente neutro, con la conseguenza che non si possono computare tali somme tra le poste negative di reddito (come perdite) senza computarle anche, a pareggio, tra le poste positive di reddito (come sopravveniente attive).

Il motivo è fondato.

L’utilizzo delle somme iscritte nel Fondo per l’erogazione di contributi in conto interessi, a favore delle società cooperative finanziate dalla banche convenzionate, non costituisce per l’IRCAC un costo, bensì un impiego di utili accantonati. Tale utilizzo quindi non può considerarsi tra le componenti reddituali negative e in effetti non risulta riconducibile ad alcuna delle voci in cui si articolano i “costi” del conto economico di cui all’art. 2425 c.c. oggi vigente (costi della produzione, oneri finanziari, rettifiche di valore di attività finanziarie, oneri straordinari) nè ad alcuna delle voci in cui si articolavano le “perdite” del conto profitti e perdite di cui all’art. 2425 bis c.c. nel testo ratione temporis vigente. L’erogazione dei contributi in conto interessi, in altri termini, determina una diminuzione del passivo patrimoniale (nella posta contabile che rappresenta il Fondo) che trova contropartita nella diminuzione dell’attivo patrimoniale (nella posta contabile cassa, o banca); mentre non determina alcuna variazione di conto economico (perdita, secondo l’art. 2425 bis all’epoca vigente, o costo, secondo l’art. 2425 oggi vigente). Detto impiego, pertanto, non può incidere sulla determinazione dell’imponibile a fini IRPEG e ILOR e quindi, se viene fatto transitare dal conto economico, deve restare fiscalmente neutro.

Ne. sotto altro profilo, può condividersi la tesi proposta dall’IRCAC nel controricorso, secondo cui l’impiego delle somme iscritte nel Fondo per l’erogazione di contribuii in conto interessi integrerebbe l’ipotesi delle perdite derivanti dalla eliminazione totale o parziale di attività iscritte in bilancio in precedenti periodi d’imposta, di cui al D.P.R. n. 57 del 1973, art. 57, lett. b) all’epoca vigente. Nella fattispecie infatti non si traila di perdite di attività ma di impieghi di attività.

In definitiva, dunque, le somme erogate dall’IRCAC nell’assolvimento della propria l’unzione istituzionale dì sostengo alla cooperazione, ai beneficiari dei contributi in conto interessi non possono essere considerate un costo detraibile ai fini della determinazione del reddito imponibile.

La scelta di far transitare dette somme dal conto economico deve pertanto essere realizzata, come già precisato, in maniera da risultare fiscalmente neutra, con la conseguenza che l’iscrizione di dette somme tra le uscite deve essere bilanciata da una simmetrica iscrizione tra le entrate.

La censura di violazione dei principi della disciplina del bilancio coglie dunque nel segno, perchè la Commissione Tributaria Regionale, affermando la detraibilità della sopravvenienza attiva derivante dall’utilizzo del Fondo contributi interessi credito agevolato, non ha tenuto conto dei principi sopra enunciati in materia di formazione del bilancio.

In accoglimento del ricorso si deve quindi cassare la sentenza gravata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si deve decidere la causa nel merito, respingendo la domanda de contribuente.

Le spese si compensano, anche per i gradi di merito, in considerazione dell’assenza di precedenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge la domanda del contribuente. Dichiara compensate le spese anche per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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