Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20588 del 07/08/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20588 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
ORDINANZA
sul ricorso 22258-2016 proposto da:
AVERSA ALFONSO, BREGANT ALESSANDRA, BUSO MAURIZIO,
GUERRUCCI FRANCESCO, LUCATI MASSIMO, PECORALE MARIO,
STABILE ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAllA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato
PIETRO FRISANI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
Data pubblicazione: 07/08/2018
depositato il 03/03/2016, Cron.n. 1224/2016, R.G.n.
499/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere PASQUALE
D’ASCOLA.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1)
Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Ancona, i ricorrenti
chiedevano la condanna dei Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la
irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, promosso
il 4
Corte d’Appello di Bologna, alla quale la Corte dorica li aveva rimessi per
competenza territoriale.
Nell’odierno ricorso espongono:
che la Corte felsinea aveva definito il primo procedimento (rg 335/13) con
decreto 6 dicembre 2013.
che la Corte di appello di Ancona, alla quale era stata chiesta l’equa riparazione
per la durata irragionevole del procedimento instaurato a; sensi della legge
Pinto, ha accolto parzialmente l’opposizione all’iniziale decreto di rigetto
dell’istanza;
che con decreto n. 1224 del 3 marzo 2016 ha accolto parzialmente il ricorso
e liquidato per ciascuno dei ricorrenti soltanto la somma di euro 500,
prendendo in considerazione soltanto tempo cP durata del giudizio di equa
riparazione superiore ai tre anni, considerandolo alla stregua di un ordinario
giudizio di cognizione.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
2)
Con unico motivo i ricorrenti denunciano a violazione dell’art. 2 comma 1,
c 2, c 2bis e ter , art, 3 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6 CEDU,, nella parte in
cui il provvedimento impugnato ha ritenuto giustificata la protrazione per tre
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febbraio 2010 davanti alla Corte d’Appello di Roma e riassunto davanti alla
anni della durata de! giudizio presupposto, relativo alla materia dell’equa
riparazione.
Assumono che i procedimenti per equa riparazione devono avere, secondo la
giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della sentenza n. 36/2016 della
computabile in un anno o due a seconda degli sviluppi del giudizio di equa
riparazione.
3)
In controricorso l’avvocatura dello Stato deduce che la sentenza della
Corte Costituzionale impone comunque una valutazione in concreto della
durata del processo, tenendo conto dell’oggetto di esso, del comportamento
delle parti e dell’esito del processo.
Rileva che i ricorrenti avevano introdotto erroneamente il giudizio di equa
riparazione innanzi la Corte di appello di Roma e che era stata dichiarata la
competenza territoriale di Bologna; che tale errore era imputabile alla parte, la
quale aveva atteso la declaratoria di incompetenza anche dopo che nei marzo
2010 era stata pubblicata la sentenza deka Corte di Cassazione 6306/10, che
aveva introdctto il principio sulla base del quale era stata ravvisata
l’incompetenza.
Il Ministero della Giustizia nega pertanto
la
fondatezza del ricorso e chiede che
comunque non si tenga conto del tempo trascorso tra la declaratoria di
incompetenza cil Roma e la data di deposito del provvedimento di Bologna.
4)
il ricorso è fondato.
Sulla base delle argomentazioni svolte in ricorso, questa Corte ha già avuto
modo di ritenere che nell’ambito di un processo instaurato ai sensi della legge
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Corte costituzionale, una durata inferiore rispetto ai giudizi ordinari,
cd. Pinto, Per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata di un altro
processo, la durata complessiva dei due gradi di giudizio è ragionevole qualora
non ecceda il termine di un anno per grado, anche alla luce della sentenza n.
36 del 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.
del processo di equa riparazione in primo grado. (Cass. Sez. 6 – 2, n, 16857
del 09/08/2016).
Quanto al protrarsi di un giudizio a causa d declaratoria di incompetenza è
stato osservato che il giudice dell’equa riparazione, in presenza di un giudizio
presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di
incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase,
la durata che corrisponde al grado, avendo invece ‘onere di determinare quale
avrebbe dovuto essere ia cui:nata ragionevole per il giudizio presupposto sulla
base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria
del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e
sottraendo dalla durata complessiva del giudizio tutto il tempo (solitamente il
periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua
riassunzione davanti al giudice dichiarato competente (Cass. n. 26208 dei
19/12/2016).
Discende da guanto esposto raccoglimento dei ricorso e la cassazione del
provvedimento impugnato. La cognizione va rimessa alla Corte di appello di
Ancona in diversa composizione„ che, distinguendo le posizioni eventualmente
non identiche, si atterrà, nello svolgimento del giudizio, ai principi di diritto di
cui sopra e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
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2,comma 2 bis, della I. n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata
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La Corte accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato in relazione ai profili accolti e rinvia alla
Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
27 settembre 2017.
Il Presidente
Dr Stefano Petitti
Fàio13ario Giucliziark,
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
07 AGO. 2018
sulle spese del giudizio di legittimità.