Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20587 del 30/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.30/08/2017),  n. 20587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15273-2016 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. ASELLO 27,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BALDASSERONI, rappresentato

e difeso dall’avvocato FABIO TROMMACCO;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14

A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere Dott. ORILLA LORENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Trento, con sentenza 21.3.2016, ha rigettato l’appello proposto da S.C. contro la sentenza n. 366/2015 con cui il Tribunale aveva dichiarato, in accoglimento della domanda di M.M., l’intervenuto acquisto per usucapione di una porzione della p.f. 3463/2011 in CC Meano. Per giungere a tale soluzione la Corte di merito – per quanto ancora interessa – ha osservato:

– che era infondata la tesi difensiva dell’appellante circa l’epoca di inizio del possesso;

– che era irrilevante il richiamo alla detenzione e alla interversione del possesso;

– che non era stata censurata l’affermazione del primo giudice circa la mancanza di prova in ordine alla realizzazione degli interventi col consenso dell’appellante o del suo dante causa;

Contro tale decisione il S. ricorre per cassazione sulla base di due motivi a cui resiste il M. con controricorso.

Il relatore ha proposto l’inammissibilità del primo motivo e il rigetto per manifesta infondatezza del secondo.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (l’animus possidendi).

Il motivo è inammissibile perchè, come testualmente dispone l’art. 348 ter c.p.c., u.c., anche in caso di sentenza di appello che conferma quella di primo grado il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, dell’art. 360, comma 1: nel caso in esame, si verte proprio in tema di “doppia conforme” e dunque il vizio di cui al n. 5 non poteva denunziarsi in cassazione.

Oltretutto, con riferimento alle osservazioni contenute in memoria difensiva, non vi è differenza tra l’impianto ricostruttivo del fatto operato dal giudice di primo e di secondo grado. Infatti, come emerge dalla sentenza impugnata, anche il Tribunale aveva valorizzato la mancanza di prova della tesi difensiva fondata sul consenso del convenuto o del suo dante causa alla esecuzione degli interventi posti in essere dal M. sull’immobile in questione nel ventennio antecedente alla domanda.

2 Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) rilevandosi che il M. si è sempre trovato ad operare a titolo di detenzione e per poter usucapire avrebbe dovuto dimostrare di avere agito ex art. 1141 c.c.. Ribadisce la tesi del consenso al godimento dei terreni e della clandestinità degli interventi di realizzazione dei manufatti.

Il motivo è manifestamente infondato perchè si risolve in una censura in fatto contro la decisione della Corte d’Appello che invece ha affrontato la questione del possesso sia in termini di durata ai fini del computo del ventennio, sia in termini di idoneità all’acquisto per usucapione, evidenziando la mancanza di prova di un eventuale consenso (riscontrata dal primo giudice e non espressamente censurata) e l’irrilevanza del richiamo alla detenzione e alla interversione del possesso.

In conclusione il ricorso va respinto con addebito di spese alla parte soccombente.

Considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, peri ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA