Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20587 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 29/09/2020), n.20587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7697-2015 proposto da:

VOLTA REAL ESTATE SRL in persona del P.d.0 e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato GIZZI FABRIZIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARINO GIUSEPPE giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4878/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIZZI per delega dell’avvocato

MARINO che ha chiesto l’accoglimento; udito per il controricorrente

l’Avvocato VALENZANO che ha chiesto il ridetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Volta Real Estate Srl ricorre per la cassazione della sentenza n. 4878/2014 della CTR della Lombardia che, riformando la sentenza della CTP di Pavia n. 137/3/12, confermava l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), Registro (OMISSIS) e relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33 comma 3, a causa della mancata utilizzazione edificatoria, prima del decorso del quinquennio, dall’acquisto di un’area edificabile.

In fatto, Volta Real Estate S.r.l. aveva acquistato, il 22 marzo 2006, un terreno edificabile nel Comune di Linarolo (PV), con atto registrato il 5 aprile 2006, usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 e alla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 76. Pertanto aveva assolto l’imposta di registro, con aliquota ridotta all’l% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. A seguito di sottoscrizione di convenzione con il Comune di Linarolo (PV), Volta Real Estate cedeva il predetto terreno lottizzato ad altre società mediante una serie di atti, l’ultimo dei quali registrato in data 22 febbraio 2007. L’Ufficio Territoriale di Pavia, riscontrato che la Società aveva ceduto il terreno lottizzato senza aver provveduto ad edificarlo entro cinque anni dall’acquisto, riteneva la stessa decaduta dalle agevolazioni tributarie stabilite dalle richiamate disposizioni e procedeva, in data 10 gennaio 2011, all’emissione dell’avviso di liquidazione, notificato I’ll gennaio 2011, rideterminando le imposte indirette nella misura ordinaria.

Avverso tale avviso di liquidazione la società proponeva ricorso, lamentando la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, che la CTP di Pavia accoglieva, mentre la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dell’ufficio, affermando che quest’ultimo non doveva considerarsi decaduto dal potere impositivo di ripetere i benefici fiscali riconosciuti in sede di stipula dell’atto, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, per effetto della proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis.

Diritto

motivi della decisione

La società contribuente con i tre motivi che seguono, ribaditi con memoria, deduce: 1. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del principio, ex art. 112 c.p.c., di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove la Commissione Tributaria Regionale, avendo dichiarato l’Ufficio non decaduto dall’azione di recupero delle maggiori imposte liquidate in ragione della proroga biennale dei termini di accertamento di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis, non essendo stata dedotta o eccepita tale eccezione dalle parti, è incorsa nel vizio di extra petizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

2. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in combinato disposto con l’art. 101 c.p.c., comma 2, per avere i Giudici del gravame deciso la controversia sulla base di una questione rilevata, in assenza di contraddittorio tra le parti;

3. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 e 1-bis, e del combinato disposto della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e della L. n. 448 del 2001, art. 76, nonchè dal D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 19, per avere, i Giudici del gravame, escluso la decadenza dell’Ufficio dall’azione di recupero dell’imposta in relazione alle disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 e 1-bis, ipotesi previste per il caso di mancata adesione a condono e relativa ad atti registrati entro la data del 20 marzo 2002.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il terzo motivo di gravame è fondato, rimanendo in esso assorbiti i rimanenti.

La L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 e 1-bis dispone: “Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonchè per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l’aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l’istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni”.

L’art. 1-bis dispone ” Le violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte “. La disposizione relativa alla proroga biennale dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta, di cui all’ultimo capoverso del comma 1, riguarda gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002: essa non si applica, pertanto, al caso qui in esame, relativo ad un atto registrato nel (OMISSIS).

In ordine al termine di decadenza per l’emissione dell’avviso di liquidazione

dell’imposta ordinaria di registro e relative sanzioni, questa Corte ha già affermato il principio, che questo collegio condivide e fa proprio, secondo cui,” in tema di agevolazione tributaria L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, vigente “ratione temporis”, in caso di mancata edificazione entro cinque anni dall’acquisto in area soggetta a piano urbanistico particolareggiato, il termine di decadenza per l’emissione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria di registro e connesse sanzioni è quello triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, decorrente (nella specie) dalla registrazione dell’atto di rivendita del bene, non dovendo essere comunicata dal contribuente la perdita del beneficio fiscale.” Cass.n. 27080 /2016

Nel caso in esame, pertanto, occorre far riferimento al termine triennale di cui al medesimo art. 76, comma 2, (vale a dire, al mancato avveramento della condizione di edificazione, necessaria per conservare i benefici, che comunque era stata dichiarata nell’atto registrato di rivendita); poichè l’atto di rivendita del bene, per il cui acquisto la parte aveva usufruito delle agevolazioni, è del 22.03.2007, l’ufficio risulta decaduto dal potere accertativo, avendo notificato l’avviso di liquidazione l’11.01.2011, ben oltre il terzo anno.

Va, conseguentemente, accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo.

La complessità della normativa di riferimento induce a compensare le spese del procedimento di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, in esso assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso. Spese del giudizio di merito compensate. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 7.300,00 oltre spese in misura forfettaria ed accessori se dovuti.

“Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a)”.

Così deciso in Roma, adunanza pubblica, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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