Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20586 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15295/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9578/15/2017 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di un maggiore reddito d’impresa ai fini IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2010 della P.R.G. s.a.s. di P.G. & C., imputato alla socia D.R. per la quota di partecipazione del 40 per cento dalla stessa detenuta nella predetta società, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando l’esistenza di un giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 10297/01/2014 emessa della medesima CTR tra le stesse parti ma con riferimento all’anno d’imposta 2007, favorevole alla contribuente, che riteneva prevalente rispetto alla sentenza n. 1058/48/2014, pronunciata sempre dalla CTR campana tra le stesse parti, in quanto quest’ultima decisione era intervenuta successivamente ed al giudizio non aveva partecipato la contribuente;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, incentrato sulla errata applicazione del giudicato esterno, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., è fondato e va accolto.

2. Con il secondo motivo, incentrato sulla nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

4. Invero, la CTR ha ritenuto applicabile nella specie il giudicato formatosi su precedente annualità d’imposta con riferimento ad un fatto, ovvero la “pretesa diretta partecipazione alle vicende societarie afferenti la P.R.G. S.a.s. di P.G.” della socia D., non avente caratteristica di durata e comunque variabile da periodo a periodo, così contravvenendo al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudicato tributario si estende solo agli elementi costitutivi delle fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente come le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria, ma non ai fatti variabili da periodo a periodo, come la capacità contributiva, le spese deducibili ed altro (Cass. Civ., Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916, cui hanno fatto seguito numerosissime pronunce conformi, tra cui Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 30/09/2011; Sez. 5, Ordinanza n. 37 del 03/01/2019).

5. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla competente CTR per nuovo esame che condurrà alla stregua dei principi sopra enunciati, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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