Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20586 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 29/09/2020), n.20586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15247/2014 R.G. proposto da:

C.D. rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Mottola Pierpaolo e dall’avv. Mottola Vincenzo (PEC

avvmottolavincenzo.pec.it) domiciliato in Roma, p.zza Cavour, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giuste delega in atti dall’avv.

Paparo Marina (PEC marinapaparo.avvocatinapoli.legalmail.it) con

domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Monaco

Antonietta (PEC antoniettamonaco.ordineavvocatiroma.orq) in via P.

Aretino n. 69;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 411/46/13 depositata il 03/12/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/12/2019 dal Consigliere Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Ufficio e in riforma della sentenza di primo grado sancito la legittimità degli atti impugnati, n. 24 estratti di ruolo per IVA ed IRPEF e altri tributi dovuti per gli anni tra il 1995 e il 2006;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso il Riscossore mentre l’Amministrazione Finanziaria ha depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella circostanza di fatto dell’esistenza di una iscrizione ipotecaria sull’immobile di proprietà del ricorrente;

– il secondo motivo denuncia vizi motivazionali ed erronea applicazione degli artt. 99,100,101 e 112 c.p.c., art. 131 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., art. 2907 c.c. e artt. 24 e 111 Cost, in ragione dell’omessa indagine interpretativa della domanda introduttiva proposta dal ricorrente, per avere erroneamente la CTR qualificato il contenuto dell’impugnazione proposta dal ricorrente come impugnazione rivolta a contestare gli estratti di ruolo o a introdurre un’azione di mero accertamento negativo in ordine alla debenza dei tributi;

i motivi, con le precisazioni che seguono, sono fondati;

– va premesso, sul piano generale, che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22184 del 22/09/2017) in tema di contenzioso tributario, l’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo;

– ma altrettanto in generale è nondimeno vero che il contribuente è ammesso all’autonoma impugnativa della cartella di pagamento della quale a causa dell’invalidità della relativa notifica sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;

– a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi “non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (così Cass. SSUU 19704/15);

– altrettanto indubbio è che tale impugnativa non si è esaurita nella deduzione di vizi intrinseci alle cartelle stesse (indicate negli estratti di ruolo ma, a detta del contribuente, mai notificate), senza attingere alla fondatezza nel merito della pretesa tributaria, che come risulta dalla sentenza impugnata è stata contestata in quanto estinta per prescrizione e decadenza (pag. 3 terza riga della sentenza della CTR);

– pertanto, nel ritenere che “la circostanza della inesistenza o della mancanza di notifica della cartella è irrilevante” e che “la declaratoria di inammissibilità della impugnazione del solo ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c. prescinde dalla circostanza che la cartella sia stata o meno notificata o sia stata notificata in modo inesistente”, la CTR campana ha commesso errore di diritto;

– invero, di fronte all’eccezione di mancata notifica degli atti precedenti, dell’esistenza dei quali sarebbe venuto a conoscenza solo con il ritiro presso il Riscossore dell’estratto di ruolo, il giudice dell’appello doveva esaminare le produzioni del Riscossore assumendo rilevanza dirimente la prova della regolare e tempestiva notifica di tali atti, se del caso (in caso di disconoscimento delle copie) anche ordinando la produzione in giudizio degli originali;

il tutto andava compiuto, peraltro, nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23039 del 11/11/2016), in tema di riscossione delle imposte, ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell’estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella;

– conseguentemente il ricorso va accolto; la sentenza è cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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