Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20585 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.30/08/2017),  n. 20585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14107/2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. SECCHI 9,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

OP ESPERTA SCARL in persona del Presidente legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FAUSTO SALERNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 335/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso per mancata autosufficienza dell’unico motivo del ricorso.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

P.G., convenne in giudizio la A.P.O.A. Esperia s.c.a.r.l., chiedendo la sua condanna, in via subordinata ai sensi dell’art. 2041 c.c., al pagamento della somma di Lire 30.000.000, a titolo di compenso per l’attività di promozione di un marchio svolta nell’interesse della convenuta.

La convenuta resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Catanzaro accolse la domanda proposta in via subordinata dall’attore, condannando la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 20.000,00;

La Corte di Appello di Catanzaro pronunciandosi sul gravame proposto dalla O.P. Esperia, dichiarò inammissibile la domanda proposta ex art. 2041 c.c..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.G. sulla base di un unico motivo.;

la O.P. Esperia s.c.a.r.l. ha resistito con controricorso.

1.- L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. – giudicato interno – e la pronuncia ultra ed extra petita, per non aver la Corte di Appello considerato che la decisione del Tribunale in ordine alla inesistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti era passata in giudicato, siccome il relativo capo autonomo della sentenza non era stato impugnato dalla controparte) è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, in quanto: in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, se non limitatamente ad un breve stralcio (relativo alle conclusioni rassegnate dalla O.P. Esperia s.c.a.r.l.), l’atto di appello di controparte, vieppiù se si considera che a pagina 6 della sentenza impugnata la corte territoriale chiaramente afferma che sul punto era stato formulato uno specifico motivo d’appello.

Del resto, dalle conclusioni trascritte a pagina 3 del ricorso si evince che ((…) o a qualunque altro titolo (…)) l’appellante aveva escluso la fondatezza della avversa pretesa anche sul piano contrattuale, evidentemente avendo rimesso in gioco la valutazione anche di tale profilo. Senza tralasciare che è lo stesso ricorrente a porre in rilievo, a pagina 4 del ricorso, che lo scopo esplicitato dell’appellante era quello di far riemergere la domanda di natura contrattuale proposta in via principale dal P., al fine di ottenere il rigetto di quella di indebito arricchimento per difetto del requisito indefettibile della residualità. Il gravame, pertanto, era volto, di riflesso, al rigetto della domanda in relazione alla quale, in primo grado, l’appellante era risultato soccombente.

La ratio decidendi sottesa all’affermazione dell’avvenuta rinuncia implicita, ex art. 346 c.p.c., alla domanda principale basata sulla responsabilità contrattuale, per non essere stata la stessa riproposta, non è stata, invece, censurata;

In definitiva il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente, a rimborsare, a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% ed accessori, come per legge, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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