Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20584 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.30/08/2017),  n. 20584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21176/2015 proposto da:

C.T. SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed Amministratore Delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo

studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SALVATORE LOMBARDO;

– ricorrente –

contro

G.A. DITTA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 140/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso perchè il ricorrente con il primo motivo e il secondo motivo non coglie l’effettiva ratio decidendi.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

La società C.T. S.r.l. con ricorso del 31 agosto 2015 chiedeva a questa Corte la cassazione della sentenza 140 del 2015 con la quale la Corte di Appello di Genova dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto il Molino Colloidale Inox AISI, stipulato tra la società C.T. & C. e la ditta G.A., per inadempimento della società C.T., condannava quest’ultima alla restituzione della somma di Euro 3.600,00 e al pagamento delle spese del giudizio.

La cassazione è stata chiesta per due motivi: a) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360, n. 3, in relazione agli artt. 112 e 189 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 2697 c.c..

G.A. Ditta in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria, ex art. 378 c.p.c..

2.- Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la mancata pronuncia sull’eccezione formulata con la comparsa conclusionale di rinunzia della domanda, da parte dell’appellante, il quale, non essendo comparso all’udienza di precisazione delle conclusioni, avrebbe implicitamente, abbandonato la domanda, va osservato che, come più volte affermato da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte (in questo caso, il rigetto dell’eccezione con la quale si chiedeva che venisse dichiarata abbandonata la domanda da parte dell’appellante), anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando, la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011, Cass. n. 3756/2013).

Nella specie, non vi è omessa pronuncia, perchè, comunque, il ragionamento della Corte distrettuale presuppone che l’eccezione di cui si dice sia stata ritenuta infondata o illegittima. Senza dire, che la sentenza impugnata riporta le conclusioni dell’appellante con la precisazione nella parte espositiva che: “Espletata la prova, infine, le parti precisavano le conclusioni, trascritte in epigrafe, all’udienza collegiale in data 9 ottobre 2014” e tale affermazione non è stata censurata, anzi è stata del tutto disattesa.

2 a) Nè può essere trascurato il fatto che, nell’ipotesi in cui una parte non precisa le conclusioni all’udienza a ciò finalizzata, rimangono, comunque, pienamente legittime le conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo mai rinunziate. Come è stato già detto da questa Corte (Cass. 25725 del 2014), che qui si conferma e si ribadisce: “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, infatti, non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (Cass. 3.2.2012 n. 1603; Cass. 16.2.2010 n. 3593; Cass. 26.9.1997 n. 9462; v. anche S.U. 22.11.1984 n. 6003).

3.- Quanto al secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta il fatto che la Corte distrettuale non avrebbe considerato che era mancata la prova del vizio denunciato, va osservato che la censura, non solo non coglie la ratio decidendi, ma e, soprattutto, non tiene conto che la decisione è ampiamente motivata e sorretta, non solo dalla relazione del CTU, ma, anche, dalle prove testimoniali, dalle quali sarebbe risultato pienamente provato il non funzionamento del macchinario oggetto del giudizio. In altri termini, dall’ampia motivazione della sentenza emerge che, pur in mancanza delle prove tecniche di funzionamento, il non funzionamento del macchinario di cui si dice emergeva con chiarezza dall’intera istruttoria.

In definitiva il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, posto che la parte intimata in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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