Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20584 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 29/09/2020), n.20584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.C. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1492-2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.P. rappresentata e difesa dall’avv. Selicato Gianluca

con domicilio eletto in Roma piazza Giovanni Rendaccio n. 1 presso

l’avv. Musa Leonardo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 40/06/12 depositata il 18.05.2012

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2019

dal Consigliere Pandolfi Catello.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 40/06/12, depositata il 18/05/2012.

La vicenda trae origine dalla notifica a P.P. dell’avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2002, con cui l’Ufficio contestava al contribuente che la cessione di vecchi fabbricati con aree annesse, alla ditta RIPA Costruzione, dovesse tener conto delle potenzialità edificatorie del sito e quindi essere ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 81 TUIR, comma 1, lett. b). Il P. opponeva l’atto con ricorso alla CTP, che lo rigettava ribadendo la legittimità dell’atto impositivo. Il successivo appello del contribuente veniva invece accolto con la decisione, impugnata in questa sede con il ricorso dell’Ufficio in esame, basato su tre motivi.

Ha resistito il sig. P.P. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Tanto premesso si osserva:

Con il primo motivo l’Ufficio lamenta nella sentenza della CTR una motivazione apparente in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2.

In particolare, ritiene che la sentenza impugnata “non specifica nè per quali ragioni, nè con la ponderazione di quali elementi o fatti, nè in base a quale propria cognizione chiara e compiuta dei fatti che avevano originato la controversia e le vicende processuali, la decisione di primo grado fosse carente di motivazione con ciò incorrendo proprio nel vizio che intendeva censurare”. Orbene, il testo rende palese, in presenza di una motivazione anzi piuttosto diffusa, che la sentenza impugnata non possa essere censurata sotto il profilo dedotto dall’Ufficio del difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e va, pertanto, ritenuta infondata.

Con il secondo motivo, l’Amministrazione finanziaria lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 67 TUIR, comma 1, lett. B) e art. 68 TUIR, della L. n. 724 del 1994, art. 30 nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis.

In particolare, l’Ufficio contesta l’assunto della CTR secondo cui l’Amministrazione non possa “procedere all’interpretazione dell’atto per definire l’intrinseca natura e gli effetti giuridici in termini diversi da quelli che risultano essere gli accordi delle parti”.

Su tale premessa, la Commissione regionale aveva ritenuto che la vendita operata dal P. non potesse essere considerata altrimenti che come trasferimento del vecchio comprensorio, secondo quanto testualmente riportato nel contratto, per cui doveva essere considerato arbitraria l’applicazione al caso in esame dell’art. 67, comma 1 (lett. b, secondo l’indicazione Ufficio), considerando la vendita come cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Il principio, affermato dalla CTR, di non interpretabilità della cessione in ragione della condizione urbanistica in cui il compendio trasferito era suscettibile di venirsi a trovare, è da ritenersi errato perchè è solo attraverso tale valutazione, fisiologicamente coerente alla sua funzione istituzionale, che l’Ufficio può cogliere i riflessi fiscali conseguenti al negozio ed arginarne l’eventuale utilizzo dell’abuso del diritto. Principio questo che l’Amministrazione può sempre invocare per contestare l’inopponibilità di effetti realizzati attraverso una fattispecie negoziale che si configura come abusiva e procedere alla sua riqualificazione.

La valutazione della fattispecie operata dall’Ufficio appare, del resto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, qui da ribadire, laddove afferma che “In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente….” (Sez. 5 -, Sentenza n. 31772 del 05/12/2019).

Prova che, peraltro, il contribuente, nella specie, non ha fornito.

Non va poi taciuto che il principio affermato dalla CTR finirebbe per inibire all’A.F. anche l’usuale e generale esercizio dell’interpretazione dei negozi giuridici, ancorandola alla sola rappresentazione lessicale dell’atto. Non può infatti affermarsi – come si legge nella decisione della Commissione regionale – che l’Ufficio abbia modificato l’oggetto della cessione in esame, dal momento che ha solo attribuito all’oggetto medesimo (composto dalle vecchie fabbriche, ma anche dalle aree annesse), quindi immutato nella sua materialità, gli effetti sul piano fiscale derivanti dalla cessione, nella situazione data.

Il secondo motivo va pertanto accolto.

Con il terzo motivo, l’Agenzia delle Entrate censura violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 212 del 2000, art. 7, laddove la CTR afferma, a pag.8, mancanza di motivazione dell’atto impositivo, rileva l’omessa indicazione delle norme che giustificavano la qualificazione di area edificabile a quella su cui insisteva il comprensorio oggetto di trasferimento.

La censura mossa alla pronuncia è fondata dal momento che la carenza di motivazione si concretizza non per la mancata indicazione nell’atto impositivo dei riferimenti normativi, ma nella carente enunciazione delle circostanze che ne hanno determinato l’adozione, in modo da non porre il contribuente nelle condizioni di esercitare appieno il diritto di difesa, che nella specie non ha trovato difficoltà a dispiegarsi.

Pertanto, il secondo e il terzo motivo del ricorso debbono essere accolti, rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per il riesame dei motivi accolti oltre che per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, respinto il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione per il riesame dei motivi accolti e per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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