Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20584 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20584 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 22286-2016 proposto da:
ALIOTTA SALVATORE, COLIO GIUSEPPE, TULLIANI DE MARTINO
FRANCO (già DE MARTINO FRANCO), LEZZI BENIAMINO, LUISI
GIUSEPPE, BALBI IGOR, DI LUCA ANTONIO, PIAPAN PAOLO,
ROMEO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato
PIETRO FRISANI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti 2017
2299

Gi

VL,

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
temoore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/08/2018

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositato il 06/04/2016, Cron.n.1955/2016, R.G.n.
498/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere PASQUALE

D’ASCOLA.

Fatti di causa e ragioni della decisione
Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Ancona, i ricorrenti

1)

chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la
irragionevole durata di giudizi di equa riparazione, promossi il 21 gennaio
davanti alla Corte d’Appello di Roma e, dopo la

riunione, riassunti davanti alla Corte d’Appello di Bologna, alla quale la Corte
dorica li aveva rimessi per competenza territoriale.
Nell’odierno ricorso espongono:
che la Corte felsinea aveva definito il primo procedimento, cui era stato
attribuito il numero di r.g. 349/2013, con decreto 6 dicembre 2013.
che la Corte di appello di Ancona, alla quale era stata chiesta l’equa riparazione
per la durata irragionevole del procedimento instaurato ai sensi della legge
Pinto, ha accolto parzialmente l’opposizione all’iniziale decreto di rigetto
dell’istanza;
che con decreto n. 1955 del 6 aprile 2016 ha rigettato il ricorso per alcune
delle parti e liquidato per altri ricorrenti soltanto la somma di euro 500,
prendendo in considerazione soltanto il tempo di durata del giudizio di equa
riparazione superiore ai tre anni, considerandolo alla stregua cP un ordinario
giudizio di cognizione.
Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2)

Con unico motivo i ricorrenti denunciano ia violazione dell’art. 2 comma 1,

c 2, c 2bis e ter , art. 3 delia legge n. 89/2001 e dell’art. 6 CEDU, nella parte in
cui il provvedimento impugnato ha ritenuto giustificata la protrazione per tre

n. 22286-16

D’Ascola rei

b/1

3

2010 e il 22 marzo 2010

anni della durata del giudizio presupposto, relativo alla materia dell’equa
riparazione.
Assumono che i procedimenti per equa riparazione devono avere, secondo la
giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della sentenza n. 36/2016 della

computabile in un anno o due a seconda degli sviluppi del giudizio di equa
riparazione.
3)

In controricorso l’avvocatura dello Stato deduce che !a sentenza della

Corte Costituzionale impone comunque una valutazione in concreto della
durata del processo, tenendo conto dell’oggetto di esso, del comportamento
delle parti e dell’esito dei processo.
Rileva che i ricorrenti avevano ;ntrodotto erroneamente il giudizio di equa
riparazione innanzi la Corte di appello di Roma e che era stata dichiarata la
competenza territoriale di Bologna; che tale errore era imputabile alla parte, la
quale aveva atteso la declaratoria di incompetenza anche dopo che nel marzo
2010 era stata pubblicata la sentenza dePa Corte di Cassazione 6306/10, che
aveva introdotto il principio sulla base del quale era stata ravvisata
l’incompetenza.
Il Ministero della Giustizia nega pertanto la fondatezza del ricorso e chiede che
comunque non si tenga conto del tempo trascorso tra la declaratoria di
incompetenza di Roma e la data di deposito del provvedimento di Bologna.
4)

il ricorso è fondato.

Sulla base delle argomentazioni svolte in ricorso, questa Corte ha già avuto
modo di ritenere che nell’ambito di un processo instaurato ai sensi della legge

n. 22286-16

ID – Ascola re]

4

Corte costituzionale, una durata inferiore rispetto ai giudizi ordinari,

cd. Pinto, per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata di un altro
processo, la durata complessiva dei due gradi di giudizio è ragionevole qualora
non ecceda il termine di un anno per grado, anche alla luce della sentenza n.
36 del 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.

del processo di equa riparazione in primo grado. (Cass. Sez. 6 – 2, n. 16857
del 09/08/2016).
Quanto al protrarsi di un giudizio a causa di declaratoria di incompetenza è
stato osservato che il giudice dell’equa riparazione, in presenza di un giudizio
presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di
incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase,
la durata che corrisponde al grado, avendo invece l’onere di determinare quale
avrebbe dovuto essere la durata ragionevole per il giudizio presupposto sulla
base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria
del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e
so.:traendo dalla durata complessiva del giudizio tutto il tempo (solitamente il
periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua
riassunzione davanti al giudice dichiarato competente (Cass. n. 26208 del
19/12/2016).
Discende da quanto esposto l’accoglirnento del ricorso e la cassazione del
provvedimento impugnato.

La

cognizione va rimessa alla Corte di appello di

Ancona in diversa composizione, che, distinguendo le posizioni eventualmente
non identiche, si atterrà, nello svolgimento del giudizio, ai principi di diritto di
cui sopra e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
n. 2 9 286-16

D’Ascola rei

I

5

2,comma 2 bis, della I. n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata

PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato in relazione ai profili accolti e rinvia alla
Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
27 settembre 2017.
Il Presidente
Dr Stefano Petitti
6-CAH

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

0 7 AGO. 2018

sulle spese del giudizio di legittimità.

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