Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20583 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20583 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 22978-2016 proposto da:
ARCURI UGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LEVICO 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA
BARONTINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato-

avverso la decreto 1804/2016 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositato il 04/08/2016, Cron.n. 343/2016,
R.G.n. 128/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere PASQUALE

Data pubblicazione: 07/08/2018

D’ASCOLA;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO, che

ha chiesto raccoglimento del ricorso.

Fatti di causa e ragioni della decisione
1)

Con decreto 4 agosto 2016 la Corte di appello di Perugia rigettava la

opposizione proposta dal ricorrente avverso la declaratoria di improponibilità
dell’istanza volta a conseguire l’equo indennizzo per violazione del termine
ragionevole di un processo penale. Esponeva che la declaratoria era stata

presentato istanza di accelerazione ai sensi dell’art. 2 quinquies della legge n.
89 del 2001.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 settembre
2016 all’avvocatura dello stato.
Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
2)

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente, agente della polizia di stato,

espone che dall’aprile 205 aveva assunto “il ruolo di indagato” a seguito di
perquisizione domiciliare seguìta da processo penale sviluppatosi in fase
dibattimentale tra il 2006 e il 18 dicembre 2014, data in cui veniva prosciolto
dalle accuse.
Propone unico motivo di ricorso con cui denuncia violazione dell’art. 6 § 1 della
Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e dell’art. 2 della legge 89 del 2001.
Deduce l’incostituzionalità della disposizione introdotta con il d.l. 83 del 2012
(legge di conversione n. 134/2012), che subordina a un adempimento formale
il diritto all’equa riparazione da irragionevole durata del processo. Illustra un
ulteriore profilo di incostituzionalità in relazione all’applicazione della
disposizione anche alle situazioni in cui il termine era già spirato alla data di

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correttamente resa dal giudice monocratico, perché l’imputato non aveva

introduzione della norma, che pone come condizione di procedibilità la istanza
di accelerazione.
Chiede la riforma del provvedimento impugnato.
3) La censura è fondata.
In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento

quinquies, lett. e), della legge n. 89 del 2001 (introdotto dall’art. 55 del d.l. n.
83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012), secondo
cui non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha depositato
istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al
superamento dei termini cui all’articolo 2 bis, non è applicabile in relazione alle
domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di
entrata in vigore della legge stessa, abbiano già superato la durata ragionevole
di cui all’art. 2 bis della medesima legge, mancando una norma transitoria che
lo preveda espressamente. (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 26627 del 21/12/2016).
Si è rilevato che difetta una norma transitoria che disponga in tal senso e che,
diversamente, il termine di presentazione di detta istanza decorrerebbe, per
tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla data di
entrata in vigore della citata I. n. 134, con mutamento dei presupposti
applicativi della disposizione (Cass. 23448/16).
Ne consegue che ha errato la Corte di appello nell’interpretazione ed
applicazione della normativa al caso di specie, che dovrà essere nuovamente
esaminato dallo stesso giudice, in diversa composizione, facendo applicazione
dei principi sopraenunciati.
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penale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’art. 2, comma 2

La Corte di appello di Perugia in sede di rinvio liquiderà le spese di questo
giudizio.
PQM

rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà
anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
27 settembre 2017.
Il Presidente
Dr Stefano Petitti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 07 AGO. 2018

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato

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