Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20582 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20582 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 20411-2016 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PEPE RENZO,
2017
2292

TUCCI MARIA,

FUSCO SABATINO,

FUSCO

VINCENZO, FUSCO ANGELA FELICIA, FUSCO CARMELA e FUSCO
ROSANNA quali eredi di FUSCO ARTURO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio
dell’avvocato CINZIA MECO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI BEATRICE;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 07/08/2018

avverso il decreto Cron. n. 437/2016 della CORTE
D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 08/03/2016,
R.G.V.G. n. 2039/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere PASQUALE
D’ASCOLA;

Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO, che
ha chiesto il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del

Fatti di causa e ragioni della decisione

1)

Con decreto 8 marzo 2016 la Corte di appello di Perugia ha liquidato in

favore dei ricorrenti l’equo indennizzo per violazione del termine ragionevole di
un processo amministrativo iniziato il 16 gennaio 1992 e definito con decreto di

La Corte di appello ha rilevato che l’istanza di fissazione di udienza era stata
depositata il 21 gennaio 1992 e che il processo aveva avuto durata,
computabile ai fini dell’equa riparazione, in sedici anni e cinque mesi,
dovendosi considerare il periodo trascorso tra il deposito dell’istanza e il 24
giugno 2008, restando escluso, per mancato deposito dell’istanza di prelievo
prevista dall’art. 54 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (nel testo anteriore alla
modifica disposta dal d.lgs n. 104 del 2010), il periodo successivo al 24
giugno.
Avverso questo provvedimento il Ministero l’Economia e Finanze ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Gli intimati, come indicati in epigrafe, hanno resistito con controricorso.
2)

Preliminarmente vanno disattese le formalistiche eccezioni di

inammissibilità sollevate in controricorso, giacchè il ricorso
dell’amministrazione, sia pur sinteticamente, ha esposto i fatti di causa, le
ragioni di censura e ogni altro elemento necessario a consolidare il dovere della
Corte di pronunciarsi nel merito.
3)

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione

dell’articolo 2, comma 1 e 2 della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 71 d.ls

n.20411 -16

D’Ascola rei

3

cancellazione dal ruolo del TAR del Lazio il 16 giugno 2010.

104/2010.
Parte ricorrente sostiene che ai sensi dell’art. 71 gli intimati avrebbero dovuto
presentare istanza di fissazione di udienza, in assenza della quale la
responsabilità della dilatazione dei tempi processuali ricade solo sulla parte

4) La censura è infondata.
Va premesso che in materia di equa riparazione per durata irragionevole del
processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice
amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse
delle parte a coltivare il processo, in quanto, altrimenti, verrebbe a darsi rilievo
ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del
processo. Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’istanza di
prelievo sia stata presentata una sola volta e in epoca risalente rispetto alla
conclusione del giudizio, atteso che nessuna norma e nessun principio
processuale impongono la reiterazione dell’istanza di prelievo ad intervalli più o
meno regolari. (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 14386 del 09/07/2015 )
In secondo luogo va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte il
deposito dell’istanza di prelievo (o di istanza di fissazione di udienza)
anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 54 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112,
conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133, che ne ha configurato la presentazione
come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, comporta
che la domanda resta proponible senza necessità di nuova presentazione

n.2041 I -16

D’Ascola rei

4

privata.

dell’istanza poiché la parte ha già manifestato l’interesse alla sollecita
definizione del processo amministrativo (Cass. n. 16404 del 2016).
La situazione non è mutata per effetto del decreto legislativo che ha introdotto
il codice del processo amministrativo (n.104 del 2 luglio 2010 in GU del 7 luglio

decisorio depositato il 16 giugno 2010″, quindi in data anteriore a quella di
entrata in vigore dell’art. 71 cit.
5)

In assenza di ricorso incidentale sulla liquidazione dell’indennità per il

peirodo successivo al 25 giugno 2008, resta quindi stabilito che nel caso in
esame sussiste il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del
processo con riferimento al periodo anteriore alla entrata in vigore (avvenuta il
25 giugno 2008) dell’innovazione introdotta dall’art. 54, comma 2, del d.l. n.
112 del 2008, conv. in I. n. 133 del 2008, (secondo cui la domanda non è
proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, nel quale si
assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di
prelievo” ex art. 51 del r.d. n. 642 del 1907).
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna di parte
ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in
dispositivo, in relazione al valore della controversia e delle riduzioni applicabili.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite

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D’Ascola rei

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2010), giacchè, a tacer d’altro, il giudizio presupposto si è chiuso con “decreto

liquidate in euro 800 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
27 settembre 2017
Il Presidente

k
DEPOSITATO ‘IN CANCELLERIA

Roma, 0

7 AGO. 2018 .

dr Stefano Petitti

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