Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20581 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 31/07/2019), n.20581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7016-2018 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCIANO ASARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Palermo del 24 gennaio 2018, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che si difende con controricorso il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 – bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, nonchè il vizio di insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, per non avere il Tribunale affermato, pur in presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, il diritto dell’odierno ricorrente al riconoscimento della protezione internazionale;

– che il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), lamentando il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nonchè la sussistenza di un vizio di motivazione, non avendo, il giudice di primo grado, correttamente valutato gli elementi fattuali addotti dall’odierno ricorrente a fondamento della sua richiesta;

– che il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1 e l’insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, non avendo il tribunale tenuto conto, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria, della situazione di vulnerabilità in cui il richiedente si verrebbe a trovare qualora fosse costretto a rientrare nel proprio paese d’origine, nè ha valorizzato, nella sua valutazione, la documentata integrazione dello stesso nel tessuto socio – economico italiano;

– che il quarto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,commi 3 – 5, nonchè l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, poichè il giudice di merito non ha correttamente applicato i principi in materia di alleggerimento dell’onere probatorio in capo al richiedente;

– che i motivi sono manifestamente inammissibili poichè volti ad un riesame del merito precluso a questa Corte;

– che giova appena ricordare come, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, è “denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. U, n. 8053/2014);

– che, invero, la motivazione del provvedimento impugnato risulta congrua ed immune da vizi poichè, da un lato, contiene l’esame della situazione esposta dal richiedente e, dall’altro, fa corretto governo dei principi elaborati da questa Corte in materia di riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria cd umanitaria;

– che, in ogni caso, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità;

– che l’inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso già alla luce delle pregresse disposizioni rende irrilevante il sopraggiunto D.L. n. 113 del 2018;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte costituita, di Euro 2.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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