Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20581 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.30/08/2017),  n. 20581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1141-2016 proposto da:

CAP SERVICE SRL, in persona dell’amministratore unico, e u

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CONSOLATO 6, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO SERRA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO GAMBA;

– ricorrente –

contro

MEDIA FINA 98 DI P.L. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato ROSA ALBA GRASSO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA BRAGHIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 419/2015 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata

il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere relatore Dott. SCALISI A. ha proposto che la controversia di cui al RG. 1141 del 2016, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo infondato l’unico motivo del ricorso, posto che la rilevabilità officiosa delle preclusioni maturate con riferimento alla formazione del thema decidendum indipendentemente dal comportamento processuale assunto dalla controparte, è stata da tempo affermata da questa Corte (cfr. n. 3806 del 2016).

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.= Cap Service s.r.l. convenne Media Fina 98 s.a.s. innanzi al giudice di pace di Piacenza chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di Euro 1.378,34, a titolo di provvigione maturata nell’ambito di un contratto di mandato di intermediazione finanziaria.

Media Fina 98 si costituì negando di aver mai conferito alcun mandato a Cap Service, ciò che avrebbe comportato da parte sua la violazione dell’obbligo di agire in esclusiva per la propria mandante Fiditalia s.p.a., e sostenne che l’attrice aveva agito su incarico di altra società mandataria di Fiditalia, tale Promedia Finanziamenti s.r.l..

Con successiva memoria difensiva autorizzata, Cap Service allegò di aver, in effetti, svolto attività di intermediazione finanziaria, in base ad un contratto di procacciamento d’affari intervenuto con Promedia Finanziamenti, ma, che, per gli accordi presi con quest’ultima, le proprie spettanze dovevano esserle riconosciute da Media Fina 98;

Il Giudice di pace, con sentenza del 12.4.2012, accolse la domanda.

Media Fina 98 propose appello e Cap Service si costituì, chiedendo il rigetto del gravame.

il Tribunale di Piacenza accolse l’appello, rilevando che il credito era stato riconosciuto sulla base di una domanda tardivamente proposta nel primo giudizio e fondata su un titolo del tutto differente da quello dedotto nell’atto introduttivo, in violazione dell’art. 320 c.p.c.;

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Cap Service sulla base di un unico motivo e Media Fina 98 ha depositato controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO:

che:

2.= con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 101,112 e 320 c.p.c., dolendosi della ritenuta tardività della propria allegazione; osserva di aver precisato la propria domanda nel termine appositamente concesso dal giudice di pace ex art. 320 c.p.c., comma 4, senza contestazioni nella successiva replica da parte dell’avversario, che dunque aveva accettato il contraddittorio sul punto, ed assume che l’eventuale rilievo di tardività da parte del giudice di pace avrebbe costituito una pronunzia “ultra petita”;

2.1.= Il motivo è infondato.

E’ indiscusso, infatti, che nel termine concesso dal giudice di pace ex art. 320 c.p.c., comma 4, l’odierna ricorrente introdusse una domanda nuova nel giudizio;

la rilevabilità officiosa delle preclusioni maturate con riferimento alla formazione del thema decidendum, indipendentemente dall’atteggiamento processuale assunto al riguardo dalla controparte di chi vi è incorso, è stata da tempo affermata da questa Corte, allo scopo di tutelare l’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo (v. fra le numerose altre Cass. n. 3806/2016; n. 25598/2011; n. 947/2012, quest’ultima con specifico riferimento al rilievo da parte del giudice d’appello di una preclusione maturata in primo grado);

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% ed accessori come per legge, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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