Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20581 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 29/09/2020), n.20581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22842/2018 R.G. proposto da:

S.F. e Fili s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Taro n. 35, presso lo studio dell’avv. Mazzoni Claudio, che la

rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Moretto Massimo,

Rondello Gianfranco e Rondello Francesco, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

e

nei confronti di:

Agenzia delle dogane e dei Monopoli, Direzione interregionale per

(OMISSIS) – Ufficio delle dogane di (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 146/02/18, depositata il 7 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 146/02/18 del 07/02/2018, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 225/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da S.F. e F.lli s.p.a. (di seguito S.), nei confronti di tre avvisi di rettifica concernenti importazioni doganali relative all’anno 2007.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, gli avvisi di rettifica conseguivano all’importazione, da parte di Malvi s.a.s. di C.M. (avviso di accertamento prot. (OMISSIS)) e di Cervati Malvi s.a.s. di C.R. (avvisi di accertamento prot. 17439 e prot. (OMISSIS)), di alcuni quantitativi di aglio cinese con la collaborazione di S.. Secondo la prospettazione dell’Ufficio, le predette società, onde aggirare i limiti di importazione fissati per singoli operatori in esenzione daziaria, interponevano nell’operazione di importazione S., in possesso di titoli di importazione agevolata, la quale, acquistato l’aglio dall’esportatore cinese, lo importavano in esenzione di imposta per poi rivenderlo alle società interponenti. Tale operazione veniva espressamente qualificata come illegittima in quanto abusiva.

1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello, per quanto ancora interessa in questa sede, nel modo che segue: a) non si era verificata nessuna modificazione della materia del contendere, come invece sostenuto da S., in quanto nel concetto di prassi commerciale dovevano ritenersi ricomprese le singole operazioni: “la valutazione fatta dall’Agenzia delle Dogane non è infatti astratta ma è riferita esattamente a determinate importazioni, identificate con riferimento alle bollette doganali indicate negli avvisi di accertamento” oggetto di impugnazione; b) doveva ritenersi la sussistenza di una pratica abusiva in ragione della sentenza della CGUE del 14/04/2016 in causa C-131/14, Mavi s.a.s. e C. per come applicata dalla S.C. (Cass. n. 707 del 13/01/2017); c) S. era “perfettamente consapevole di essere parte di un meccanismo fraudolento in quanto la sua licenza serviva soltanto per permettere al terzo dominus di beneficiare di una quantità di merce con dazio agevolato”; d) considerazioni analoghe potevano svolgersi quanto all’ultimo motivo di appello incidentale relativo alla pretesa applicabilità delle esimenti di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 6 del “essendo ben distinti i profili tributari da quelli penali”;

2. S. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

3. L’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione formulata in ricorso e meglio precisata con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., a seguito della quale sono state depositate le sentenze della CTR del Veneto riguardanti Malvi s.a.s. e Cervati Malvi s.a.s. con attestazione passate in giudicato;

1.1. Sostiene la società contribuente che: a) la sentenza della CTR del Veneto n. 453/07/18 del 16/04/2018, confermando la sentenza della CTP di Padova n. 351/02/16, ha dichiarato (tra l’altro) l’illegittimità dell’avviso di rettifica prot. (OMISSIS) impugnato da Malvi s.a.s.; b) la sentenza della CTR del Veneto n. 450/07/18 del 16/04/2018, confermando la sentenza della CTP di Padova n. 353/02/16, ha dichiarato (tra l’altro) l’illegittimità degli avvisi di rettifica prot. (OMISSIS) e prot. (OMISSIS) impugnati da Cervati Malvi s.a.s.; c) gli avvisi di rettifica annullati sono gli stessi oggetto del presente giudizio e notificati anche al coobbligato solidale S.; d) dovrebbe, pertanto, trovare applicazione nella fattispecie il principio enunciato dall’art. 1306 c.c., comma 2, con conseguente diritto della società contribuente di avvalersi del giudicato favorevole.

2. L’eccezione è fondata.

2.1. Gli avvisi di rettifica sono stati emessi, da un lato, nei confronti di Malvi s.a.s. e di Cervati Malvi s.a.s. e, dall’altro, nei confronti di S., formale importatrice della merce, avendo le predette società concorso ad eludere le disposizioni restrittive in materia di dazi all’importazione di aglio di cui al reg. (CEE) n. 1047/2001 e al reg. (CEE) n. 565/2002 e, pertanto, sono state ritenute responsabili, in solido, per il pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti.

2.1.1. Le società hanno impugnato separatamente i predetti avvisi e le controversie introdotte da Malvi s.a.s. e da Cervati Malvi s.a.s. sono state già definite dalle menzionate sentenze della CTR del Veneto, che hanno dato ragione alle società contribuenti e delle quali l’odierna ricorrente, obbligata solidalmente, intende avvalersi.

2.2. Orbene, come recentemente affermato da questa Corte, “il principio ricavabile dall’art. 1306 c.c., comma 2, per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest’ultimo e altro condebitore solidale, si applica anche in materia tributaria. Pertanto con specifico riferimento alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche ma riguardanti le singole importazioni, il vincolo derivante dal giudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo a compromettere l’applicazione del diritto unionale” (così Cass. n. 33095 del 16/12/2019, alle cui motivazioni integralmente si rimanda).

2.3. Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 1306 c.c., comma 2, perchè S. possa validamente opporre all’Amministrazione finanziaria i giudicati favorevoli intervenuti tra quest’ultima ed i condebitori solidali, e cioè che: 1) le sentenze inter alios sono passate in giudicato; 2) non si è già formato un giudicato nei rapporti tra il condebitore solidale, che intende avvalersi del giudicato, e il creditore (sia perchè il condebitore non ha preso parte allo stesso giudizio senza proporre impugnazione, sia perchè il giudicato è intervenuto in altro autonomo giudizio); 3) l’eccezione è stata tempestivamente sollevata in giudizio, nel senso che i giudicati non si siano formati prima della scadenza del termine per l’ultima allegazione difensiva delle parti nel giudizio davanti alla CTR, (cfr. Cass. n. 14883 del 31/05/2019: nella specie la sentenza impugnata è del 07/02/2018 e i giudicati sono successivi); 4) il giudicato non si è formato nei confronti del condebitore solidale in relazione a ragioni personali di quest’ultimo.

3. Con il primo motivo di ricorso S. deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; a) la violazione e la falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in quanto la sentenza di appello avrebbe esteso il proprio accertamento ben oltre i limiti delle circostanze dedotte in seno all’avviso di accertamento; b) la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in quanto la CTR avrebbe fondato il proprio accertamento su motivi nuovi, illegittimamente dedotti dall’Agenzia delle dogane; c) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost.,del principio generale di tutela del diritto alla difesa di cui alla Carta dei diritti fondamentali della UE, art. 48, par. 2, e alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, art. 6, par. 3, lett. a), in quanto la CTR avrebbe fondato il proprio ragionamento su nuove censure.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce: a) la violazione e falsa applicazione del divieto di abuso del diritto comunitario, del reg. (CE) n. 1047/2001, del reg. (CE) n. 565/2002 e del reg. (CEE) n. 2988/1995, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi la non corretta applicazione dei parametri indicati da Cass. n. 707 del 2017, peraltro in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia; b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ovvero insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziandosi che la sentenza impugnata avrebbe accertato unicamente l’elemento oggettivo e non anche l’elemento soggettivo ai fini della realizzazione della fattispecie di abuso; c) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto gli elementi di fatto su cui si fonda la sentenza sarebbero inconferenti per fondare il convincimento che non vi sarebbe stata nella specie un’attività commerciale.

5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 220 CDC, par. 2, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la CTR non avrebbe valutato le tre condizioni ritenute necessarie, dalla giurisprudenza, per l’applicazione dell’esimente.

6. Con il quarto motivo di ricorso, S. deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 artt. 5 e 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando, in via subordinata, la sussistenza di quella incertezza sull’ambito e la portata delle disposizioni interessate che giustificherebbero l’applicazione delle disposizioni richiamate.

7. I motivi di ricorso restano assorbiti in ragione degli effetti del giudicato costituito dalle sentenze della CTR del Veneto più sopra menzionate.

8. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento all’eccezione ex art. 1306 c.c., comma 2, con assorbimento degli ulteriori motivi; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito in ragione degli effetti del giudicato intervenuto inter alios, con conseguente accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente.

8.1. Poichè la decisione è la conseguenza dell’applicazione di un giudicato intervenuto in corso di causa, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative all’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso sull’eccezione preliminare del ricorrente, con conseguente assorbimento dei motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere più anziano, Paolo Catallozzi, per impedimento del Presidente del Collegio e del Consigliere anziano, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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