Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20581 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 19/07/2021), n.20581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5442-2014 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRAL FITNESS, elettivamente

domiciliata, in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE STOPPELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato EZIO NOVELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2013 della COMM. TRIB. REG. FRIULI VENEZIA

GIULIA, depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti dell’Associazione sportiva dilettantistica Central Fitness (di seguito, anche ASD), l’Ufficio di Trieste emise sei avvisi di accertamento, per gli anni 2005 e 2006, disconoscendo la natura giuridica di associazione sportiva dilettantistica e, quindi, il relativo regime agevolativo, e recuperando a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, nonché accertando maggiori ritenute alla fonte, oltre sanzioni ed interessi. Proposti sei distinti ricorsi dalla ASD, la C.T.P. di Trieste li accolse – previa riunione – con sentenza n. 1/1/11; la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, però, con sentenza n. 53/8/13 del 9.7.2013, in totale riforma della prima decisione, accolse l’appello dell’Ufficio, ritenendo fondato il recupero fiscale, ed in particolare rilevando che, ai fini del riconoscimento del regime agevolativo, non è sufficiente l’iscrizione al Registro del CONI, occorrendo anche verificare in concreto che l’associazione svolga l’attività solo nei confronti dei soci, nella specie avendo inequivocabilmente accertato l’Agenzia delle Entrate che di detta attività fruivano anche terzi estranei.

L’Associazione sportiva dilettantistica Central Fitness ricorre ora per cassazione, sulla base di due formali motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, I’ASD lamenta l’erronea interpretazione ed applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 18, nonché dell’art. 148 TUIR, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, riguardo al primo profilo rileva che il proprio statuto assolve i presupposti di legge quanto a denominazione, oggetto sociale, rappresentanza legale, disposizioni relative ad ordinamento interno, attività e cariche sociali, ecc., e che essa è in possesso dell’iscrizione al Registro del CONI, sicché il contenuto delle norme in rubrica è stato travisato, laddove si è erroneamente ritenuto il difetto di detti presupposti. Inoltre, evidenzia che nel p.v.c. prodromico agli avvisi impugnati è stato disconosciuto il regime di cui all’art. 148 TUIR, comma 3, mentre ad essa si applica la L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 18, donde l’erroneità della decisione.

1.2 – Con il secondo motivo, I’ASD si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la C.T.R. motivato su ciascuno degli otto punti specifici evidenziati nei propri atti difensivi.

2.1 – Preliminarmente, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno specifico vizio di legittimità – che, in tesi, affligge la decisione impugnata – scegliendolo dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c..

Nella specie, I’ASD ricorrente si induce a proporre cumulativamente censure anche di natura diversa (come nel corpo del secondo formale motivo), ovvero denunciando la falsa applicazione di norme di diritto (come nel primo motivo), senza tuttavia adeguata specificazione del preteso vizio.

Vale allora la pena qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019).

Sulla base di queste premesse, si procederà di seguito allo scrutinio di ciascun mezzo, emendato ove possibile (cioè, ove esso non dovesse risultare del tutto inammissibile, per effetto delle descritte modalità espositive) da quanto di ridondante verrà riscontrato, nei termini di cui supra.

3.1 – Il primo motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

Lo e’, anzitutto, perché la ricorrente non individua il contenuto precettivo delle disposizioni che si assumono falsamente o erroneamente applicate, né lo si raffronta con la decisione adottata dalla C.T.R., onde evidenziarne i pretesi errores in iudicando.

Inoltre, si richiamano a supporto delle censure vari documenti, tra cui lo statuto, omettendo però di indicare quando essi siano stati prodotti in giudizio e dove essi attualmente si trovino, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

4.1 – Anche il (formalmente) secondo motivo è inammissibile.

Sgombrato il campo dalle questioni circa l’identificazione dell’oggetto dell’impugnativa (evidente essendo che, laddove la C.T.R. fa riferimento ad un avviso di accertamento, non intende certo affermare che solo uno – su sei notificati all’ASD – sia stato l’atto impositivo impugnato, trattandosi di mero refuso), la ricorrente propone una serie di censure sotto l’egida del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando cioè l’omesso esame di fatti decisivi, ma dolendosi in realtà, nelle pagine seguenti, della pretesa mancata motivazione su ciascuno dei punti evidenziati in seno ai propri atti difensivi. Dette censure, in verità, si palesano inammissibili, perché per la maggior parte attinenti a “questioni” e non già ad un fatto “storico”, principale o secondario, costitutivo del proprio diritto, ovvero modificativo o estintivo dell’altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 22397/2019), sia perché può efficacemente censurarsi, in questa sede di legittimità, l’omesso esame di fatti “decisivi”, idonei cioè a spostare l’esito della lite, qualora di essi il giudice avesse tenuto conto.

Non così, evidentemente, possono valutarsi quegli elementi fattuali dedotti dalla ricorrente, inidonei a scalfire il puntuale e tranciante accertamento della C.T.R. secondo cui, nei locali dell’ASD, erano presenti soggetti fruitori della struttura, tuttavia non associati, donde la natura commerciale dell’attività e l’inconciliabilità con ogni altra allegazione in facto.

Non senza dire che le doglianze in esame, per altro verso – ma inammissibilmente – mirano a mettere in discussione le valutazioni di merito già espresse dalla C.T.R. Infatti, è noto che a seguito della cennata riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata nel 2012, non è più proponibile il ricorso per cassazione fondato sul vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; residua, per vero, la possibilità di denunciare il vizio del difetto di motivazione per violazione del c.d. minimo costituzionale, avuto riguardo al disposto dell’art. 111 Cost., comma 6, (v. Cass. Sez. Un. 8053/2014), da proporsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Tuttavia, a parte il deficit formale, gli elementi semantici spesi dalla ricorrente per censurare il percorso motivazionale adottato dalla C.T.R. nella valutazione del merito della ripresa non consentono di poter considerare superabile il vaglio di ammissibilità delle censure, che non attingono specificamente al superiore piano costituzionale.

5.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA